Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10276 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23448/2013 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

Contro

R.A.E., elettivamente domiciliato in Roma, via F.

Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, che lo

rappresenta e difende con l’avv. Marco Melideo, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/30/2013 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 21 maggio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da R.A.E. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) contenente recupero a tassazione di redditi non dichiarati accertati mediante metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4 e 5, in relazione a spese per investimenti mobiliari e immobiliari incongrui rispetto al dichiarato nell’anno di imposta 2005.

2. Il giudice di appello ha confermato totalmente la motivazione espressa dalla sentenza di primo grado, rilevando che l’Ufficio, che ne era onerato, non è stato in grado di “disattendere la presunzione relativa, non avendo contestato le dichiarazioni degli anni antecedenti al 2005”.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha

proposto ricorso con tre motivi; R.A.E. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4-5-6 e degli artt. 2728 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.” deducendo l’erronea ripartizione dell’onere probatorio circa la capacità reddituale del contribuente.

b. Secondo motivo: “Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4” deducendo l’apoditticità dell’affermazione della CTR circa l’omessa dimostrazione degli elementi presuntivi di maggior capacità reddituale, tutti chiaramente esposti sia nell’avviso impugnato che negli atti difensivi della parte pubblica.

c. Terzo motivo: “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” deducendo il vizio di motivazione per le stesse questioni illustrate nel secondo motivo.

2. R.A.E. eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2, e l’inammissibilità dei singoli motivi, di cui chiede comunque il rigetto.

3. L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per

tardività della sua notificazione è infondata. Il riscontro diretto degli atti processuali, cui questa Corte è legittimata quale giudice del fatto processuale, identifica come documento decisivo ai fini del decidere l’avviso di ricevimento della raccomandata numero 14516880948-8, con cui la sentenza impugnata è stata notificata all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, e che si rinviene in copia fotostatica nel fascicolo del contribuente (doc. 2). L’esame del citato documento consente di rilevare che l’avviso in questione è stato notificato in data 28 giugno 2013, come si evince dal bollo datario apposto dall’Ufficio postale di Monza accanto alla sottoscrizione del soggetto ricevente. La pretesa del contribuente di dare rilevanza ai fini che ne occupa all’altro timbro che pure appare sull’avviso di ricevimento (sul’quale appare apposta la data del 27 giugno 2013) è infondata, poichè si tratta di un timbro apparentemente riconducibile alla controparte processuale (Direzione provinciale delle Entrate della Brianza – Ufficio Controlli), come tale da qualificarsi timbro interno (tanto che se ne rinviene altro identico, con un numero di protocollo e la data del 28 giugno 2013, nel fascicolo della odierna ricorrente); entrambi, tuttavia, privi di alcun valore probatorio ai fini dell’identificazione del momento della notificazione, come questa Corte ha già affermato (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10136 del 09/05/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 25753 del 10/12/2007), con motivazione pienamente condivisibile, a cui va data espressa continuità. Individuato dunque come dies a quo il 28 giugno 2013, il

RG23448 2013 l’est

ricorso per cassazione risulta tempestivamente notificato in data 14 ottobre 2013, posto che il giorno di scadenza dei sessanta giorni previsti, cumulati con la sospensione feriale dei termini, scadeva il 12 ottobre 2013, che era un sabato, con conseguente spostamento del termine al lunedì’ successivo, per l’appunto 14 ottobre 2013, allorquando l’atto è stato passato per la notifica postale ad opera del notificante.

4. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso siccome non contenente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, che invece si rinviene a pagina 2 del citato atto e che si compendia dell’ulteriore trascrizione dell’avviso di accertamento con ulteriore specificazione della vicenda, che appare pertanto del tutto comprensibile.

5. Il ricorso va accolto.

6. La sentenza impugnata erra nell’individuare il criterio di riparto dell’onere probatorio nella fattispecie al suo esame. In proposito, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui è onere del contribuente provare che le spese elevate – in conseguenza delle quali l’Amministrazione finanziaria ha ricalcolato il suo reddito complessivo nelle forme dell’accertamento sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, sono state in realtà finanziate mediante redditi soggetti a ritenuta alla fonte, oppure esenti, ovvero provenienti da finanziamenti di terzi, e pertanto legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3445 del 14/02/2014; Sez. 5, Sentenza n. 6396 del 19/03/2014; Sez. 5, Sentenza n. 9539 del 19/04/2013).

7. Più di recente, questa Corte ha precisato che tale onere scatta se e qualora l’Amministrazione finanziaria abbia previamente dimostrato, mediante elementi certi, la sussistenza della divergenza tra il reddito dichiarato e quello determinato in via presuntiva (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6770 del 08/03/2019).

8. Da tanto deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso (che lamenta errata individuazione dell’onere probatorio) nonchè del secondo motivo di ricorso, poichè la CTR ha totalmente omesso di motivare circa la sintomaticità degli elementi addotti dall’Ufficio a dimostrazione della maggiore capacità reddituale presuntivamente accertata, al cui positivo riscontro scatterebbe l’onere del contribuente di fornire prova contraria.

9. Il terzo motivo resta assorbito.

10. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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