Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10276 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.P.A.;

– intimato –

avverso la decisione n. 7518/2007 della Commissione Tributaria

Centrale di ROMA del 9.7.07, depositata il 03/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 3/10/2007 la Commissione Tributaria Centrale respingeva il gravame interposto dall’Ufficio I.V.A. di Salerno nei confronti della decisione della Commissione Tributaria di 2^ Grado di Salerno di accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente sig. D.P.A. contro la pronunzia della Commissione Tributaria di 1^ Grado di Salerno di parziale rigetto delle riunite opposizioni spiegate in relazione ad avvisi di accertamento dall’A.F. emessi in rettifica, all’esito di p.v.c. del G. di F., per gli anni d’imposta dal 1978 al 1981.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ora ricorso per Cassazione, affidato a 4 motivi.

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

Con il 1 MOTIVO la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 63, 51, 75, del R.D.L. n. 63 del 1926, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso dovra’ essere ritenuto inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilita’, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimita’ (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non puo’ con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicche’ la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimita’ (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti recati dai motivi di ricorso risultano formulati in termini tali da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonche’ di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in piu’ parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalita’ di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza sottacersi che nella specie i motivi risultano altresi’ formulati in violazione del principio di autosufficienza.

Senza sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimita’ la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e’ apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – e non anche come nella specie in termini di violazione di legge -, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia’ dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita’.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che non e’ peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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