Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10276 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017),  n. 10276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8943/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 69/08/11, depositata in data 10 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11

aprile 2017 dal Cons. Luciotti Lucio.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente ed annullato l’avviso di accertamento di maggiori imposte ai fini IVA, IRAP ed IRPEF relativamente all’anno di imposta 2003 risultanti dall’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e segg., convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993, ritenendo che il contribuente avesse fornito “valide prove” della non corrispondenza del risultato degli studi di settore alla propria capacità contributiva, in particolare che le spese per il leasing erano ricomprese nei costi aziendali e sostenute con denaro dell’azienda e che spettava all’amministrazione finanziaria provare l’utilizzo di uno speciale macchinario acquistato per soddisfare un cliente poi perso;

– che l’intimato, non costituito in giudizio, ha fatto pervenire una lettera con allegato un atto di “costituzione in giudizio e controdeduzioni”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che l’irritualità del deposito dell’atto di “costituzione in giudizio e controdeduzioni”, inviato a mezzo posta dall’intimato a questa Corte, non notificato alla ricorrente, in evidente violazione delle modalità di costituzione nel giudizio di legittimità della “parte contro la quale il ricorso è diretto”, previsto dall’art. 370 c.p.c., e, peraltro, neanche sottoscritto, ancorchè accompagnato da una lettera di trasmissione apparentemente sottoscritta dal contribuente, non ne consente l’esame e la valutazione da parte di questa Corte in quanto palesemente inammissibile;

– che con i due motivi di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale sostenendo che i giudici di appello avevano affermato che il provvedimento impositivo era basato unicamente sugli studi di settore, trascurando la circostanza incontestata dell’espletamento del contraddittorio con il contribuente il cui esito l’aveva indotta a ridurre la pretesa erariale, ed avevano ritenuto che il contribuente avesse provato la minore capacità reddituale valorizzando due circostanze di fatto – quali le spese di leasing e la mancata utilizzazione di una macchina alesatrice – ma obliterando del tutto le altre circostanze oggettive addotte dall’ufficio finanziario, quali il fatto che il contribuente aveva dichiarato un reddito di impresa di appena 3.076,00 Euro, un reddito imponibile pari a zero, era coniugato con due figli a carico e nell’anno di imposta in verifica aveva sostenuto comunque spese per un canone di leasing di 36.450,00 Euro ed erogato salari e stipendi per oltre 44.000,00 Euro;

– che i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto involgenti questioni tra loro strettamente connesse, sono fondati e vanno accolti;

– che i giudici di appello, laddove hanno sostenuto che nel caso in esame “i maggiori ricavi presunti sono stati calcolati unicamente dalla rilevata incongruenza” tra ricavi dichiarati e quelli accertati mediante applicazione degli studi di settore, non si sono attenuti al principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 26635 del 2009 (e consolidatosi nelle successive conformi pronunce di questa sezione, come in Cass. n. 17646 del 2014 e n. 10047 del 2016), circa il valore presuntivo degli studi di settore “la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio”, nella specie effettivamente espletato, con la conseguenza che a carico dell’ente impositore grava il solo onere di dimostrare l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, spettando al contribuente invece provare “la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame”;

– che, quanto alle “valide prove” che il contribuente avrebbe fornito al fine di contrastare la pretesa tributaria, la CTR si limita a far riferimento alle spese di leasing sostenute dal contribuente e al mancato utilizzo di un macchinario, senza la benchè minima considerazione delle circostanze oggettive specificamente dedotte dall’ufficio – riprodotte, per autosufficienza, nel ricorso – in ordine all’entità dei redditi dichiarati (reddito di impresa di appena 3.076,00 Euro e reddito imponibile pari a zero), che non giustificavano neanche il mantenimento familiare (il contribuente è persona coniugata con due figli a carico) ed alle spese comunque sostenute nel periodo di imposta in verifica (Euro 36.450,00 per canoni di leasing ed oltre 44.000,00 Euro per salari e stipendi), che avrebbero dovuto indurre i giudici di appello a pervenire alla decisione all’esito della valutazione comparativa e del prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti al giudizio e a chiedersi più diligentemente se quelle dedotte dal contribuente fossero elementi effettivamente idonei a legittimare l’annullamento della rettifica reddituale, considerato, da un lato, che il pagamento dei canoni di leasing e di salari già evidenzia il conseguimento da parte del contribuente di una non indifferente disponibilità economica, e, dall’altro, che l’amministrazione finanziaria aveva già ridotto la pretesa fiscale all’esito del contraddittorio con il contribuente, anche considerando che questi aveva perso un importante cliente (v. controdeduzioni depositate in primo grado e riprodotte a pag. 3 del ricorso);

– che, conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, che rivaluterà la vicenda e provvederà anche sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA