Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10276 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/05/2011), n.10276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M., S.P., elettivamente domiciliati in Roma

in piazza del Fante n. 10, presso l’avv. De Jorio Filippo che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

BANCA MONTE PASCHI SIENA spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 16/26/08, depositata il 6 marzo 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata “n cancelleria la seguente relazione:

“1. – D.M. e S.P. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello da essi proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il loro ricorso contro una cartella di pagamento IRPEF relativa all’anno 1996.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

2. – Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo i contribuenti deducono che il loro difensore non avrebbe mai ricevuto l’avviso dell’udienza di trattazione.

Il mezzo è manifestamente fondato in quanto, premesso che nessuno è comparso per i contribuenti all’udienza di trattazione, non risulta nel fascicolo d’ufficio alcuna prova della avvenuta comunicazione nè al difensore domiciliatario, nè – come sostiene l’Agenzia delle Entrate – alle parti personalmente.

La violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comporta perciò la nullità della sentenza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre i ricorrenti hanno depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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