Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10275 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23444/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo De

Carolis n. 101, presso lo studio dell’avv. Francucci Fulvio, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/24/13 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata in data 19 marzo 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2020 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Veneto, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da C.F. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) contenente recupero a tassazione di maggior reddito in applicazione del redditometro e di altri redditi fondiari in relazione all’anno di imposta 2006.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio, nel determinare il presunto maggior reddito imponibile, non abbia tenuto conto del reddito della figlia convivente della contribuente, fiscalmente non a carico; non abbia considerato che l’importo del mutuo per l’acquisito di un immobile ne coprisse sostanzialmente l’intero prezzo; non abbia ridotto al quinto la proporzione del reddito derivante dalla denuncia IVA, siccome da presumersi derivante da accantonamenti effettuati nei quattro anni precedenti, e comunque da imputarsi in proporzione e mai al 100% nell’anno di imposta; non abbia tenuto presente che il reddito della contribuente era di origine agraria e quindi andava sottoposto a tassazione ai fini delle imposte dirette secondo i criteri catastali.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con quattro motivi; C.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. “1 motivo – Art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 3) Violazione D.P.R. n. 600 del 1973” deducendo l’erroneità dell’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 4, sarebbe inapplicabile a coloro che dichiarano redditi agrari.

b. “2) Violazione art. 2698 c.c. (360 c.p.c., n. 3)” deducendo l’erronea inversione dell’onere della prova della giustificazione delle spese rilevate in base al reddito dichiarato, posta a carico dell’Ufficio e non già del contribuente.

c. “- Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Ultrapetizione (art. 112 c.p.c.)” deducendo che la CTR avrebbe pronunciato su questioni mai dedotte dalla contribuente in primo grado, segnatamente in tema di reddito della figlia convivente e di congruenza tra mutuo e costo di un immobile.

d. “4) Violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 nonchè artt. 56 e 65 TUIR e art. 2425 cc. (360 c.p.c., n. 3)” deducendo l’erroneità dell’affermazione della CTR circa la necessità di tenere conto delle quote di ammortamento degli acquisiti, posto che tali elementi sono indicativi di maggior reddito e non sono riguardati nella loro specifica destinazione a fini IVA.

2. C.F. eccepisce l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va accolto.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato. La ratio decidendi della sentenza impugnata riposa sull’affermazione che il reddito agrario andrebbe tassato solo sulla base dei criteri catastali, non essendo ammissibile applicare il metodo sintetico ricavabile da scostamenti del redditometro. Tale affermazione è erronea, avendo questa Corte avuto modo di affermare il costante principio, che va ribadito, secondo cui ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, e del D.M. 21 luglio 1983, l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale – determinati in base agli estimi catastali – del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistenti negli indici di spesa più vari), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, al contribuente, a norma del citato art. 38, comma 6, l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 34704 del 30/12/2019; Sez. 5, Sentenza n. 19557 del 17/09/2014; Sez. 5, Sentenza n. 10747 del 16/05/2014; Sez. 5, Sentenza n. 6952 del 27/03/2006; Sez. 5, Sentenza n. 7005 del 08/05/2003).

5. Da tale errore ermeneutico discende per conseguenza l’erroneità anche delle ulteriori affermazioni della sentenza impugnata, laddove addossa all’Amministrazione e non già come dovrebbe al contribuente, le conseguenze della mancata prova dell’effettività delle fonti di reddito indicate, così in relazione al reddito autonomo della figlia della contribuente, come dell’acquisto di un immobile e di altri beni durevoli. In disparte la questione dell’ultrapetizione, di certo sussiste la lamentata lesione dell’art. 2697 c.c. dedotta sostanzialmente nel secondo motivo (superato il lapsus calami dell’intestazione della censura). Invero, era la contribuente e non già l’Ufficio a dover dimostrare la non tassabilità delle fonti citate o la loro avvenuta autonoma tassazione, sicchè dall’incertezza probatoria citata nella sentenza la CTR non poteva in alcun modo concludere per la soccombenza dell’Ufficio.

6. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo e il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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