Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10275 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017), n. 10275
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5321/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
LESONIT D.O.O., società con sede in (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, B.G., rappresentata e difesa,
per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti
Salvatore Capomacchia e Cesare Persichelli, domiciliato presso lo
studio legale del secondo, in Roma alla via Crescenzio, n. 20;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, n. 222/10/11,
depositata in data 17 maggio 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11
aprile 2017 dal Cons. Luciotti Lucio.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, accogliendo l’appello proposto dalla società contribuente, che è soggetto passivo non residente, ha riconosciuto alla stessa il diritto al rimborso dell’IVA di cui risultava a credito nell’anno di imposta 2006, che l’amministrazione finanziaria le aveva negato con il provvedimento impugnato, sostenendo che il termine semestrale previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 – ter, per la presentazione della relativa istanza è meramente ordinatorio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il motivo di ricorso, con cui l’Agenzia ricorrente ha dedotto la violazione del citato art. 38 – ter, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine semestrale ivi previsto per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’IVA da parte di soggetto non residente nello Stato, è fondato e va accolto;
– che, al riguardo, va rilevato che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 11456 del 25 maggio 2011, emessa nell’ambito di un giudizio vertente sulla medesima questione, ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e la stessa, con sentenza del 21 giugno 2012, C-294/11, Elsacom, ha affermato il principio secondo cui “Il termine di sei mesi previsto dall’art. 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza”, in tal senso deponendo il significato letterale della norma, che dispone che la domanda di rimborso “deve essere presentata al servizio competente di cui all’art. 9, comma 1, entro i sei mesi successivi allo scadere dell’anno civile nel corso del quale l’imposta è divenuta esigibile”;
– che, come rilevato da questa Corte nell’ordinanza sopra indicata ancorchè con riferimento al D.P.R. citato, art. 38, a tale disposizione si è adeguata la normativa nazionale, avendo l’art. 38 – ter in esame, nella versione applicabile ratione temporis (quindi, ante riforma introdotta dal D.Lgs. n. 18 del 2010), rimesso il compito di stabilire “le modalità e i termini per la richiesta” dei rimborsi ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro (emanato il 20 maggio 1982) – ed invece, con riferimento alla disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 18 del 2010, art. 1, comma 1, lett. u), ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (emanato in data 1 aprile 2010) -, i quali hanno stabilito, con formula sostanzialmente identica, che l’istanza degli interessati deve essere presentata “entro il 30 giugno dell’anno solare successivo” a quello di riferimento;
– che in un caso del tutto analogo questa Corte ha affermato il principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui “in tema di IVA e con riguardo al rimborso dell’imposta, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 38 – ter, a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri dell’Unione e privo di stabile organizzazione in Italia, il termine semestrale (successivo allo scadere dell’anno di esigibilità dell’imposta) per la proposizione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.M. 20 maggio 1982, art. 1, comma 2, (al quale rinvia al comma sesto del citato art. 38-ter), è stabilito a pena di decadenza, conformemente all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale sulla portata dell’art. 7 della Direttiva del Consiglio CEE 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE “ratione temporis” vigente, con sentenza del 21 giugno 2012, C-294/11″;
– che nel caso di specie l’istanza di rimborso è stata avanzata dalla società intimata soltanto in data 11 settembre 2011, cosicchè è indubitabile l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;
– che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
– che il fatto che la pronuncia della Corte di giustizia sia successiva alla proposizione dei ricorsi, costituisce valido motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali di tutti i giudizi;
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando le spese di tutti i giudizi.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017