Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10275 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 19/04/2021), n.10275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30021-2019 R.G. proposto da:

NEGRI E MARGUTTI SS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAISIELLO 40, presso

la sede della SOCIETA’ FUTURA VIS SRLS, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA PREVIATI;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 146,

presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPIETRO BERTI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE

di ROVIGO, depositato il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che

osserva, ad avviso di questo Ufficio, il ricorso è inammissibile

per difetto di autosufficienza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società Negri e Margutti s.s. ha proposto regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., notificato in data 25 settembre 2019, in riferimento alla asserita contemporanea pendenza di due procedimenti inerenti lo stesso rapporto obbligatorio intercorso con C.P., l’uno, dinanzi al Tribunale di Rovigo, quanto al diritto dell’acquirente a ricevere il doppio della caparra in restituzione per la mancata consegna dei ralli di 1080 fusti di pioppo dal fondo (OMISSIS), l’altro, avanti al Tribunale di Modena, investito della vendita ex art. 1515 c.c. in danno dell’acquirente rimasto inerte, ritenendo per entrambi sussistere la competenza del foro di Modena.

Ha depositato memoria il controricorrente, il quale precisato che il regolamento di competenza era stato notificato il medesimo giorno in cui avanti al Tribunale di Rovigo si era tenuta l’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni nel giudizio R.G. n. 832/2016, chiariva che non vi era alcun conflitto di competenza giacchè la controversia pendente avanti al Tribunale di Modena – e a lui mai notificata – risultava definita con provvedimento del 06.12.2019 che dichiarava l’inammissibilità dell’istanza.

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso va dichiarato inammissibile, come da conclusioni formulate per iscritto dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, nel senso proprio della inammissibilità.

Come più volte ribadito da questa Corte (Cass. n. 16752 del 2006; Cass. n. 20535 del 2009 e Cass. n. 16134 del 2015), il regolamento di competenza è configurato (salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza) come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, esso deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l’art. 47 c.p.c. non disponga una regolamentazione differenziata, sicchè anche il requisito di cui al citato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 va imprescindibilmente osservato (v. Cass. n. 12912 del 2004; Cass. n. 14699 del 2000. Da ultimo, Cass. n. 12830 del 2012 e Cass. n. 21070 del 2012).

Orbene, il ricorso è nel caso formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti dei due giudizi di merito, come l’atto con cui ha investito il Tribunale di Rovigo sul diritto dell’acquirente a ricevere il doppio della caparra per mancata consegna del legname, l’istanza depositata avanti al Tribunale di Modena per provvedere alla vendita ex art. 1515 c.c. in danno dell’acquirente rimasto inerte, di cui lamenta la mancata consegna, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., Cass. n. 4220 del 2012).

Nella specie, di converso, manca ogni indicazione in tal senso, al pari della stessa natura del provvedimento impugnato, per cui il difetto di siffatti elementi rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. n. 19069 del 2011).

Va per altro verso posto in rilievo che la ricorrente non muove alcuna contestazione in relazione al foro generale del convenuto ex art. 19 c.p.c. e in ordine al luogo ove l’obbligazione è sorta, ma solo in ordine al forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c.. Al riguardo, si noti, non è dato comprendere quale elemento debba essere valorizzato, anche alla stregua di siffatta prospettazione.

In conclusione, all’inammissibilità del ricorso, consegue declaratoria di competenza per territorio del Tribunale di Rovigo.

Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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