Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10275 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/05/2011), n.10275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CCS srl, elettivamente domiciliata in Roma in via XXIV Maggio n. 43,

presso l’avv. Grande Corrado che la rappresenta e difende con l’avv.

Romano Vaccarella;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI MESSINA;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 85/2/07, depositata il 15 novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

Uditi gli avv. Romano Vaccarella e l’avv. Corrado Grande per la

ricorrente.

la Corto:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – La CIS s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha rigettato l’appello contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso proposto contro un avviso di rettifica IVA. Gli intimati non si sono costituiti.

2. – Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo, relativo a violazione di legge, la società, nel quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., chiede alla Corte di “chiarire se la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 4, relativa al trasferimento del plafond IVA in ipotesi di contratto di affitto di azienda, subordini tale trasferimento solamente all’esplicita previsione della cessione di tale posizione soggettiva nel contesto delle pattuizioni contrattuali, ovvero implichi anche l’estinzione del soggetto giuridico dante causa.” Il primo motivo è inammissibile, in quanto il quesito di diritto si fonda su una erronea lettura della sentenza impugnata. Il giudice tributario ha infatti affermato non che il soggetto giuridico dante causa debba estinguersi, come risulta dal quesito di diritto, ma che debba cessare – e ritiene che ciò non sia avvenuto – l’attività precedentemente esercitata.

Con il secondo motivo la società, sotto il profilo del vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata quanto alla affermazione secondo cui la cedente continuerebbe a svolgere l’attività già esercitata dall’azienda affittata alla CIS, assumendo, da un lato, che “l’analisi dei documenti erroneamente interpretati” dalla CTR renderebbe palese l’insussistenza di elementi di prova a favore di detta tesi e, dall’altro, che le sole operazioni attive poste in essere dalla cedente riguardavano la percezione dei canoni di affitto.

Il secondo motivo è inammissibile. A prescindere dalla assoluta mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., può osservarsi, da un lato, che non compete al giudice di legittimità esaminare gli atti di causa per sovrapporre una propria valutazione di fatto a quella compiuta dal giudice di merito e, dall’altro, che la tesi della ricorrente, secondo cui le dichiarazioni IVA della cedente per gli anni successivi alla cessione riguarderebbero solamente la percezione dei canoni, risulta del tutto priva di autosufficienza, non essendo indicato da quale atto di causa risulterebbe tale circostanza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre la ricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene non esatto e fuorviante il rilievo, contenuto nella relazione trascritta supra, a carico del primo motivo del ricorso e del relativo quesito di diritto, di una erronea lettura della sentenza impugnata;

che la pronuncia incorre invece nel vizio denunciato in quanto, in contrasto con le prescrizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 4, non considera sufficiente, ai fini del trasferimento del plafond, nell’ipotesi di affitto di azienda, l’espressa previsione del beneficio nel relativo contratto e la sua comunicazione formale all’ufficio finanziario, ma richiede che la società cooperativa cedente non sia più “attiva” in assoluto, e ravvisa una “espressa attestazione” del perdurante esercizio della (asseritamente pregressa e conclusa) attività nella presentazione della dichiarazione dell’IVA, per i periodi d’imposta successivi all’affitto dell’azienda;

che pertanto il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA