Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10274 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22680/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini

n. 142, presso lo studio dell’avv. Pennisi Vincenzo Alberto,

rappresentato e difeso dall’avv. Cacopardo Sergio, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/34/13 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata in

data 04 aprile 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2020 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Sicilia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da P.G. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) contenente recupero a tassazione di maggiori imposte a fini Irpef e Irap per l’anno di imposta 2006 derivanti da annullamento delle detrazioni del costo portato dalla fattura emessa in favore del contribuente dallo Studio tecnico EPS del geometra Marcialis siccome non indicante chiaramente la natura e i beni e servizi oggetto di fatturazione.

2. Il giudice di appello ha confermato totalmente la sentenza di primo grado, rilevando che la fattura per cui è lite faceva riferimento al contratto di appalto dei relativi lavori, il quale sopperiva alla presunta genericità della descrizione delle prestazioni eseguite, con conseguente insussistenza della contestata violazione dell’art. 109 del Tuir.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con tre motivi; P.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5” deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto deducibile dal reddito di impresa un costo esistente e determinato, senza che ne sia dimostrata l’inerenza, come invece richiesto dalla normativa denunziata come lesa.

b. Secondo motivo: “Omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 3, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134” deducendo l’assenza di comprensibilità nella motivazione degli elementi utilizzati per formare il relativo convincimento, in relazione alle questioni controverse e in riferimento alle prove versate in atti.

c. Terzo motivo: “Omessa esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5” deducendo l’omesso esame delle deduzioni difensive che l’Ufficio aveva allegato a dimostrazione della non inerenza del costo dedotto.

2. P.G. eccepisce l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va accolto.

4. Il primo motivo è fondato. La CTR argomenta che non vi sia alcuna lesione dell’art. 109 TUIR, siccome la pretesa genericità della descrizione delle operazioni fatturate era ampiamente compensata dalla produzione in giudizio del relativo contratto di appalto, sicchè il relativo costo era pienamente deducibile dal contribuente. Tale affermazione può essere al più idonea a dimostrare la regolarità formale della fattura oggetto di lite, ma non può condurre, ex se, a ritenere rispettato il precetto dell’art. 109 TUIR, comma 5. Invero, ai fini della deducibilità del costo, il contribuente, proprio in applicazione dell’art. 109 citato, ha l’onere di provare l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30366 del 21/11/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 33504 del 27/12/2018), non potendo limitarsi a dimostrare che la spesa sia stata correttamente contabilizzata, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa (Sez. 5, Ordinanza n. 13300 del 26/05/2017). La ricorrente documenta nel ricorso per cassazione, trascrivendo i motivi di appello (punto 5 del ricorso), di aver mosso precise contestazioni sull’inerenza del costo all’attività del contribuente. Ne consegue che costui aveva l’onere di dimostrare l’inerenza, in disparte la mera completezza formale del documento contabilizzato, che in realtà è l’unica vera ratio decidendi della sentenza impugnata.

5. La rinnovazione del giudizio sul punto, come conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, comporta l’assorbimento degli altri due motivi, che criticano nel merito la motivazione.

6. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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