Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10274 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017),  n. 10274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4457/2012 R.G. proposto da:

B.C., in proprio e quale socio e legale rappresentante

della M. GERMAN di B.C. & C. s.a.s., domiciliata in

Roma, alla piazza Priscilla n. 4, presso l’avv. Stefano Coen che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia, n. 131/09/10, depositata in data 30 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11

aprile 2017 dal Cons. Luciotti Lucio.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, rigettando l’appello principale proposto dalla società e dai soci, nonchè quello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti dai predetti contribuenti avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per maggiori imposte ai fini IVA ed IRAP relativamente all’anno di imposta 1998, risultanti dalla rideterminazione induttiva del reddito di impresa operata sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F., e nei confronti dei soci per maggior reddito ai fini IRPEF, derivante dall’imputazione pro quota del maggior reddito accertato a carico della società, per lo stesso anno di imposta.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per difetto di legittimazione processuale e perchè estraneo ai gradi di merito del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 19111 del 2016, n. 22992 del 2010, n. 9004 del 2007, nonchè Cass. S.U. n. 3118/2006; n. 3116/2006; n. 20781/2016) precisandosi che, in difetto di difese svolte dal Ministero, non occorre disporre sulle spese di lite;

– che il primo motivo, diretto a censurare la sentenza impugnata per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., su alcune domande avanzate in primo grado e riproposte in grado di appello, è infondato e va rigettato, alla stregua del noto principio, più volte ribadito da questa Corte, in base al quale “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico – giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 16788 del 2006; conf. 9545 del 2001, n. 20311 del 2011, n. 3417 del 2015, n. 1360 del 2016);

– che ciò è quanto accade nel caso di specie in ordine alle domande che la ricorrente sostiene essere state pretermesse dai giudici di appello, essendo evidente che la nullità della sentenza di primo grado D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36 è superata dalla statuizione di appello, che la sostituisce del tutto, come superate dall’accertata fondatezza della pretesa impositiva, per ritenuta sussistenza di presunzioni qualificate di maggiori ricavi, sono le questioni poste dai contribuenti con stretto riferimento al merito della vicenda processuale (violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 – sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993, vizio di motivazione dell’atto impositivo per contrarietà a due circolari ministeriali, infondatezza ed inattendibilità del metodo di ricostruzione indiretta del volume di affari, mancata applicazione dello studio di settore e congruità dei ricavi al medesimo);

– che il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentano che i giudici di appello hanno fondato la decisione sul D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, citato, mentre l’accertamento era stato effettuato con riferimento all’art. 62 sexies del medesimo decreto, è palesemente inammissibile perchè privo di decisività, essendo del tutto irrilevante il richiamo fatto dalla CTR al citato art. 62 bis – peraltro neanche errato, se si considera che è la norma che ha introdotto gli studi di settore – là dove hanno espressamente dato atto della sussistenza di elementi che “costituiscono presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti di importanti indizi di non congruità della posizione fiscale della società”;

– che anche il terzo motivo, con cui viene dedotta la nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, “con riferimento all’insussistenza degli indici di incongruità ed alla metodologia di rideterminazione del volume di affari”, è palesemente inammissibile sotto diversi e convergenti profili;

– che, invero, la denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, che – come nel caso in esame – viene formulata in maniera congiunta e sviluppata nel motivo in maniera inestricabilmente commista (si veda, ad esempio, pag. 21 del ricorso), è affetta da insanabile contrasto logico, non potendo il primo di tali vizi coesistere con gli altri, per l’ovvia ragione – peraltro desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi in questione contemplate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che una motivazione mancante non può essere insufficiente o contraddittoria, mentre l’insufficienza e la contraddittorietà presuppongono che una motivazione, della quale appunto si ci duole, risulti comunque formulata (in termini, Cass. n. 21122 del 2015; id. n. 29153 del 2014);

– che, così come prospettato, il motivo si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di Cassazione, posto che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione e del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003, n. 23286 del 2005; n. 9233 del 2006 e, più recentemente ord. n. 1414 del 2015) che, nella specie non meritano censura alcuna, anche alla stregua del rilievo che le doglianze di parte ricorrente sono correlate ad un vizio di valutazione di prove ed elementi presuntivi da essa addotti ma non specificamente indicati nel motivo, avendo fatto espresso rinvio a quanto risultante dagli avvisi di accertamento e dal p.v.c. non riprodotto nel ricorso nelle loro parti essenziali, in evidente difformità al precetto dell’autosufficienza del medesimo;

– che neppure il quarto motivo si sottrae al rilievo di inammissibilità sotto un duplice profilo: il primo, perchè viene dedotta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento non al ragionamento decisorio, ma a quanto statuito dai giudici di primo grado; il secondo, perchè, facendo i ricorrenti riferimento ai risultati di congruità dei ricavi risultanti dall’applicazione dello studio di settore SM40, in violazione del principio di autosufficienza del motivo omette di riprodurre nel motivo il contenuto del documento da cui ciò risulterebbe;

– che, pertanto, i motivi vanno rigettati per infondatezza (il primo) ed inammissibilità (gli altri) ed i ricorrenti condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo;

– che va precisato che, sebbene nel giudizio di appello erano stati parte anche gli altri soci della società contribuente, B.G., M.G. e Ma.Do., cui non risulta essere stato notificato il ricorso per cassazione, questa Corte non ha ritenuto di disporre l’integrazione del contraddittorio per il presente giudizio di legittimità in ossequio al principio giurisprudenziale, assolutamente condivisibile, secondo cui “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti” (cfr. Cass. n. 2723 del 2010; Cass. S.U. n. 26373 del 2008; n. 20944 del 2015).

PQM

rigetta i motivi di ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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