Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10274 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 19/04/2021), n.10274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21976-2015 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN CALEPODIO

20, presso lo studio dell’avvocato LUCA BOLOGNESI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO RADDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/03/2015 R.G.N. 1106/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 17.3.2015, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a restituire a C.B. l’importo dei permessi retribuiti in quanto portatore di handicap di cui aveva goduto nel periodo agosto 2009-agosto 2011, a seguito di autorizzazione dell’Istituto poi revocata per accertato difetto della condizione di gravità, e il cui importo l’assicurato aveva rifuso al proprio datore di lavoro, che ne aveva fatto anticipazione.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che la prestazione oggetto della richiesta di ripetizione avesse natura assistenziale e fosse pertanto sottratta alla regola generale dell’art. 2033 c.c..

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo due motivi di censura. C.B. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e L. n. 104 del 1992, art. 3, con riferimento al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 43, comma 1 e art. 79, comma 1, per avere la Corte di merito ritenuto che la prestazione oggetto di ripetizione fosse sottratta alla disciplina generale dell’indebito oggettivo, ancorchè si tratti di prestazione previdenziale di natura non pensionistica.

Con il secondo motivo, spiegato in subordine rispetto al primo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 12 e 14 prel. c.c., in relazione alle disposizioni di legge che disciplinano le prestazioni assistenziali, giacchè, anche a voler ritenere che la prestazione in questione abbia natura assistenziale, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina dell’indebito propria delle prestazioni corrisposte agli invalidi civili.

Ciò posto, il primo motivo è fondato.

Deve anzitutto convenirsi con l’Istituto ricorrente nel rilievo secondo cui l’indennità economica correlata ai permessi fruiti L. n. 104 del 1992, ex art. 33, costituisce prestazione di natura previdenziale, non già – come ritenuto dalla sentenza impugnata – assistenziale: ne fa fede D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 79, il quale espressamente prevede il pagamento a carico dei datori di lavoro di uno speciale contributo “per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato”, tra i quali, appunto, spicca “l’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e permessi medesimi” (D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 43, che ha riprodotto in parte quale L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 4).

E’ poi indiscutibile che la prestazione previdenziale in questione non abbia natura pensionistica: essa infatti è corrisposta in dipendenza di una speciale situazione di bisogno che concerne il portatore di handicap grave nello svolgimento della sua attività lavorativa.

Poste tali premesse, è agevole rilevare l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata: l’unica deroga che al normale regime della ripetibilità dell’indebito è dato riscontrare nella materia previdenziale è costituita dal disposto del L. n. 88 del 1989, art. 52, secondo il quale, pur potendo “le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima” essere “rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”, tuttavia, “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”. E poichè nella specie non si verte in materia di indebito pensionistico, non può che ribadirsi anche con riguardo all’indennità per cui è causa il consolidato principio secondo cui, essendo L. n. 88 del 1989, art. 52, norma eccezionale ed insuscettibile di interpretazione analogica, la disciplina dell’indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell’art. 2033 c.c. (così, sia pure con riferimento alla diversa prestazione previdenziale dell’indennità di mobilità, v. da ult. Cass. n. 31373 del 2019); non senza ricordare che la diversità tra le due situazioni è stata ritenuta da Corte Cost. n. 198 del 1991 tale da giustificare la differenziazione dei relativi trattamenti.

Pertanto, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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