Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10274 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10274 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 20813-2008 proposto da:
PRECOMPRESSI VALSUGANA SPA, IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.TE P.T. P.I.01751840222, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA V. BACHELET 12, presso lo
t

studio dell’avvocato DALLA VEDOVA CARLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2014

PODAVINI MASIN GIULIANA;
– ricorrente –

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contro

PASQUALON VALERIO;
– intimato –

Data pubblicazione: 12/05/2014

Nonché da:
PASQUALON VALERIO C.F.PSQVLR39D27Z110I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RABIRIO 1, presso lo studio
dell’avvocato DE GREGORIO GIULIO MARIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VANZI

– controri corrente e ricorrente incidentale contro

PRECOMPRESSI VALSUGANA SPA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA V. BACHELET 12, presso lo studio
dell’avvocato DALLA VEDOVA CARLO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PODAVINI MASIN
GIULIANA;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 282/2008 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 27/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/03/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito l’Avvocato Dalla Vedova Carlo difensore della
ricorrente che si riporta agli atti;
udito l’Avv.

De Gregorio Giulio difensore del

controricorrente e ricorrente incidentale che si
riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il

RENZO;

rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del

ricorso incidentale.

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CONSIDERATO in FATTO
A seguito di ricorso della Nuova Precompressi
Valsugana S.p.a. il Tribunale di Padova, in data 20
agosto 1992, ingiungeva Pasqualon Valerio il pagamento
alla ricorrente della somma di £. 97.580.000, oltre
interessi aumentati del 5% annuo rispetto al tasso di
sconto, rivalutazione monetaria e spese del procedimento
monitorio.
Il tutto quale residuo prezzo per fornitura ed il montaggio
di capannone in forza di contratto di appalto del 9 ottobre
1991
Avverso la detta ingiunzione proponeva opposizione il
Pasqualon, asserendo che i lavori erano stati iniziati dalla
società ricorrente con mesi di ritardo e che l’opera
presentava gravi vizi e difetti.
Chiedeva, quindi, la condanna della citata società
Precompressi all’adempimento del contratto o, in
subordine, la risoluzione del medesimo contratto, oltre
al risarcimento del danno.
L’opposta società, costituitasi in giudizio, contestata
quanto ex adverso sostenuto, con richiesta di conferma
dell’opposto D.I. e condanna alle spese, formulando —
altresì- domanda riconvenzionale per risarcimento danni
da lite temeraria e ristoro delle spese per il ritardo,
causato dal Pasqualon, nella predisposizione del
cantiere.
Con sentenza n. 145/2002 il Tribunale di PadovaSezione Stralcio accoglieva l’opposizione, revocava il
D.I. opposto e, dando atto di quanto già pagato da
Pasqualon Valerio e di quanto non era dovuto alla
Precompressi Valsugana S.p.a., condannava quest’ultima
a restituire all’opponente le somme percepite (e non
dovute), oltre interessi legali dai pagamenti alla

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta

l'”erronea motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine a
un fatto decisivo per il giudizio, nonché omessa
motivazione circa un fatto controverso”.
Si formula, al riguardo, il seguente testuale quesito di
diritto :
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restituzione, nonché al pagamento -in favore
dell’opponente ed a titolo di risarcimento per i vizi
dell’opera- della somma di £.7.800.000 (pari ad €
4.028,36), oltre interessi legali dalla CTU al saldo, con
integrale compensazione delle spese di causa e CTU.
Avverso la decisone del Giudice di prime cure
interponeva appello la Nuova Precompressi Valsugana
S.p.a. chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.
Costituitosi, l’appellato, resisteva all’avverso gravame e
proponeva appello incidentale.
Con sentenza n. 282/2008 l’adita Corte di Appello di
Venezia rigettava sia l’appello principale che quello
incidentale, confermando —per l’effetto- l’impugnata
decisione, con condanna della società appellante
principale al pagamento delle spese di lite del grado di
giudizio.
Per la cassazione della suddetta decisione della Corte di
Appello territoriale ricorre la Precompressi Valsugana
S.p.a. con atto affidato a quattro motivi assistiti dalla
formulazione di quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
Resiste con controricorso il Pasqualon, che propone —
altresì- ricorso incidentale basato su tre ordini di motivi.
Con riguardo a tale ultimo atto resiste con controricorso
ex art 371, quarto comma c.p.c. la Precompressi
Valsugana S.p.a..
RITENUTO in DIRITTO

”dica la Corte se l’erronea motivazione della sentenza di
secondo grado in merito ad individuazione del vizio ed
imputabilità del vizio stesso all’operato dell’appaltatore
ha inciso sull’applicazione delle norme in materia di
garanzie ex art. 1667 segg. c.c. e sull’importo.”
Tanto, innanzitutto, poiché la

censura in

ammissibilmente formulata verte su una valutazione, in
fatto, sulla imputabilità del vizio all’appaltatore alla
stregua delle risultanze istruttorie.
Per di più va rilevato che la lamentata erronea
individuazione del vizio dell’opera e della sua
imputabilità non era stata riproposta nel giudizio di
appello.
Inoltre la corretta o erronea menzione del vizio in appello
è del tutto irrilevante posto che il richiamo al medesimo
vizio è stato fatto dall’impugnata sentenza unicamente
per escludere, ai fini del decorso del tempo per il
pagamento delle rate del prezzo e di decadenza
dall’azione, che le opere appaltate potessero ritenersi
ultimate.
2.-Con il secondo motivo il ricorrente principale
denuncia la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in
relazione agli artt. 1669 e 1667 c.c..
Viene sottoposto, al riguardo, a questa Corte il seguente
testuale quesito :
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Il motivo è inammissibile.

”se la presenza di un vizio che non compromette
l’utilizzo, la stabilità e il godimento dell’immobile e dal
quale non sia derivato alcun tipo di danno all’opera
appaltata rientri nell’ipotesi disciplinata dall’art. 1667
,,

contesta l’impugnata decisione sotto il profilo di una
equivoca interpretazione delle risultanze di CTU in tema
di sussistenza di danno all’opera e di sussunzione dello
stesso nella fattispecie di cui all’art. 1667 c.c..
Lo stesso motivo, così come formulato, non attinge la
ratio decidendi dell’impugnata sentenza fondata sulla
mancata ultimazione dell’opera e sulla accettazione
della riconsegna.
In tema deve richiamarsi il dictum di questa Corte,
secondo cui “con riguardo ai vizi dell’opera conosciuti o
riconoscibili, il committente, che non abbia accettato
l’opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a
pena di decadenza, per far valere la garanzia
dell’appaltatore, poiché, ai sensi dell’art. 1667, primo
comma c.c., solo tale accettazione comporta liberazione
da quella garanzia.
Pertanto, prima dell’accettazione e consegna dell’opera
non vengono in rilievo problemi di denuncia e di
prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se
non fatti valere in corso di opera, possono essere dedotti
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Il motivo è inammissibile in quanto sostanzialmente

alla consegna (con la conseguenza) che prima
dell’accettazione non vi è onere di denuncia e, prima
della consegna, non decorrono i termini di prescrizione”
(Cass., sezione II, 30 luglio 2004, n. 14584).
A tali affermazioni può aggiungersi, ulteriormente, che
azione di garanzia, posto che sino a quel momento non
esiste l’opera di cui riscontrare vizi o difetti.
3.- Con il terzo motivo del ricorso in esame si denuncia
“violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in
materia di adempimento contrattuale (art. 360, n. 3 c.p.c.
in relazione agli artt. 1665 e 1667 e 1668 e segg.)”.
Si chiede a questa Corte “se l’appaltatore ha diritto al
pagamento del corrispettivo pattuito nel momento in cui
ha ultimato l’opera pur in presenza di opera non eseguita
a regola d’arte”.
Il motivo è inammissibile per incoerenza rispetto alla
ratio decidendi dell’impugnata sentenza.
Quest’ultima, quale aspetto fondamentale del decisum
(evidentemente non colto o voluto cogliere nell’odierno
ricorso) sancisce la non ultimazione dell’opera per cui pè
causa.
Viceversa il quesito dà per presupposta l’ultimazione
dell’opera e non coglie l’essenza della questione di cuui
alla decisione, che, viceversa, in presenza di un grave
vizio dell’opera non ritiene la stessa completata, con le
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prima del compimento dell’opera non è ipotizzabile una

dovute conseguenze in tema di non debenza degli
interessi sulle rate scadute, non dovuti proprio perché
l’opera non era stata ultimata.
4.- Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale
si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione di
ex art. 92 c.p.c.”.
Al riguardo viene formulato, ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c., il seguente quesito :
“dica la Corte se il debitore che paga l’importo ingiunto
a seguito di provvisoria esecutorietà e di procedura
esecutiva sia tenuto per intero o anche in parte al
pagamento delle spese legali del procedimento di
cognizione anche nell’ipotesi che venga accertato un
modesto controcredito”.
Col motivo in esame si censura, in sostanza, la pronuncia
(ritenuta genericamente ingiusta) in ordine alla
compensazione delle spese in primo grado ed alla
condanna in secondo grado.
Il motivo è infondato e va rigettato trattandosi di
questione relativa a valutazione di merito non
affrontabile in questa sede.
5.- La non accoglibilità, per inammissibilità o
infondatezza, dei motivi del ricorso principale, ne
comporta conseguentemente il rigetto.

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norme di diritto in materia di soccombenza processuale

6.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si censura
“violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
materia di poteri e doveri del Giudice (art. 360 nr. 3
c.p.c. in relazione all’art. 112 ss. c.p.c.) e omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
e 1669 c.c.) con riferimento alle domande di cui alle
conclusioni sub n. 1) e 3) dell’appellante incidentale.”.
Vene formulato, al riguardo, il seguente testuale quesito
di diritto :
“dica la Corte se il Giudice può omettere di pronunciarsi
su alcune delle domande proposte dalla parte o se invece
deve pronunciare su tutte e se egli può ometterei
motivare le ragioni per cui ritiene di non pronunciarsi su
alcune delle domande e di non accogliere le stesse”.
Il motivo è fondato.
Nel ricorso incidentale e nella parte dello stesso relativa
al motivo in esame vengono specificamente indicati ed
individuati le parti degli atti -comparsa di costituzione e
atto di appello incidentale- con cui sono state svolte le
domande, in ordine alle quali si lamenta l’omessa
pronuncia.
In particolare si fa riferimento, nella fattispecie, alla
mancata pronuncia sula domanda di condanna della
Precompressi all’esatto adempimento (con eliminazione
a sua cura e spese dei gravi difetti costruttivi) posto il
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giudizio(art. 360 nr. 5 in relazione agli artt. 1463, 1668

mancato accoglimento della formulata domanda
alternativa di stima dei danni nella misura indicata nella
consulenza tecnica di parte.
La suddetta domanda risulta espressamente formulata
nelle conclusioni di parte riportate nell’impugnata
Appare, quindi, evidente che la Corte territoriale non si è
pronunciata sulla domanda stessa.
6.- Col secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta
la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
materia di poteri e doveri del Giudice (art. 360 nr. 3
c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.) e omessa, erronea,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 nr. 5 ss.
c.p.c. in relazione agli artt. 112 e ss. c.p.c.) con
riferimento alle domande di cui alle conclusioni sub 1) e
2) dell’appellante incidentale.
Viene proposto, al riguardo, il seguente testuale quesito
di diritto :
“dica la Corte se —a fronte di due domande formulate
dalla parte, una principale per condanna di esatto
adempimento del contratto in forma specifica ed una
subordinata per condanna ad equivalente in denaro, però
questa seconda domanda espressamente sottoposta alla
condizione che la somma di denaro sia quella maggiore
indicata dal CTP e richiesta dalla parte e non quella
10

sentenza.

minore indicata dal CTU- il Giudice può accogliere la
domanda subordinata però senza accettare la condizione
del maggior importo richiesto dalla parte oppure se
invece egli, non accettando la condizione espressamente
dichiarata dalla parte stessa, deve accogliere la domanda
Anche il motivo in esame del ricorso incidentale è
fondato.
Ciò in quanto la Corte distrettuale avrebbe accolto la
domanda subordinata condizionata senza accetarne la
condizione posta.
L’accoglimento della suddetta domanda subordinata
nonostante il mancato verificarsi della condizione in essa
prevista per l’alternatività alla domanda principale
sostanzia e rende fondato il denunciato vizio in esame.
7.-Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta
“Omessa,

erronea,

insufficiente,

contraddittoria

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 115
c. p. c.)”.
Il motivo qui in esame del ricorso incidentale deve
ritenersi assorbito dall’accoglimento dei primi due
motivi del medesimo ricorso.
8.- Per gli esposti motivi, l’accoglimento del ricorso
incidentale comporta che la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione
11

principale di esatto adempimento”.

della Corte di Appello di Venezia, affinché la stessa
decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto
sopra enunciati.
P.Q.M.

La Corte
secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo,
cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese,
ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 4
marzo 2014.

Rigetta il ricorso principale, accoglie il primo ed il

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