Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10274 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/05/2011), n.10274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.D., E.M., E.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 29/23/07, depositata il 13 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha accolto l’appello dei contribuenti contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il loro ricorso contro un avviso di accertamento per registro ed INVIM. I contribuenti non si sono costituiti.

2. – Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e dichiarato improcedibile, ex art. 369 cod. proc. civ., n. 4), alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo l’Agenzia lamenta l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, del ricorso ai fini INVIM, in quanto proposto oltre sessanta giorni dopo la notifica dell’atto impositivo, assumendo che – quanto all’INVIM – il venditore non potrebbe giovarsi degli effetti sospensivi dell’istanza di adesione presentata dall’acquirente in relazione all’imposta di registro, essendo quella relativa all’INVIM una obbligazione tributaria non gravante sull’acquirente stesso.

Il ricorso è dunque basato sull’istanza di adesione proposta dall’acquirente, la cui mancata produzione preclude al Collegio di verificare se la suddetta istanza si riferiva effettivamente – come si deduce in ricorso – alla sola imposta di registro ovvero se essa riguardava anche, sia pure erroneamente, l’INVIM, considerata l’unicità dell’avviso di liquidazione impugnato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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