Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10273 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22432/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.M.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Padova n.

1, presso lo studio dell’avv. D’Astoli Antonio, rappresentato e

difeso dall’avv. Mansi Giuseppe, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/11/2013 della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata in data 14 giugno 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2020 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Puglia, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da D.M.F. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) contenente rettifica del reddito di impresa dichiarato dal contribuente per l’anno di imposta 2006 in relazione all’attività di installatore di impianti elettrici e tecnici.

2. Il giudice di appello: a) ha ritenuto legittima la deduzione dei costi per Euro 55.176,56 in quanto ritenuti inerenti all’attività di impresa, come confermato anche dallo sgravio della cartella avvenuto nel corso del giudizio di primo grado; b) ha ritenuto legittima la deduzione dei costi per Euro 107.080,00 in quanto l’effettività delle operazioni fatturate sarebbe stata dimostrata dalla documentazione versata in atti, laddove l’amministrazione avrebbe mancato di assolvere all’onere su di essa incombente di provare l’inesistenza delle operazioni medesime.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con due motivi; D.M.F. ha resistito con controricorso.

4. Il D.M. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. e depositato un documento con nota pervenuta in cancelleria in data 3 febbraio 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe falsamente interpretato la portata dello sgravio effettuato in corso di causa dall’Ufficio, che era conseguente non già al riconoscimento della deducibilità dei costi, bensì alla mera applicazione della normativa invocata come violata che impone lo sgravio in presenza dell’asseveramento della dichiarazione da parte del consulente fiscale del contribuente.

b. Secondo motivo: “Violazione del principio dell’onere della prova – art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo l’erroneità della qualificazione della contestazione erariale relativa alle false fatturazioni, laddove la stessa era inequivocabilmente incentrata sull’oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, con conseguente onere probatorio contrario a carico del contribuente.

2. D.M.F. eccepisce l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della produzione documentale del controricorrente depositata in data 3 febbraio 2020, siccome estranea alla previsione dell’art. 372 c.p.c. Per la stessa ragione è inammissibile la reiterazione della medesima produzione documentale nel corpo della memoria depositata dal controricorrente ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c..

4. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

5. Il primo motivo è fondato. La CTR, a pagina 3 della sentenza, mostra di ben avvedersi che lo “sgravio” disposto dall’Ufficio è conseguente a un rilievo di natura meramente formale (D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 36, comma 3, lett. c, consente infatti l’iscrizione a ruolo solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e non prima, come erroneamente disposto nella specie) e che la lite continua nel merito, tanto da rigettare sul punto la richiesta del contribuente di dichiarare cessata la materia del contendere. Subito dopo, tuttavia, il giudice afferma che appare “più che ragionevole ritenere che l’Ufficio abbia disposto tale sgravio proprio sulla base della documentazione prodotta dal contribuente a dimostrazione dell’infondatezza della contestazione e della conseguente rettifica operata”. Appare evidente che le due affermazioni sono tra loro assoltamene inconciliabili, tanto da minare irrimediabilmente la comprensibilità della motivazione, giacchè delle due l’una: o lo sgravio era conseguenza solo formale dell’erronea applicazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 36, e allora non aveva alcun significato “confessorio”; oppure era una conseguenza del riconoscimento della fondatezza delle allegazioni difensive del contribuente a parte dell’Ufficio, ma allora avrebbe investito il merito della pretesa e avrebbe dovuto condurre a dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere. Significativa, del resto, è l’assenza di qualsiasi motivazione sulle ragioni concrete del convincimento professato dalla CTR in relazione alla stessa natura confessoria dello sgravio d parte dell’Ufficio, che resta affidato a una petizione di principio, più che a un’argomentata motivazione.

6. Il secondo motivo è infondato. La censura lamenta una falsa applicazione dell’onere della prova. Sul tema, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui l’Amministrazione finanziaria, ove contesti al cessionario/committente l’assenza di buona fede in caso di irregolarità fiscali o di evasione, ha l’onere di allegare e provare gli elementi probatori su cui si fonda la contestazione, tra i quali possono rilevare, in via indiziaria, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale, l’immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione. In tal caso, conseguentemente, grava in capo al contribuente l’onere di provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione non fosse il fatturante, ma altri (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30148 del 15/12/2017; Sez. 5, Sentenza n. 17173 del 28/06/2018). Oggetto della lite sul punto è l’effettiva esistenza delle operazioni fatturate dalla CSR Costruzioni di A.F. in favore del contribuente, i cui costi il D.M. ha dedotto dal proprio reddito. La CTR qualifica tale fattispecie come operazione soggettivamente inesistente e afferma esservi in atti copiosa documentazione a dimostrazione dell’effettività dei lavori svolti, tanto da giustificare la deduzione dei relativi costi. Tale affermazione è contestata dall’Agenzia che, tuttavia, da un lato (a pagina 9 del ricorso), si limita ad affermare di aver assolto al proprio onere di dimostrare l’inesistenza delle operazioni, ma non specifica in alcun modo quando, dove e come tale prova sarebbe stata fornita; d’altro canto la stessa Agenzia non fa cenno alcuno alla mancanza di prova, da parte del contribuente, in punto di consapevolezza o meno della sua partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti. In tale contesto dunque, il motivo si rivela infondato, poichè l’astratta contestazione della violazione del principio del riparto dell’onere della prova non trova riscontro.

7. La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Puglia, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; rigetta il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA