Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10273 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

GRUPPO CI DUE di CESANO CLAUDIO e C. SAS in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avv. LUCISANO Claudio, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale ad litem in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 9/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 31.3.08, depositata il 21/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 21/5/2008 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva il gravame interposto dalla contribuente societa’ GRUPPO CI-DUE di CESANO CLAUDIO & C. s.a.s. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Torino di rigetto dell’opposizione proposta in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di I.V.A. ed IRAP per l’anno d’imposta 2002.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ora ricorso per Cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la societa’ GRUPPO CI-DUE di CESANO CLAUDIO & C. s.a.s..

Va preliminarmente osservato come dall’impugnata sentenza emerga che la vicenda in oggetto attiene ad avviso di accertamento emesso a titolo I.V.A. ed IRAP, per l’anno d’imposta 2002, nei confronti della societa’ di persone GRUPPO CI-DUE di CESANO CLAUDIO & C. s.a.s.

all’esito di processo verbale di constatazione del 20/5/2004; e che il giudizio di merito si e’ invero svolto senza la partecipazione dei soci.

Orbene, risulta a tale stregua disatteso il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in materia tributaria l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. Cass., Sez Un., 4/6/2008, n. 14815).

A tale stregua, pronunziando sul ricorso l’impugnata sentenza andra’ cassata, con declaratoria di nullita’ dell’intero giudizio e conseguente rimessione delle parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino”;

atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini ivi indicati;

atteso che va pertanto dichiarata la nullita’ dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovra’ disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e procedera’ a nuovo esame;

ritenuto che le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per farsi luogo alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio dichiarato nullo.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullita’ dell’intero processo, compensandone le spese. Rimette le parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA