Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10273 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10273 Anno 2015
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 23764-2011 proposto da:
SALIVA

GIORGIO

SLVGRG36A11H501K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA R.R.PEREIRA 78, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO LO RETO, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2015
498

contro

FLLI CARPINELLI SRL 04791950589 in persona del suo
amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore sig. CARPINELLI LUIGI, CARPINELLI LUIGI

Data pubblicazione: 20/05/2015

CRPLGU49B19A731B

in

proprio,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso
lo studio dell’avvocato MARIA MARTIGNETTI, che li
rappresenta e

difende giusta procura in calce al

controricorso;

nonchè contro

CARPINELLI ANTONIO, CARPINELLI GRAZIELLA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1465/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/04/2011 R.G.N.

4285/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/02/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

controricorrenti –

Svolgimento del processo
La società F.11i Carpinelli s.r.I e Carpinelli Luigi , Osvaldo ed Antonio hanno citato in
giudizio Giorgio Saliva e Maria Teresa Di Paolo , quali titolari di uno studio di
commercialisti ai quali si erano rivolti per assistenza professionale, per sentirli
condannare al pagamento della somma di lire 64. 703. 050 per il mancato versamento
di somme loro affidate al fine di pagare le imposte, oltre al risarcimento dei danni.

di euro 57.128,77 oltre accessori.
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 5 aprile 2011, ha parzialmente
accolto l’impugnazione proposta da Giorgio Saliva , ritenendo non dovuta la somma
pagata dei resistenti per usufruire del condono tombale, condannando lo stesso al
pagamento della somma complessiva di euro 62.053,77 rivalutata alla data della
decisione, oltre interessi legali dalla sentenza, con compensazione delle spese del
processo.
Giorgio Saliva propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza con quattro
motivi
Resistono con controricorso la società la società F.11i Carpinelli s.r.1 e

Carpinelli Luigi

e presentano successiva memoria.
Gli altri intimati non hanno presentato difese.
Motivi della decisione
Preliminare è l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della
notifica in quanto effettuata mediante consegna di un’unica copia al difensore
domiciliatario di una pluralità di parti.
Ritiene il Collegio che la censura sia infondata alla luce del principio più volte
affermato da questa Corte e secondo cui il diritto della parte (pubblica o privata) al
processo trova fondamento nell’art. 24 Cost., e perciò può essere frustrato attraverso
una pronuncia di inammissibilità solo in relazione a vizi di natura non formale, che a
loro volta pregiudichino interessi del pari costituzionalmente protetti, quali l’effettività
del contraddittorio. (Cass. n. 3042 del 2008). Nel caso di specie può quindi affermarsi
che la notifica del ricorso all’unico difensore della società Carpinelli e di Carpinelli Luigi,
Osvaldo ed Antonio – attori in primo grado di un unico atto di citazione, non è nulla e
non determina l’inammissibilità del gravame, giacché quest’ultima non può mai
conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi

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Il Tribunale di Roma ha condannato il Saliva e la Di Paolo al pagamento della somma

costituzionalmente protetti, quali l’effettività del contraddittorio. Cass. Sentenza n.
10386 del 12/05/2011
1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia omessa pronunzia in ordine
all’applicazione degli articoli 1224 e 1227 c.c., nonché violazione falsa applicazione
degli articoli 360 numero 3 e 5 c.p.c. e omessa e contraddittoria motivazione in ordine
un fatto controverso.
Sostiene il ricorrente che il giudice di appello si è rifatto agli importi quantificati dal

tra quanto versato e quanto erroneamente preteso dall’esattoria per sanzioni ed
interessi(non dovuti ex art. 42 20 comma della legge 30-12-91 n.413)
Deduce di aver chiaramente indicato nell’atto di appello quali fossero i termini e le
condizioni per proporre ricorso ex articolo 615 c.p.c, nel caso di erronea iscrizione nei
ruoli da parte dell’erario a carico di un cittadino.
Il ricorrente sintetizza in un prospetto le osservazioni sulle somme liquidate per il
risarcimento del danno.
2.Con il secondo motivo denunzia violazione falsa applicazione dell’articolo 42 2°
comma della legge 30-12-91 n.413 ,che si risolve in errore di diritto, nonché
violazione falsa applicazione degli articoli 132 numero 4 c.p.c. ,118 1°c disposizioni di
attuazione in relazione all’articolo 360 numero 3 e 5c.p.c
Sostiene il ricorrente che la Corte ha errato nell’ accertare l’entità dei pregiudizi
sofferti dai resistenti come coincidenti con l’addebito degli interessi delle sanzioni, in
quanto in base all’articolo 42 2° comma della legge 30-12-91 n.413 ” per le imposte
dovute in applicazione delle disposizioni del presente capo non sono dovuti interessi e
soprattasse”.
3.1 due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica
che li lega e sono infondati e per alcuni profili inammissibili per genericità della
censura e incongruenza con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte d’appello ha determinato l’entità della somma dovuta alla società Carpineili
ed ai Carpinelli in proprio esaminando analiticamente le censure proposte con l’atto di
appello da Giorgio Saliva, relative alle singole voci che hanno determinato li danno
risa rci bile.
4.1n relazione al primo motivo di appello la Corte di merito ha affermato che le
sanzioni pecuniarie irrogate dall’amministrazione finanziaria relative all’omesso
versamento dell’Iva per il periodo d’imposta 1986- pari a lire 62. 371. 250(oggi euro
32.212,06)-non erano dovute sul rilievo che con sentenza passata in giudicato la
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c.t.u. , che erroneamente aveva determinato il danno con riferimento alla differenza

commissione tribunale tributaria provinciale di Roma le aveva dichiarate non dovute e
non erano state incluse nel danno liquidato dal giudice di primo grado, anche se questi
non aveva spiegato i criteri con cui ha determinato la somma complessivamente
dovuta
La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il rilievo con cui il Saliva ,nel censurare
l’ILOR per il periodo di imposta 1986 , da cui era derivato un pregiudizio di lire
10.145.450, lamentava che la società Carpinelli non aveva proposto l’azione

La Corte ha rilevato che, nel rispetto

dell’obbligo della specificità dei motivi di

impugnazione, l’appellante avrebbe dovuto spiegare quali difese avrebbe potuto
esercitare la società contribuente a fronte dell’iscrizione a ruolo disposta
dall’amministrazione finanziaria, e avrebbe dovuto spiegare quali chances vi fossero
per ritenere ragionevolmente vittorioso l’esercizio di tali difese.
La stessa motivazione di inammissibilità ha il terzo rilievo relativo alla voce di danno
IRPEF 1986 di Carpinelli Osvaldo ed il quarto rilievo relativo all’Irpef 1986 di Carpinelli
Luigi.
5,La Corte d’appello ha accolto il Secondo motivo di impugnazione affermando che la
somma spesa dai Carpinelli per usufruire del condono tombale, pari ad a lire 36.
372.00, non poteva fare parte del danno in quanto tale scelta non aveva arrecato agli
appellati alcun vantaggio in relazione alle violazioni loro contestate dall’erario .
6.à stato rigettato il terzo motivo con cui l’appellante aveva denunziato che il primo
giudice aveva quantificato i danni in base alle somme indicate dal consulente tecnico
di ufficio sulla scorta di quelle pretese dagli uffici finanziari per imposte evase che
erano state illegittimamente iscritte a ruolo .
Sul punto la corte d’appello ha ritenuto che proprio in vista dell’ inammissibilità del
primo motivo non vi era alcuna prova che le imposte erano state iscritte a ruolo
illegittimamente.
7.11 ricorrente sintetizza in un prospetto tutte le voci di danno che analiticamente la
Corte ha esaminato inserendo, senza tenere conto della motivazione della sentenza
impugnata ,anche quelle voci che la Corte ha escluso che dovessero essere poste a
carico del Saliva ,vale a dire: le sanzioni per il mancato pagamento dell’Iva per
periodo d’imposta 1986, pari a lire 62. 371. 250-somma per cui la corte ha affermato
che non era stata inclusa dal giudice di primo grado nel danno risarcibile in quanto
annullata dalla commissione tributaria; le sanzioni per il mancato pagamento dell’ILOR
86, l’Irpef 86, Irpef 86, tutte voci per le quali è stata dichiarata l’inammissibilità del
5

giudiziaria volta a far valere l’avvenuto versamento di lire 9.102.000 .

e

motivo di impugnazione in quanto il ricorrente non aveva

indicato quali rimedi

sarebbero stati esperibili e quali chances di buona riuscita avrebbe avuto l’
impugnazione del provvedimento.
Il ricorrente genericamente afferma di aver indicato quali fossero i termini es le
condizioni per proporre ricorso ex articolo 615 c.p.c. nel caso di erronea iscrizione nei
..

ruoli da parte dell’erario a carico del cittadino.
Non indica in quale atto processuale ha articolato la questione dei rimedi esperibili

rimedi avrebbero avuto , come indicato dalla Corte di merito.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito dal rigetto del primo in quanto l’indicazione
dell’articolo di legge ,peraltro priva di specificità in relazione alle ipotesi a cui si
applica, in base al quale le sanzioni non sarebbero dovute è irrilevante non avendo il
ricorrente indicato i rimedi esperibili per contestare le sanzioni irrogate.
8.Con il terzo motivo si denunzia errore di fatto che si risolve in errore di diritto
nonché violazione falsa applicazione degli articoli 360 numero 3 e 5 c.p.c..
Sostiene il ricorrente che la corte di merito ha ritenuto che la somma dovuta fosse
debito di valuta ed ha proceduto alla liquidazione del maggior danno da svalutazione
monetaria senza che fosse stata la pronunziata alcuna domanda in tal senso.
9.11 motivo è infondato.
Infatti la somma liquidata costituisce il risarcimento del danno subito dai FILi
Carpinelli a causa del negligente adempimento della prestazione professionale da
parte del Saliva e, di conseguenza, ha la natura di debito di valore che deve essere
rivalutato per consentire la effettiva reintegrazione del patrimonio dei danneggiato.
10. Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c
n. 3 e 5 per omessa pronuncia circa !a richiesta istruttoria di nuova c.t.u. per erroneità
della stessa.
.

11.11 motivo è inammissibile.

..

In tema di impugnazioni civili, le conclusioni assunte dal consulente tecnico sono

impugnabili con ricorso per cassazione solamente qualora le censure ad esse relative
siano state tempestivamente prospettate avanti al giudice del merito, alla stregua di
quanto si evinca dalla sentenza impugnata ovvero dell’atto del procedimento di merito
– da specificamente indicarsi da parte del ricorrente – ove le stesse risultino essere state
formulate, e vengano espressamente indicate nel motivo di ricorso, in modo che al
giudice di legittimità risultino consentito il controllo “ex actis” della relativa veridicità
6

avverso le sanzioni asseritamente non dovute e quali possibilità di riuscita questi

t
-L,

nonché la valutazione della decisività della questione; mentre è inammissibile una
censura che, di fatto, si risolva invece in un’istanza di ulteriore e diversa indagine
istruttoria, che non si deduca ne si dimostri aver costituito oggetto di specifica richiesta
2 in sede di giudizio di merito. Cass, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004.
,..
Nessuna di tali indicazioni è stata rispettata dal ricorrente che ripete le censure già

avanzato la richiesta di rinnovo della c.t.0 e quali errori avrebbe compiuto il c.t.0 e la
decisività degli stessi.
Si compensano le spese del presente giudizio, essendo il ricorso giustificato dal parziale
accoglimento dell’appello.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;compensa le spese fra le parti.
Roma 24-2-2015

contenute nei precedenti motivi di ricorso , non indica in quale atto processuale ha

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