Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10273 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 19/04/2021), n.10273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29335-2018 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA

SCIPLINO;

– ricorrenti –

contro

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI

53, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RUSSO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CLAUDIA COCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10-/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/04/2018 R.G.N. 365/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. GIACALONE Giovanni

visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 13 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 3.4.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’Avv. B.C. volta ad accertare l’insussistenza di alcun suo obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata per l’anno 2009.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, avuto riguardo alla data di scadenza dell’obbligazione contributiva (16.6.2010), irrimediabilmente tardiva doveva considerarsi la richiesta di pagamento inoltrata dall’INPS in data 2.7.2015 e ha conseguentemente dichiarato prescritto il credito.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L’Avv. B.C. ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza n. 16582 del 2020 della Sesta sezione civile di questa Corte, avendo l’INPS sollevato nella memoria ex art. 378 c.p.c., la questione del differimento del termine di pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2009 ad opera del D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1 (in G.U. n. 141 del 19.6.2010).

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. In vista dell’udienza pubblica, parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 ss., D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10, 13 e 18, D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 12, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. f), e art. 36-ter, per avere la Corte di merito ritenuto prescritto il credito relativo ai contributi nonostante che, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’obbligato, la prescrizione non potesse nemmeno decorrere.

Con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., avanti alla Sesta sezione civile di questa Corte, l’Istituto ha ulteriormente illustrato la censura con riguardo al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1 (in G.U. n. 141 del 19.6.2010), che – in attuazione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, – ha previsto il differimento al 6.7.2010 del termine per il pagamento dei contributi per cui è causa. Detto che tale ultimo profilo di censura, benchè non espressamente esposto in ricorso, deve nondimeno reputarsi ammissibile, ben potendo le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., sollevare nuovi e ulteriori profili di diritto, sempre che non richiedano accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità (così Cass. n. 14167 del 1999 e succ. conf.), il motivo è fondato nei termini che seguono.

Va anzitutto ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.

Viene quindi in rilievo D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”: nel caso di specie, infatti, il D.P.C.M. 10 giugno 2010, cit., art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”, debbano effettuare i versamenti “entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione” (lett. a) e “dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (lett. b).

Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, lett. a), irrilevante all’uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020).

Nè può convenirsi con l’impugnata sentenza allorchè ritiene che l’odierna controricorrente rientrasse nel novero dei “contribuenti estranei (…) agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi”, atteso che, giusta la lettera del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti “contribuenti (…) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss..

Pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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