Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10273 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10273 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEPORE Annamaria, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Pellegrino Cavuoto,
con domicilio eletto presso l’Avv. Simona M’artinelli (studio
Romagnoli) in Roma, via Romeo Romei, n. 27;
– ricorrente contro
I.F.I. BEN. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
intimata per la cassazione della sentenza del Tribunale di Benevento n.
478 depositata il 28 marzo 2007.

Sn-

Data pubblicazione: 12/05/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
l. – Il Giudice di pace di Benevento, con sentenza in data
3 settembre 2002, ha rigettato l’opposizione proposta da Annamaria Lepore avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto di pagare alla s.p.a. I.F.I. BEN. la somma di lire
2.464.000, oltre accessori, per lavori eseguiti su un immobile
di cui l’opponente era comproprietaria.
2. – Il Tribunale di Benevento, con sentenza resa pubblica
mediante deposito in cancelleria il 28 marzo 2007, ha dichiarato inammissibile l’appello della Lepore.
2.1. – Ha rilevato il Tribunale che l’atto di appello è
stato notificato, una prima volta, in data 11 settembre 2003
alla parte personalmente, mentre avrebbe dovuto essere notificato, allora, al procuratore costituito (giacché l’art. 330,
terzo comma, cod. proc. civ. non è applicabile all’ipotesi in
cui la notificazione venga eseguita oltre l’anno solare dalla
pubblicazione, ma pur sempre nei termini); e che, attesa la
mancata costituzione dell’appellata e disposta la rinnovazione
all’udienza del 31 marzo 2004, con l’assegnazione dei termini

curatore Generale dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso

di cui all’art. 163-bis cod. proc. civ., la nuova citazione in
appello è stata notificata il 5 aprile 2004 al procuratore costituito in primo grado dell’appellata, con la conseguenza che
la notificazione è egualmente nulla perché, essendo stata ef-

putando anche i 46 giorni di sospensione del periodo feriale,
la notifica avrebbe dovuto essere fatta alla parte personalmente.
3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Lepore ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 maggio
2008, sulla base di quattro motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato

in diritto

l. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 330 e 291 cod. proc. civ.) si sostiene che là dove
venga proposto l’atto di appello, nel termine di un atto e
quarantasei giorni, con regolare notifica presso la parte personalmente e si sia provveduto, in esecuzione dell’ordine del
giudice, alla rinnovazione della notifica sempre alla parte,
presso il procuratore costituito nel domicilio eletto,
l’impugnazione sarebbe pienamente ammissibile.
Il secondo mezzo denuncia contraddittorietà della motivazione, perché da un lato afferma che il gravame doveva essere
notificato al procuratore costituito, in quanto ancora

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fettuata dopo l’anno dalla pubblicazione della sentenza, com-

nell’anno e quarantasei giorni, ma, eseguita la rinnovazione
in tal senso, ne dichiara l’inammissibilità in quanto la notifica andava, secondo il giudice d’appello, eseguita nuovamente
presso la parte personalmente, così rapportandosi la nuova noex tunc,

cioè al momento della proposizione

dell’atto di appello, ma ex nunc,

ossia al momento in cui ve-

niva disposta ed eseguita, senza contare che la suddetta notifica alla parte personalmente era già stata regolarmente compiuta.
1.1. – I due motivi – da esaminare congiuntamente, stante
la stretta connessione – sono infondati.
Occorre premettere che l’impugnazione non preceduta dalla
notificazione della sentenza e successiva all’anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. durante il periodo feriale, costituisce impugnazione nel termine
fissato dall’art. 327 cod. proc. civ. e, pertanto, deve essere
notificata nei luoghi indicati dal primo comma dell’art. 330
cod. proc. civ., e non personalmente alla parte come invece
previsto dal terzo coma di detta norma per il diverso caso di
impugnazione oltre il suddetto termine (Sez. III, 9 giugno
2004, n. 10973; Sez. I, 15 settembre 2004, n. 18572; Sez. Un.,
9 novembre 2011, n. 23299).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la
notifica dell’atto di appello avverso la sentenza del Giudice

tifica non

di pace del 3 settembre 2002, eseguita una prima volta 1’11
settembre 2003, era nulla perché eseguita alla parte personalmente anziché presso il procuratore della medesima costituito
nel giudizio di primo grado nel domicilio eletto.

novazione della notificazione, questa, essendo oramai decorso
oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata,
avrebbe dovuto essere effettuata alla parte personalmente, e
non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha
emesso la sentenza impugnata, in applicazione del principio
già enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in sede di
composizione di contrasto (Sez. Un., 1 0 febbraio 2006, n.
2197) e ribadito dalla giurisprudenza successiva (SEz. Il, 23
luglio 2010, n. 17416).
Si sottrae, pertanto, alla censura della ricorrente la dichiarazione di nullità, contenuta nella sentenza impugnata,
della notifica della citazione in appello rinnovata, in data 5
aprile 2004, al procuratore costituito in primo grado della
società appellata.
2. – Il terzo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, là dove sia stata disposta la rinnovazione della notifica

ex art.

291 cod. proc. civ. e questa sia eseguita, seppure irregolarmente, il giudice deve disporre altro termine.
2.1. – La censura è infondata.

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Una volta disposta, all’udienza del 31 marzo 2004, la rin-

Se il giudice dell’impugnazione, ritenuta la nullità della
notifica di essa, ne ordina la rinnovazione ai sensi dell’art.
291 cod. proc. civ. e questa avviene, nel termine all’uopo assegnato, ma presso il difensore costituito davanti al giudice

essendo oramai decorso, già al momento dell’ordinanza, l’anno
dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e dunque in violazione dell’art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., tale notifica è nulla e l’impugnazione va dichiarata inammissibile,
restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione
di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la
perentorietà di quello già concesso, non potendosi avere la
rinnovazione di una rinnovazione (Sez. Il, 18 ottobre 1997, n.
10246; Sez. Il, l ° luglio 2005, n. 14042; Sez. Il, 12 gennaio
2007, n. 436).
3. – Il quarto motivo denuncia

error in procedendo.

Il

supposto errore della parte sarebbe stato indotto dal giudice
procedente, che ha disposto la rinnovazione della notifica al
procuratore costituito della società appellata quando era già
decorso l’anno e quarantasei giorni.
3.1. – Il motivo è fondato.
Risulta dagli atti di causa – ai quali è possibile accedere, essendo denunciato un vizio

in procedendo

che,

all’udienza del 31 marzo 2004, il difensore dell’appellante,
esibita giurisprudenza “a conforto della ritualità della noti-

che ha emesso la sentenza impugnata e non personalmente, pur

fica dell’appello alla parte personalmente in caso di appello
oltre l’anno dalla pubblicazione”, verbalizzò la seguente richiesta: “Ad ogni buon fine . . . chiede autorizzarsi la rinnovazione della notifica dell’appello presso il procuratore

il giudice istruttore, “preso atto”, dispose il rinvio della
causa “all’udienza del 7 luglio 2004 con i termini di legge
per la notifica”, “autorizz[ando] il ritiro del fascicolo”.
Dal verbale di udienza emerge per tabulas che il giudice
del Tribunale non dichiarò la nullità della prima notifica
dell’atto di appello (effettuata oltre l’anno solare dalla
pubblicazione della sentenza, ma ancora nei termini per effetto della sospensione feriale), ma si limitò ad assecondare la
richiesta del difensore dell’appellante di essere autorizzato
a “rinnova[re] [la] notifica dell’atto di appello presso il
procuratore domiciliatario della appellata”, come è reso palese dall’espressione “preso atto” e dalla concessione dei termini di

legge “per la notifica”, senza alcuna specificazione

di un diverso luogo in questa dovesse essere effettuata: e ciò
– evidentemente – in applicazione di un orientamento giurisprudenziale, seguito al tempo dell’adozione del provvedimento
di rinnovazione (e che solo successivamente sarà definitivamente superato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite),
che riteneva che la rinnovazione della notifica dell’atto di
impugnazione dovesse essere effettuata, anche dopo il decorso

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domiciliatario della appellata”. A fronte di tale richiesta,

di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, nel
domicilio eletto nel precedente grado di giudizio, e quindi
davanti al procuratore costituito davanti al giudice che aveva
emesso la sentenza impugnata (così Sez. III 26 luglio 2002, n.

Tanto premesso, poiché la rinnovazione della notifica
dell’atto di appello, presso il procuratore della parte costituito nel giudizio di primo grado nel domicilio eletto, è stata autorizzata dal giudice per rimediare ad una irritualità
della iniziale notifica dell’atto di appello, effettuata alla
parte personalmente, lo stesso giudice, al momento della decisione della causa, non poteva ritenere invalida la notificazione rinnovata secondo le modalità da lui stesso suggerite.
Il principio del giusto processo (art. 111 Cost.; art. 6,
par. l, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali) richiede infatti che
le regole processuali siano interpretate, ed applicate, in modo da assicurare l’efficienza del servizio giustizia ma anche
l’accessibilità del giudice in un quadro di trasparenza e prevedibilità del modo di esercizio e di svolgimento della funzione giurisdizionale, e non tollera una decisione a sorpresa
di inammissibilità dell’impugnazione derivante dalla ritenuta
non ritualità di modalità di rinnovo della notifica dell’atto
di gravame dal giudice stesso precedentemente prescritte in
sede di adozione, nel corso del medesimo procedimento di ap-

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11076; Sez. III, l ° ottobre 2004, n. 19659).

pello, di un provvedimento interlocutorio di direzione pratica
del processo.
Per non frustrare l’affidamento della parte, il giudice
d’appello, anziché dichiarare inammissibile l’impugnazione ri-

care la precedente ordinanza di rinnovazione della notificazione, la quale indicava modalità (poi rivelatesi) erronee per
darvi corso, e concedere alla parte impugnante un nuovo termine per provvedere all’adempimento secondo le prescrizioni ritenute corrette.
4. – La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata al Tribunale di Benevento,
in persona di diverso giudicante.
Il giudice del rinvio provvederà in ordine alle spese del
giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta i
primi tre;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, an-

che per le spese, al Tribunale di Benevento, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2014.

levando un errore da lui stesso indotto, avrebbe dovuto revo-

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