Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10273 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/05/2011), n.10273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SERVIZIO ANALISI CLINICHE srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 295/1/06, depositata il 3 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 295/1/06 del 3.10.2006 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Servizio Analisi Cliniche avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso dell’iva relativa all’anno 2001;

ritenuto che il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 1, e art. 18, comma 1, e dell’art. 2033 cod. civ., mentre il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 parte B) lett. c) della direttiva CEE n. 77/388 nonchè dei principi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia della CE 25.6.1997 (causa 045/95);

che entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non si concludono con la formulazione di un quesito di diritto, così come richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile nel caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2);

che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dall’art. 375 cod. proc. civ. affinchè questa Corte pronunci sul ricorso in camera di consiglio, statuendone l’inammissibilità”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA