Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10272 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21347/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.C.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CARMELA DE FRANCISCIS, con studio in CASERTA

VIA ROMA P.CO EUROPA SNC (avviso postale ex art. 135), giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 24/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento con rinvio del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 24 gennaio 2008 D.C.L. proponeva ricorso alla C.T.P. di Caserta avverso avviso di accertamento (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4, 5, 6) per Irpef anno 2000, asseritamente notificato il 30 novembre 2006 ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; il 15 aprile 2008, al fine di dimostrare la tempestività della proposizione del ricorso deposita copia della denuncia alla Questura di Caserta per irregolarità nella notifica dell’avviso; dichiara di essere venuto a conoscenza dell’atto indicato solo il 28 novembre 2007. In data 11 luglio 2008 l’Ufficio, in ottemperanza all’ordinanza della C.T.P., depositava copia conforme all’originale della relata di notifica ex art. 140 c.p.c..

La C.T.P. di Caserta rigettava il ricorso.

La C.T.R. della Campania, con sentenza n. 130/52/2009 dep. il 24 giugno 2009, ha accolto l’appello del contribuente.

In particolare la C.T.R. ha ritenuto invalida la notifica dell’avviso di accertamento, effettuata ex art. 140 c.p.c., per domicilio chiuso e irreperibilità del destinatario, mancando la sottoscrizione del ricevente sull’avviso di ricevimento della raccomandata, con cui l’ufficiale giudiziario ha dato notizia dell’avvenuto deposito presso il Comune della copia dell’atto. Nel merito infondato l’atto impositivo e fondate le doglianze del contribuente, relative: a) alle risposte al questionario, ritenute esaurienti e travisate dall’Ufficio; b) alla mancata considerazione dell’estratto conto bancario per gli anni 1998 al 2000 e delle spese degli anni dal 2000 al 2004; elementi in relazione ai quali l’Ufficio si è limitato ad eccepire esclusivamente la regolarità della notifica dell’accertamento.

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della indicata sentenza C.T.R. della Campania.

D.C.L. resiste con controricorso, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la parte in cui è stato proposto (anche) per il Ministero dell’economia e delle finanze. All’epoca della relativa notifica (02/09/2010) erano, già da tempo, in vigore le Agenzie delle Entrate, cui va riconosciuta la legittimazione esclusiva.

2. Col primo motivo si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39) per non avere la C.T.R. sospeso il giudizio in attesa della decisione del giudice penale sulla veridicità dei documenti comprovanti la notifica dell’avviso di accertamento; la C.T.R. infatti avrebbe dovuto pronunciarsi sulla tardività o meno del ricorso solo dopo il detto accertamento.

Il motivo è inammissibile.

A parte ogni considerazione sulla inesatta proposizione del motivo come vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3), invece che come error in procedendo (ex art. 360 c.p.c., n. 4), il motivo non è autosufficiente.

Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve infatti specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (ex multis Cass. n. 9888 del 13/05/2016).

Nel caso, come quello in esame, nel quale è stata denunciata la mancata sospensione del processo tributario, a seguito della proposizione di querela di falso contro le relazioni di notificazione degli atti impositivi impugnati, l’Agenzia avrebbe dovuto riportare, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo (Cass. n. 5036 del 28/03/2012).

3. Col secondo motivo l’Agenzia deduce difetto di motivazione della sentenza, avendo la C.T.R. accolto l’appello del contribuente con una motivazione apparente ed insufficiente con riferimento alla nullità della pregressa notifica, senza indicare l’iter logico seguito per giungere alla conclusione che il contribuente avrebbe “preso conoscenza dell’avviso di accertamento solo in data 28/11/2007”.

4. Il motivo, che ammissibilmente riporta il momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c., all’inizio dell’esposizione, è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente, con riferimento alla indicazione della data della quale non ha indicato la fonte conoscitiva – in cui il D.C. avrebbe avuto conoscenza dell’accertamento; non coerente rispetto all’esame della ritualità della notifica, rispetto alla quale ha individuato alcune irregolarità, senza trarne una logica conseguenza sotto il profilo degli effetti; del tutto insufficiente, laddove si è limitata ad accogliere l’appello del contribuente e riformare la sentenza di primo grado senza esporne le ragioni, con motivazione, dunque, del tutto formale e inidonea a consentire il controllo delle ragioni poste a suo fondamento.

5. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso determina l’assorbimento del terzo motivo, col quale si deduce violazione di legge, in relazione alla notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per momentanea irreperibilità del destinatario “per omessa sottoscrizione da parte del ricorrente dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuto deposito presso il Comune”.

6. Conclusivamente va accolto il secondo motivo del ricorso; dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso; rigetta il primo; dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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