Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10272 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10272 Anno 2015
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 23061-2011 proposto da:
PONTI

GEMMA

PNTGMM51T56A421V,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

497

IACOBITTI ANTONIO, considerato domiciliato ex lege in
ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 20/05/2015

FABRIZIO BRUNI,

giusta procura a margine del

controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4746/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2010 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/02/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

7944/2004;

t

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 16 novembre 2010 la Corte di appello di Roma, ritenuta
infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica
dell’atto introduttivo, a modifica della decisione di primo grado, ha condannato Ponti
:

Gemma al risarcimento del danno per negligente esercizio dell’attività professionale di
commercialista in favore di. Iacobitti Antonio nella misura di euro 863,77, oltre
interessi e rivalutazione

Resiste con controricorso Iacobitti Antonio.
Motivi della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia vizio di motivazione e violazione e falsa
applicazione della legge 53 /94.
Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di
inesistenza della notificazione dell’atto di appello non tenendo in conto che alla
relazione di notificazione mancavano tutti gli elementi costitutivi della stessa, vale a
dire la indicazione della generalità del notificante, la sottoscrizione del notificante e la
indicazione delle generalità della persona alla quale l’atto era stato consegnato.
Con motivazione illogica e contraddittoria ,la Corte di merito aveva ritenuto regolare la
notificazione dell’atto ad opera dell’avvocato difensore, solo in considerazione della
sottoscrizione dell’atto di appello da parte del difensore stesso.
Sostiene la ricorrente poi che nella relazione di notificazione mancava il nome ed il
cognome del notificante ;che la sottoscrizione di tale relazione non era riconducibile
all’avvocato difensore ;che mancava la certezza dell’identità della persona che aveva
ricevuto l’atto.
Di conseguenza la notificazione doveva ritenersi inesistente e non suscettibile di
sa natoria .
..

231 motivo è infondato
L’atto di appello è stato notificato ai sensi dell’art.4 della legge 53 /94 direttamente
dall’avvocato Fabrizio Bruni ,difensore dell’appellante Iacobitti , mediante consegna
di copi,a dell’atto nello studio dell’avvocato Giorgio De Arcangelis difensore
domiciliatario di Ponti Gemma.
Come correttamente ha ritenuto la Corte d’appello, non vi sono dubbi
sull’identificazione dell’avvocato Fabrizio Bruni quale procedente alla notifica, sui
rilievo chela relata è apposta all’atto di appello sottoscritto dallo stesso Bruni e

3

Avverso detta sentenza propone ricorso Ponti Gemma con due motivi .

t,,,-

.10

contiene il richiamo al numero di registro cronologico

ed alla autorizzazione del

consiglio dell’ordine competente .
A ciò deve aggiungersi che l’atto dì appello contiene la vidimazione per la notificazione
diretta ai sensi dell’articolo quattro della legge 53/94 da parte del consiglio dell’ordine
secondo quanto prevede rart.4 2°c.
Infatti la notifica puo’ essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel
domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In

dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.
L’atto risulta consegnato presso lo studio del difensore dell’appellatq, a persona
identificata come addetta alla ricezione, in quanto segretaria addetta al ritiro degli
atti, che ha sottoscritto con firma leggibile.
3.Si osserva che la sottoscrizione del notificante è volta ad individuare senza
incertezze l’identità di quest’ultimo e l’attribuzione a lui delle operazioni di
notificazione, onde attestare la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti soggettivi
indispensabili.
Non può negarsi che tale identificazione può bene avvenire sulla base di elementi
quali, come nella specie, la vidimazione dell’atto di appello a cura dell’ordine degli
avvocati per consentire la notifica diretta ,la sottoscrizione dell’atto di appello da parte
dell’avvocato notificante ,l’indicazione numero di cronologico del numero di
autorizzazione dell’ordine degli avvocati ed ,immediatamente in sequenza, la
relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l’atto.
4. La Corte d’appello ha ritenuto poi,con doppia

motivazione, sanabili eventuali

nullità della notifica a seguito della costituzione in giudizio dell’appellata
A tale proposito si osserva che l’articolo 11 della legge 53/94 qualifica come nulle le
notificazioni” se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono
osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e’
incertezza sulla persona cui e’ stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della
notifica “.
Anche la seconda motivazione della Corte di merito è conforme alla legge, essendo
possibile la sanatoria della notifica nulla.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.

4

tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in euro 1.160,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali
ed accessori come per legge.

Roma 24-2-2015

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