Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10272 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 19/04/2021), n.10272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19615-2017 prcposto da:

EDIL B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARINO REDA;

– ricorrente –

contro

– ADER – AGENZIA DELLE EATRATE – RISCOSSIONE, quale successore di

Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

iomiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 130/2017 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 01/02/2017 R.G.N. 5530/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. GIACALONE

GIOVANNI, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

bis convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176,

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 130 del 2017, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da EDIL B. s.r.l. nei confronti dell’INPS e di Equitalia Centro s.p.a. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (eseguita dal concessionario per il mancato pagamento di una cartella esattoriale) notificata il 4 novembre 2015, tesa ad ottenere la declaratoria di nullità della notifica di tale comunicazione e l’accertamento negativo del credito previdenziale sotteso all’iscrizione.

Il Tribunale, precisato che l’opposizione si fondava sull’affermata nullità della notifica dell’atto opposto, ha ritenuto che alla controversia in esame dovesse attribuirsi natura di opposizione agli atti esecutivi soggetta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., al termine di venti giorni da ritenersi decorsi alla data di proposizione del ricorso (31.12.2015).

Avverso tale sentenza, propone ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., Edil B. s.r.l sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso l’Inps e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, quest’ultima quale successore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.

La Sezione sesta di questa Corte, ritenuto che la questione relativa alla natura dell’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 fuoriesce dai limiti di cui all’art. 375 c.p.c., ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., in relazione all’orientamento di questa Corte di cassazione a sezioni unite, espresso in particolare da Cass. SS.UU. n. 19667 del 2014 e successivamente da Cass. n. 3540 del 2017, secondo il quale l’iscrizione di ipoteca esattoriale è atto alternativo rispetto agii atti di esecuzione forzata e che la relativa impugnazione è svincolata dallo schema delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., con la conseguenza che l’azione intrapresa per opporsi assume la natura di accertamento negativo del diritto dell’esattore all’iscrizione, a prescindere dal tipo di contestazione (formale o di merito) fatta valere.

Il motivo è fondato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo vd. Cass. n. 29132 del 2019) ha confermato l’indirizzo enunciato dalle Sezioni Unite nell’arresto 18 settembre 2014, n. 19667.

Ivi le Sezioni Unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedere alla iscrizione ipotecaria, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore l’avviso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2, hanno escluso che l’iscrizione ipotecaria costituisca atto dell’espropriazione forzata, configurandola in termini di procedura ad essa alternativa, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell’intimazione predetta (pur nella riconosciuta doverosità che comunque venga al contribuente comunicato che si procederà all’iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento).

Successivamente altra sentenza delle Sezioni Unite del 22/07/2015, n. 15354 (confermata dalla sentenza del 27/04/2018 n. 10261), pronunciando in sede di regolamento di competenza, ha rilevato che anche il fermo – quanto meno dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall’esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene- non costituisce atto dell’esecuzione forzata ma è misura alternativa alla esecuzione; trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all’adempimento e, come tale, impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. La relativa iniziativa giudiziaria si configura come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.

Sebbene i precedenti citati affrontino questioni diverse da quella in discussione in questa sede, i principi affermati hanno evidenti ricadute anche quanto agli ulteriori aspetti processuali.

Logico corollario della esclusione della natura di atti dell’esecuzione forzata del fermo e della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione (non solo del fermo ma anche) della iscrizione di ipoteca si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive.

Questa Corte (Cass., sez. III, 27 novembre 2015 n. 24234) ha già affermato – tanto in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 – che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall’art. 618 c.p.c., commi 2 e 3 per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell’appello.

Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione nell’alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall’art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 si vedano: Cass. sez. III, 22/12/2015, n. 25745; sez. VI ordinanza 22/05/2017, n. 12769; sez. 2, ordinanza 31/07/2018, n. 20224; sez. VI, ordinanza 09/10/2018, n. 24808).

Da quanto sopra esplicitato consegue che la sentenza impugnata, che ha ritenuto inammissibile in quanto proposta oltre il termine di venti giorni l’opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca, secondo la disciplina di cui all’art. 617 c.p.c., deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Cosenza in persona di diverso magistrato per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi di diritto qui ribaditi. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, a regolare le spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Cosenza in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

 

 

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