Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10272 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/05/2011), n.10272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

I.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 72/26/2006, depositata il 1 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

la Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 72/26/2006 dell’1.6.2006 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da I.M. per l’annullamento dell’avviso di rettifica parziale per l’iva relativa all’anno 1994, che le aveva contestato ricavi non contabilizzati per un importo di L. 70.960.000;

ritenuto che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 3 e 4, per omessa motivazione, lamentando che la decisione impugnata abbia respinto l’atto di appello sulla base del solo seguente rilievo:

“Questa Commissione crede che le prove presentate in occasione del primo appello, siano sufficienti affinchè sia confermata la sentenza di primo grado”;

che il motivo appare manifestamente fondato, dal momento che la sentenza impugnata omette completamente di illustrare le questioni controverse e gli elementi di prova offerti dalie parti e quindi di esplicitare gli elementi di fatto e di diritto in forza dei quali ha ritenuto di confermare la pronuncia di primo grado;

che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dall’art. 375 cod. proc. civ. affinchè questa Corte pronunci sul ricorso in camera di consiglio, statuendone l’accoglimento”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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