Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10271 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 19823 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

M. Rea Estate s.r.l., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’Avv. Garzulino Marco per procura

speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via

dei Prefetti, n. 17, presso lo studio dell’Avv. Pandiscia Carlo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’Avv. Riccio Antonello per procura

speciale allegata al controricorso, presso il cui studio in Omegna,

via De Amicis, n. 44, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, n. 125/36/2014, depositata in data 23

gennaio 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 febbraio

2020 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

Che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata nonchè dagli atti difensivi delle parti si evince che: Equitalia Nord s.p.a. aveva notificato a M. Rea Estate s.r.l., per conto dell’Agenzia delle entrate, nove cartelle di pagamento, già notificate in precedenza a F.lli M. s.r.l., società scissa; avverso le cartelle di pagamento la società M. Real Estate s.r.l. aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello, in particolare, per quanto di interesse, ha ritenuto che: alla fattispecie in esame doveva applicarsi la previsione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, che doveva essere interpretata nel senso che la stessa, laddove fa riferimento alle altre società beneficiarie alle quali si estende la solidarietà passiva nel pagamento delle imposte, si applica anche al caso di operazione di scissione parziale, sicchè la pretesa fatta valere nei confronti della società ricorrente era legittima; con riferimento alla questione della carenza di motivazione delle cartelle esattoriali in ordine ai termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c), assumeva rilevanza la circostanza che, nella fattispecie, la società era stata creata con finalità elusive, sicchè la suddetta previsione normativa non poteva trovare applicazione, dovendosi fare riferimento, invece, alla prescrizione ordinaria decennale, e, sotto tale profilo, le cartelle di pagamento erano state tempestivamente notificate; non sussisteva alcun difetto di motivazione delle cartelle di pagamento; con riferimento, infine, alle cartelle di pagamento conseguenti al controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, e alla mancata notifica nè ad essa nè alla società scissa F.lli M. s.r.l. dell’avviso di accertamento, non sussisteva alcun obbligo di notifica, oltre che a quest’ultima società, anche alla ricorrente e, inoltre, nessuna doglianza era stata prospettata con il ricorso introduttivo con riferimento alla omessa notifica nei propri confronti del prodromico avviso di accertamento; avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società contribuente affidato a quattro motivi di censura, cui hanno resistito l’Agenzia delle entrate e Equitalia Nord s.p.a. depositando rispettivi controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa motivazione su un fatto decisivo per la controversia, per non avere pronunciato sulla questione relativa all’omessa notifica, sia nei propri confronti che della società scissa F.lli M. s.r.l., dei provvedimenti prodromici all’emissione delle cartelle di pagamento conseguenti ai controlli automatizzati effettuati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis,;

il motivo è inammissibile;

la questione relativa all’applicabilità dell’art. 36-bis, cit., è stata esaminata dal giudice del gravame, distinguendo il profilo relativo all’omessa notifica dell’avviso di accertamento nei confronti della società scissa da quello relativo all’omessa notifica dell’avviso di accertamento nei confronti della società ricorrente, ed ha ritenuto che, mentre nel primo caso non vi era nessun obbligo di notifica anche nei confronti di quest’ultima, una volta che vi era stata la notifica alla società scissa, nel secondo caso il motivo era inammissibile in quanto prospettato per la prima volta in appello; con riferimento, quindi, alla prima ragione della decisione, non correttamente la doglianza è stata prospettata facendo valere il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 5), non ponendosi questione di un fatto storico, decisivo ai fini della decisione, non tenuto presente dal giudice del gravame;

con riferimento, poi, alla seconda ragione di censura, avendo il giudice espresso una valutazione di inammissibilità del motivo, per essere stato proposto solo per la prima volta in appello, la censura avrebbe dovuto essere prospettata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), facendo valere l’eventuale error in procedendo nel quale sia incorso il giudice del gravame;

peraltro, va altresì osservato che la valutazione della suddetta ragione di censura presuppone comunque la sua ammissibilità, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso;

pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per novità della questione, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello, e non può limitarsi, come nel caso di specie, a rinviare, in modo peraltro generico, all’atto di appello ed a quello originario, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la effettiva proposizione sin dal primo giudizio;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, commi 12 e 13, per avere ritenuto che la suddetta previsione normativa non compie alcuna distinzione tra adempimenti, obblighi e responsabilità nei casi di scissione parziale o totale, e che, quindi, non vi sarebbe alcun obbligo di notifica degli avvisi di accertamento nei confronti della società beneficiaria già notificati alla società scissa;

il motivo è infondato;

questa Corte (Cass. civ., 21 giugno 2019, n. 16710; Cass. civ., n. 23342/16) ha precisato che i procedimenti riguardanti gli obblighi tributari concernenti periodi d’imposta anteriori alla scissione di società sono svolti nei confronti della società scissa, se si sia trattato di scissione parziale, e di quella designata, se la scissione sia stata totale, ma possono essere adottati i provvedimenti cautelarì e compiute tutte le attività di riscossione anche nei confronti delle beneficiarie solidalmente responsabili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, “ratione temporis” vigente, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l’Amministrazione, salva la possibilità per quelle beneficiarie di partecipare ai relativi procedimenti e prendere visione degli atti;

tale linea interpretativa ha avuto conforto sul versante della giurisprudenza costituzionale che ha precisato l’orientamento di questa Corte (già espresso con la pronuncia Cass. civ., 24 giugno 2015, n. 13059, e 3 novembre 2016, n. 22225), secondo cui la prevista responsabilità solidale riguardi qualsivoglia società “beneficiaria”, tale perchè assegnataria di quote del patrimonio sociale, sia in ipotesi di scissione totale (con assegnazione di tutto il patrimonio sociale, necessariamente a più società), sia di scissione parziale (con assegnazione solo di parte del patrimonio sociale, in tal caso anche ad una sola società) “non solo risponde al criterio di plausibilità al fine della loro rilevanza, tanto più perchè conforme al diritto vivente, ma appare anche corretto perchè orientato da ragioni di sistematicità. Sarebbe infatti priva di giustificazione una differenziazione tra società beneficiarie secondo che la scissione sia totale o parziale ai fini del citato art. 173, comma 13, quanto ai debiti tributari, mentre alcuna distinzione chiaramente non fa nè l’art. 15, citato, quanto alle sanzioni per inadempimento dei debiti tributari, nè più in generale la disciplina codicistica (art. 2506-bis, comma 3, e art. 2596-quater c.c., comma 3)”;

la pronuncia censurata è, dunque, conforme ai suddetti principi, avendo ritenuto che la solidarietà passiva potesse essere fatta valere anche nel caso, quale quello in esame, di scissione parziale della società;

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, per avere ritenuto che non trovavano applicazione i termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), in quanto la società ricorrente era stata creata allo scopo di sottrarre all’aggressione del creditore erariale i beni della società stessa;

evidenzia parte ricorrente che il suddetto presupposto di fatto non era contenuto in nessuna delle cartelle di pagamento, sicchè le stesse dovevano essere considerare nulle per difetto di motivazione, in quanto “le cartelle esattoriali non contenevano adeguate informazioni circa l’interruzione dei termini di decadenza, sicchè la ricorrente non ha potuto redigere compiutamente i ricorsi introduttivi in quanto gli unici termini di riferimento desumibili dal contenuto degli atti impositivi, al fine di valutare la tempestività delle notifiche erano quelli in essi indicati, tutti tardivi secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c)”;

il motivo è inammissibile;

la censura è stata prospettata come violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), ma il profilo argomentativo seguito nel contesto del motivo in esame è orientato non nel senso della non correttezza della decisione del giudice del gravame in ordine alla non applicabilità della previsione normativa sopra indicata al caso in esame, quanto, piuttosto, sul diverso plano del difetto di motivazione delle cartelle di pagamento alla stessa notificate;

si tratta, a ben vedere, di un profilo non conferente con la ratio decidendi della pronuncia censurata, in ordine alla quale nessuna ragione di censura è stata prospettata, con conseguente inammissibilità del motivo in esame;

con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, in quanto, avendo ritenuto che nelle operazioni di scissione la società beneficiaria è responsabile in solido con la società scissa, le cartelle di pagamento dovevano essere considerate prive di motivazione, in quanto in esse non erano stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per le quali era stata attribuita la qualifica di coobbligata alla società beneficiaria;

il motivo è inammissibile;

in primo luogo, va osservato che il motivo è privo di specificità, non avendo parte ricorrente riprodotto le cartelle di pagamento, ma fatto solo generico richiamo all’allegazione, senza ulteriore specificazione, non consentendo, quindi, a questa Corte di apprezzare la ragione di doglianza, in particolare la carenza motivazionale del suddetto atto;

peraltro, dallo stesso ricorso si evince che le cartelle facevano seguito a cartelle già emesse in precedenza nei confronti della società scissa F.lli M. s.r.l., e che le stesse erano state notificate alla società M. Real Estate s.r.l. a titolo di responsabilità solidale (vd. pag. 2, ricorso) sicchè, sotto tale profilo, le stesse erano motivate, avendo fatto riferimento ad una estensione a titolo di responsabilità solidale della pretesa già fatta valere nei confronti del responsabile principale;

inoltre, questa Corte (Cass. civ., 21 giugno 2019, n. 16710) ha precisato che nel caso in cui sia stato notificato l’avviso di accertamento nei confronti della società scissa o designata, anche in epoca successiva all’efficacia della scissione, non vi è necessità di rinnovare la notifica, nè di integrare il contenuto della cartella di pagamento nei confronti delle società beneficiarie suddette;

il suddetto principio si fonda su quanto stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, secondo cui i controlli ed i procedimenti accertativi sono svolti nei confronti della società scissa o, in caso di scissione totale, di quella designata, fermo restando che le altre società coobbligate “hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’amministrazione”;

a sua volta, la disposizione legislativa, volta a garantire un ruolo partecipativo in capo alle società solidalmente responsabili per i debiti della società scissa, risulta conforme alla natura stessa dell’operazione straordinaria in questione, nella quale la società beneficiaria, indipendentemente dalla sua distinta soggettività e personalità giuridica, ha modo di acquisire, attraverso i propri organi, piena contezza della situazione debitoria della società scissa, del resto normalmente descritta nel progetto di scissione;

in tale sfera di conoscenza rientrano anche le pendenze tributarie già contestate alla società scissa con motivati avvisi di accertamento;

da ciò consegue che, proprio per effetto sia del suddetto ruolo partecipativo ed informativo, sia della ordinaria conoscenza della situazione debitoria acquisita o acquisibile dalla società beneficiaria, quest’ultima possa essere richiesta del pagamento dall’amministrazione finanziaria mediante la notificazione di una cartella facente riferimento essenziale alla pretesa, e pur in assenza di previa emissione di ruolo, ovvero notificazione diretta di atto impositivo riproduttivo di quello già emesso nei confronti della società scissa;

del resto, va rilevato che tale conclusione, differentemente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non pregiudica il diritto di difesa della società beneficiaria coobbligata, ben potendo quest’ultima dedurre in sede di opposizione alla cartella ogni argomentazione idonea ad eventualmente inficiare la ragione fondante la pretesa impositiva originariamente mossa nei confronti della società scissa (Cass. civ., 27189/14; Cass. civ., n. 20704/14; Cass. civ., n. 11228/07);

in conclusione, sono inammissibili il primo, terzo e quarto motivo, infondato il secondo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore delle controricorrenti;

sì dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore delle controricorrenti che si liquidano in complessive Euro 7.500,00, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle entrate e in complessive Euro 7.500,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento e accessori, in favore di Equitalia Nord s.p.a..

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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