Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10271 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10271
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.C.F., A.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA VALADIER 44, presso lo studio dell’avvocato AZZARO ANDREA
MARIA, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DEL TERRITORIO (Ufficio Provinciale di Palermo) in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
L.C.F., A.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA VALADIER 44, presso lo studio dell’avv. ANDREA MARIA
AZZARO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrenti al ricorrente incidentale –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 67/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di PALERMO del 2 8.2.07, depositata l’11/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;
udito per i ricorrenti e ricorrenti incidentali l’Avvocato Andrea
Maria Azzaro che si riporta agli scritti;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio, che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza dell’11/7/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva il gravame interposto dal contribuente sig. L.C.F. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo di parziale accoglimento dell’opposizione dal medesimo spiegata in relazione ad avviso di classamento emesso per l’immobile sito in (OMISSIS).
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il L. C. propone ora ricorso per Cassazione, affidato a 4 motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia del Territorio, che spiega altresi’ ricorso incidentale sulla base di unico motivo, cui resiste con controricorso il L.C..
Va preliminarmente esaminato il 3 motivo del ricorso principale, con il quale il L.C. denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il motivo dovra’ essere accolto, in quanto si appalesa fondato.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimita’ che la sentenza e’ nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (da ultimo v. Cass., 8/1/2009, n. 161).
Orbene, laddove risulta affermato che La sentenza in questione e’ stata emessa a carico del sig. L.C.U. (gia’ deceduto) anche se gli eredi non hanno manifestato l’intenzione di proseguire il processo instaurato dal de cuius. Anche a prescindere dalla predetta circostanza, l’operato dell’Ufficio e’ palesemente regolare e condivisibile, stante l’iter seguito. La sentenza e’ meritevole di conferma con il rigetto dell’appello del sig. L.C.U..
Dell’impugnata sentenza – assorbiti i restanti motivi del ricorso principale (con i quali si denunziano vizi di violazione di norme di diritto e vizi di motivazione) nonche’ il ricorso incidentale – s’imporra’ pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, perche’ facendo del suindicato disatteso principio applicazione proceda a nuovo esame”;
atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che il ricorrente ha presentato memoria;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che deve essere pertanto accolto il 3 motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, facendo applicazione del principio richiamato nella relazione, procedera’ a nuovo esame;
considerato che non puo’ accogliersi la richiesta del ricorrente di farsi luogo a pronunzia nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, trattandosi di vizio attinente alla motivazione, a tale stregua indefettibilmente ridondante sul piano della valutazione del merito della causa, di cui invero anche si compendia l’”accertamento del fatto” contemplato dalla suindicata norma.
PQM
LA CORTE Accoglie il 3 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010