Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10271 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10271 Anno 2015
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 23024-2011 proposto da:
LUPATTELLI ALBERTO LPTLRT3ORO8D279L,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCO PARISI giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

496

MAUCERI

CORRADO

MCRCRD47S19A089R,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

1

Data pubblicazione: 20/05/2015

dall’avvocato CARLO DE FRANCESCO giusta procura a
margine del controricorso;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2011 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 31/03/2011 R.G.N. 1238/04;

udienza del 24/02/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con sentenza del 31 marzo 2011 la Corte di appello di Messina ha confermato la
decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta da Lupattelli
Alberto,titolare dell’impresa commerciale Lamar , nei confronti della commercialista
Mauceri Corrado, a cui era stata affidata la tenuta della contabilità dell’impresa, per
ottenere il risarcimento del danno a seguito dell’espletamento negligente dell’attività
professionale e la restituzione dei compensi corrisposti.

Mauceri Corrado nel corso di trattative di bonario componimento, di lire 28.710.000.,
era satisfattiva del danno effettivamente procurato ,che veniva accertato in lire 14.
331. 000.

Avverso detta sentenza propone ricorso Lupattelli Alberto con sette motivi.
r

Resiste con controricorso Mauceri Corrado.

Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art.2697 c.c. in relazione agli
artt.115,280,281 c.p.c e agli artt.76 e 123 dispoz. attuaz, nonché vizio di
motivazione su un fatto decisivo è controverso .
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, dato atto che mancava il fascicolo di parte
del Lupattelli, aveva l’obbligo di procedere alla ricerca del fascicolo o alla sua
ricostruzione.
2.11 motivo è infondato.
La Corte di appello ha fatto riferimento solo incidentalmente alla mancanza del
fascicolo di primo grado del Lupattelli, nell’esaminare la domanda di rimborso delle’
spese legali sostenute dallo stesso nella difesa nei procedimenti penali conseguenti
all’ispezione fiscale.
‘La mancanza del fascicolo di primo grado e della documentazione asseritamente in
z

esso contenuta, non è stata decisiva ai fini del rigetto della domanda.
Infatti la Corte di appello ha rigettato la domanda di rimborso per le spese legali, sul
rilievo che il ricorrente aveva richiesto sul punto( compenso legale dell’opposizione al
decreto penale ,per il processo di primo grado e per il processo di appello) la prova
per testi da cui era decaduto.
La censura proposta presenta anche un profilo di inammissibilità ,in quanto il
ricorrente non indica quali documenti erano contenuti nel fascicolo di parte e come
avrebbero inciso sulla decisione.
3

I giudici di merito hanno rigettato la domanda sul rilievo che la somma corrisposta da

3.Con il secondo motivo si denunzia

violazione di norme di diritto e vizio di

motivazione.
Il ricorrente censura la motivazione della Corte d’appello là dove ha affermato che
erano dovute dal Mauceri a titolo di risarcimento del danno tutte le somme spese dal
Lupattelli per le procedure richiedere i condoni, ma non quelle pagate per le imposte,
che sarebbero state comunque dovute, anche in ipotesi di ritenuta regolare della
contabilità.

Infatti il ricorrente denunzia un vizio di natura revocatoria ,lamentando che i giudici
di merito di merito non si erano accorti, e di conseguenza non avevano considerato, la
sentenza del Tribunale di Messina numero 1411/ 92 che era stata allegata alle note ex
art. 183 c.p.c.
Il vizio di motivazione denunzia un contrasto fra la motivazione della sentenza di
primo e quella di secondo grado, inammissibile perché il vizio di motivazione deve
riguardare la motivazione della sentenza impugnata.
5. Con il terzo motivo si denunzia omessa pronunzia su un punto decisivo della
controversia.
Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non hanno tenuto conto della somma di £
11.000.000 milioni pagata per la ricostruzione della contabilità, della condanna
irrogata dall’ufficio delle imposte dirette per lire 800.000 depositata all’udienza dell’Il
marzo 1993, della sanzione da parte dell’ufficio Iva per lire 6.744.000 depositata alla
stessa udienza, oltre che di altre espressamente indicate negli atti di causa contenuti
nel fascicolo e confermati dai testi, per un complessivo importo di lire 40 milioni.
6. Il motivo è inammissibile per la genericità della censura.
Infatti dalla sentenza impugnata risulta che le somme pagate per la ricostruzione della
contabilità e per le sanzioni sono state conteggiate ai fini del risarcimento del danno.
Il ricorrente fa riferimento a documenti depositati all’udienza dell’Il marzo 1993, data
sicuramente non compatibile con la circostanza che il giudizio di primo grado è iniziato
con citazione del 25-5-2000, omettendo di indicare se tali produzioni sono avvenute
durante il giudizio di primo o di secondo grado e se la censura è stata
tempestivamente proposta con l’atto di appello.
7.Con il quarto motivo si denunzia vizio di motivazione ; mancato esame di un punto
decisivo della controversia; violazione dell’articolo 2697 cc in relazione agli articoli
115, 163 183 e 184 c.p.c.c.

4

4.11 motivo è inammissibile.

8.Con il quinto motivo si denunzia violazione degli artt.1176, 1218, 1710 e 2236 c.c.
e vizio di motivazione .
9.Le censure investono il rigetto della domanda di danno non patrimoniale e possono
essere esaminate congiuntamente per connessione logico giuridica e sono infondate.
La corte d’appello ha ritenuto non provata la voce di danno non patrimoniale, sul
rilievo che il ricorrente era decaduto dalla prova per testi articolata sul punto ed
ammessa dal giudice di primo grado.

che aveva riferito che generalmente tali vicende determinano conseguenze negative
sul morale degli imprenditori, e che era stata chiesta una c.t.u. per l’accertamento del
danno, erroneamente non concessa.
10.Come correttamente ha affermato 914‘lla corte di merito ,il ricorrente doveva fornire
la prova del danno non patrimoniale subito, la cui esistenza non è necessariamente
conseguenza di un inadempimento contrattuale.
La deposizione che non sarebbe stata considerata dai giudici di merito , come
riportata in ricorso ,è generica e non congruente .
Si ricorda poi che la c.t.u. è un mezzo di ausilio al giudice , ma che non è un mezzo
che si sostituisce all’onere che incombe alla parte di fornire la prova del danno .
11. Con il sesto motivo si denunzia violazione di norme di diritto- violazione e falsa
applicazione -vizio

di

logicità -error in procedendo- omessa insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un punto controverso decisivo per il giudizio.
Il ricorrente denunzia che i giudici di merito si sono pronunziati su una domanda
diversa da quella effettivamente proposta, per avere ravvisato tra le parti un rapporto
di prestazione d’opera professionale non dedotto.
Il motivo è inammissibile perché denunzia un vizio di natura revocatoria che il
ricorrente doveva denunziare con l’apposita azione
11. Con il settimo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione di norme di
diritto e omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo.
Il ricorrente censura l’avvenuta compensazione delle spese di entrambi i giudizi.
13.11 motivo è infondato .
La compensazione delle spese processuali è stata adeguatamente motivata dal giudice
di appello ,che ha posto in rilievo il comportamento processuale del Mauceri che ha
riconosciuto la negligenza nello svolgimento della propria attività professionale e la
circostanza che il rigetto della domanda del Lupattelli era dovuta compensazione con
le somme versate dal Mauceri nei corso delle trattative di bonario componimento.
5

Il ricorrente assume che la prova poteva ricavarsi dalla deposizione del teste Ialacqua,

Le spese del giudizio seguono la soccombenza

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in euro 2.900,00 ,oltre euro 200,00 per spese vive , accessori

Roma 24-2-2015

. e spese generali come per legge.

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