Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10271 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10271 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 11683-2008 proposto da:
IDA ITAL DISTRIBUZIONE AUDIOTELEVIE SRL in persona
dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.GAETANO DONIZETTI, presso lo
studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –

2014
contro

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MINISTERO DIFESA AERONAUTICA MILITARE in persona del
Ministro pro tempore;
– intimato –

Data pubblicazione: 12/05/2014

sul ricorso 15676-2008 proposto da:
MINISTERO DIFESA AERONAUTICA MILITARE in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

contro

ITAL, DISTRIBUZIONE

AUDIOTELEVIE

SRLin

persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. DONIZETTI 7, presso lo
studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE, che lo
rappresenta e difende;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1300/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato FRISINA Pasquale, difensore del
ricorrente che ha chiesto di riportarsi alle
conclusioni come in atti depositate;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale
limitatamente al terzo e quarto motivo rigetto del
resto; inammissibilità del ricorso incidentale.

– ricorrente al ricorso incidentale –

Svolgimento del processo
On atto di citazione notificato il 18.12.1992 la I.D.A.
s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ro-

chiedeva il rilascio di un terreno di sua proprietà, con
sovrastanti fabbricati, sito in località Monte Cavo del
Comune di Rocca di Papa, assumendo che esso era stato
occupato abusivamente da parte dell’amministrazione
convenuta.
Quest’ultima si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda assumendo:che aveva acquistato, per usucapione
ventennale, la proprietà delle aree in questione,avendole
possedute sin dal 1952, in forza dell’occupazione
d’urgenza per l’esecuzione di opere militari occorrenti
per il controllo del traffico aereo; che, negli anni successivi, aveva realizzato delle opere tra cui un albergo
ed un ristorante per il personale militare ed un traliccio
con relativa antenna per le trasmissioni.
Con sentenza 4.2.2002 il Tribunale rigettava la domanda
dell’attrice stante la intervenuta usucapione ventennale
in favore dell’amministrazione convenuta.
Avverso tale decisione l’I.D.A. proponeva appello cui
resisteva il Ministero della Difesa.
Con sentenza depositata il 19.3.2007 la Corte di Appello di Roma respingeva l’appello i modificando la motiva-

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ma., il Ministero della Difesa-Aeronautica Militare e

zione della sentenza di primo grado ed, esclusa la maturazione dell’usucapione, riconosceva l’intervenuto
l’acquisto della proprietà del terreno, da parte del Mini-

Osservava la Corte territoriale che, con provvedimento
del 17.7.1952, la Direzione del Demanio Militare aveva
ordinato l’occupazione d’urgenza del terreno in questione per l’esecuzione di opere militari, ai sensi dell’art. 76
L. n. 2359/1865 ma che, non essendo in atti il verbale
di presa di possesso e di consistenza dell’area, non era
possibile individuare la data di immissione in possesso; risultava, tuttavia, dalla planimetria redatta dal distaccamento della Direzione Territoriale della 111 Z.A.T.
— Direzione Lavori- Aeroporto di Ciampino, in data
30.4.1960, prodotta dalla stessa I.D.A. in allegato al
decreto di occupazione, che a tale data erano stati eseguiti i manufatti militari, comportanti la irreversibile
trasformazione del terreno con la conseguente acquisizione al demanio militare per accessione invertita.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Italiana Distribuzione Audiotelevíe s.r.l. , formulando sei
motivi con i relativi quesiti, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Difesa (Aeronautica Militare), in persona del Ministro p.t.,
avanzando ricorso incidentale condizionato affidato a due

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stero, per effetto di accessione invertita.

motivi. La società ricorrente, a sua volta, ha proposto
controricorso avverso il ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1)nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n.
4 c.p.c.,in relazione all’art. 345 c.p.c., avendo la Corte
di merito deciso sulla domanda nuova di accessione invertita, proposta dall’Aeronautica Militare, solo in sede
di comparsa di costituzione in appello;
2)nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360
n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 156, co. 2 c.p.c., sussistendo contrasto tra motivazione e dispositivo in quanto
il giudice di appello, nel dispositivo si era limitato a rigettare l’appello, mentre, nella parte motiva della sentenza aveva adottato una diversa motivazione, laddove
aveva affermato il verificarsi dell’accessione invertita
in favore del Ministero;
3)nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360
n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., posto che la
pronuncia contenuta nel dispositivo,di rigetto
dell’appello, comportava l’integrale conferma della sentenza di primo grado “senza che le argomentazioni ulteriori, esposte nella motivazione della sentenza di appello, potessero determinare un giudicato diverso rispetto alle statuizioni della sentenza di primo grado”; la

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La ricorrente deduce:

questione relativa alla proprietà delle porzioni di terreno diverse da quelle su cui erano stati realizzati i manufatti richiamati dall’Aeronautica militare, esulava dal

incorso nel vizio di ultra e/o extrapetizione per aver disatteso la domanda svolta dall’I.D.A. in primo grado, di
intervenuta usucapione delle aree contraddistinte alla
partita 1279, fg. 11, part. 710-174.171-109-177, e non
già delle porzioni di terreno su cui insistevano i manufatti realizzati dalla Aeronautica Militare;
4)omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; la Corte d’appello, in assenza di
motivazione, aveva confermato, nel dispositivo, la sentenza di primo grado, non considerando che la stessa era
fondata sull’accoglimento dell’eccezione di usucapione
svolta dall’Aeronautica Militare;
5)violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 76 della L n. 2359/1865, laddove la Corte d’Appello aveva ritenuto applicabile l’art. 76 L. cit., non tenendo conto
che solo la sussistenza di esigenze militari,in senso stretto ed oggettivo, avrebbe potuto escludere l’applicazione
dell’art. 73, quanto al termine biennale di efficacia del
decreto di occupazione; sul punto la sentenza impugnata
si era limitata ad affermare che i manufatti oggetto di
causa erano destinati al controllo del traffico aereo

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thema decidendum ed il giudice di appello era, quindi,

senza una valutazione in senso oggettivo della funzione delle opere;
6)omessa e/o insufficiente motivazione su un punto de-

del termine cui è subordinata l’occupazione d’urgenza
di • immobili per esigenze militari, ex art. 76 L. n.
2359/1865,non potendosi essa protrarre indefinitamente
in modo da sopprimere il diritto di proprietà; la sentenza
impugnata aveva fatto riferimento “al persistere di quelle esigenze militari che avevano determinato il ricorso
alla occupazione”, mentre la ragionevolezza di detto termine andava riferita “al tempo necessario per definire
la procedura di esproprio”.
Con il ricorso incidentale condizionato il Ministero della difesa lamenta:
a)violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., laddove la Corte di merito aveva rigettato l’eccezione di usucapione riproposta in appello in via principale, dal
Ministero, senza motivare sulle ragioni che impedivano
l’applicabilità della norma stessa, pur risultando la sussistenza di un possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, come riconosciuta dal giudice di prime cure;
b)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
laddove la Corte territoriale aveva rigettato l’eccezione

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cisivo della controversia, riguardante la ragionevolezza

sull’accessione invertita.
Va preliminarmente disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorso in quanto proposti avverso la medesima

Sul ricorso principale.
Il primo motivo è infondato. Va, infatti, rilevato che
l’eccezione del Ministero, svolta con la comparsa di costituzione di primo grado,di aver acquistato( oltrechè per
usucapione). per accessione invertita/ la proprietà
delle aree in questione, si configura come un’eccezione
riconvenzionale, come tale ammissibile anche in appello, secondo la disciplina originaria di cui all’art. 345
c.p.c.,nella formulazione anteriore alla riforma del 1995,
applicabile “ratione temporis” al caso di specie.
Ricorre l’ipotesi della eccezione riconvenzionale allorquando il fatto dedotto dal convenuto sia diretto a provocare il mero rigetto della domanda avversaria mentre
integra una vera e propria domanda riconvenzionale,
preclusa in sede di gravame, l’istanza con cui venga
chiesta, oltre al rigetto della domanda riconvenzíonale,
l’ulteriore declaratoria delle conseguenza giuridiche
connesse alla situazione originariamente dedotta, con la
richiesta di un provvedimento sfavorevole nei confronti
dell’attore che vada oltre il rigetto della domanda da
questi proposta(Cass. n. 14852/2013; n, 18223/2002).

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sentenza.

Nella specie l’Amministrazione convenuta, con la comparsa di costituzione in appello, ha chiesto la conferma
della sentenza di primo grado e, quindi, il rigetto delle

l’eccezione di usucapione in via principale ed eccependo,
inoltre, di aver acquistato la proprietà del terreno per
effetto di accessione invertita/occupazione appropriativa.
Va aggiunto che, in ogni caso, il diritto di proprietà e gli
altri diritti reali appartengono alla categoria dei diritti
c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola
indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne
costituisce la fonte e, pertanto, il giudice può accogliere
la domanda in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il divieto di nuove eccezioni in appello
ex art. 345 c.p.c. ed il principio della corrispondenza fra
chiesto e pronunciato(Cass. n. 23851/2010; n.
7078/1999).
Priva di fondamento è pure la seconda censura. Con il
quesito correlato si chiede: “se il dispositivo di mero
rigetto dell’appello comporta l’integrale conferma della sentenza di primo grado, senza che le argomentazioni
e le disposizioni ulteriori contenute nella motivazione
della sentenza di appello possono determinare la formazione di un giudicato diverso da quello costituito dalle
statuizioni della sentenza di primo grado; se- in caso af-

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pretese dell’attrice I.D.A. s.p.a.,riproponendo

fermativo- e vieppiù nella ipotesi in cui il giudice di
appello abbia addotto e posto a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame motivazioni affatto diverse da quelle addotte dal primo giudice- vi è un contra-

sto insanabile tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza di appello; se- in caso di contrasto tra la
motivazione ed il dispositivo nei termini predetti- la
sentenza di appello risulta affetta da nullità in relazione
all’art. 156,comma 2, c.p.c.”.
La doglianza rapporta, in particolare, detto contrasto tra
motivazione e dispositivo al fatto che la Corte d’Appello
avrebbe accertato l’accessione invertita o occupazione
acquisitiva, in capo all’Aeronautica Militare, solo con
riferimento alle porzioni di terreno occupate dai manufatti militari,mentre il dispositivo di mero rigetto
dell’appello della sentenza impugnata comporterebbe “il
prevalere delle statuizioni della sentenza di primo grado
e dunque la possibile formazione del giudicato sulla intervenuta usucapione, da parte della P.A., della gran parte dell’area di Monte Cavo Vetta”; ne conseguirebbe il
contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza di appello.
Orbene, rileva il Collegio che la sentenza impugnata
(pag.9) ha riferito l’accessione invertita all’intero suolo
e non solo alle aree effettivamente occupate dai manu-

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fatti e, comunque, non è dato ravvisare alcun contrasto
del dispositivo della sentenza, ove si legge che “la Corte rigetta l’appello della IDA s.p.a.”, con la motivazione I confermativa del rigetto della domanda “non in

forza di una pretesa maturata usucapione, ma per la diversa causa dell’acquisizione della proprietà del terremo
da – parte del Ministero per effetto di accessione invertita”. Va al riguardo rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di secondo grado, anche se confermativa, sostituisce totalmente la sentenza di primo grado, onde il giudice di appello ben può,
in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed, in
motivazione, enunciare ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal primo giudice, senza che sia per
questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza di appello, sicché la
portata della pronuncia confermativa va desunta nei limiti fissati dalla nuova motivazione cui va rapportato il
giudicato. ( Cass. n. 15185/2003; n. 9661/1999; S.U. n.
6706/93).
Il terzo ed il quarto motivo,da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione,sono, invece, fondati,
sussistendo il vizio di ultra o extrapetizione, posto che
l’amministrazione appellata aveva chiesto l’accessione
invertita solo dei suoli occupati dalle costruzioni, men-

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m

tre la sentenza impugnata ha esteso l’accessione stessa
anche alle parti di terreno non occupate dai manufatti,
non tenendo conto che nell’atto introduttivo del giudizio

“l’aeronautica Militare occupa(va) sine titulo una porzione di terreno su cui insiste una costruzione, presumibilmente eretta dalla stessa Aeronautica Militare, a ridosso del manufatto ex Convento dei Padri Passionisti” ( cfr. par. 2 dell’atto di citazione) e , peraltro, nella comparsa di costituzione in appello,
l’amministrazione appellata ribadiva, in conformità alle
deduzioni svolte in primo grado, che “risulta innegabile
l’appartenenza delle porzioni di terreno su cui insistono
le costruzioni, oggetto della controversia, alla Aeronautica Militare, sa che voglia intendersi perfezionata la fattispecie acquisitiva ai sensi dell’art. 1158 c.c. , sia che
si • voglia considerare realizzato il fenomeno
dell’accessione invertita( pag. 11 della comparsa di costituzione). La acquisizioni della proprietà di porzioni
di terreno diverse da quelle sulle quali erano stati realizzati i manufatti esulava, quindi, dal thema decidendum devoluto alla Corte di appello.
Infondati sono pure il quarto ed il sesto motivo che possono esaminarsi congiuntamente perché connessi.
La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che

di primo grado la s.p.a. IDA lamentava che

l’art. 76 L. n. 2359/1865, con riferimento alle opere militari, “prevedeva per il comando locale dell’autorità militare il potere di disporre l’occupazione d’urgenza per

urgenza”, senza alcun richiamo all’art. 73 della stessa
legge che stabilisce la durata massima di anni due per
le occupazioni previste dall’art. 71, riferite ad esigenze
non militari; precisava, inoltre, che dalla documentazione acquisita risultava che l’A.M., nel periodo dal 1952
al 1960, aveva fatto seguire alla occupazione,
l’esecuzione delle opere poi riportate nella planimetria
del 30.4.1960 “nel persistere di quelle esigenze militari
che avevano determinato il ricorso alla occupazione, così provocando, in costanza di occupazione legittima, la
irreversibile trasformazione del terreno”.
Tale motivazione è immune da vizi logici e giuridici,
posto che il controllo militare del traffico aereo integrava un’esigenza militare oggettiva e che il provvedimento ex art.76 L.cit., comportava, di per sé, la dichiarazione di pubblica utilità. La censura sul superamento
del termine ragionevole è irrilevante poiché, comunque, si trattava di occupazione acquisitiva in presenza
dell’originario legittimo provvedimento di occupazione
di urgenza. D’altronde, questa Corte ha affermato il
principio secondo cui l’appartenenza del bene al patri-

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la esecuzione di opere militari che fossero di assoluta

monio indisponibile statale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso
pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello

dalla decorrenza, rispetto all’adozione del provvedimento
amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l’utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità ( Cass. n. 26402/2009), ipotesi, come già detto, non verificatasi nella specie, stante
la destinazione continuativa dei manufatti questione per
una pubblica finalità.
Va esaminato il ricorso incidentale condizionato, stante
l’accoglimento, sia pure parziale, del ricorso principale.
In ordine alle due censure, fra loro connesse, si osserva che la Corte territoriale, ha rigettato, senza alcuna
motivazione, l’eccezione di usucapione che il Ministero
aveva riproposto, in via principale, nel giudizio di appello; la Corte di merito ha, infatti, omesso di accertare
la maturazione dell’acquisto per usucapione, da parte
del Ministero, limitatamente alle aree occupate dai manufatti con esclusione, per quanto sopra rilevato, dei restanti terreni, ove non accessori e pertinenziali, non essendo, di norma, possibile un possesso di beni costituenti pertinenze o accessori separatamente da quello
della cosa principale ( Cfr.Cass. n. 24147/04).

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stesso a tal fine, la cui mancanza deve essere desunta

In conclusione, deve accogliersi il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale.
Consegue che la sentenza impugnata va cassata, nei li-

sezione della Corte di Appello di Roma che provvederà
anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il terzo ed il quarto
motivo del ricorso principale e rigetta i rimanenti; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata
sui motivi accolti e rimette la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 13.2.2014

miti dei motivi accolti, con rinvio della causa ad altra

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