Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10271 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/05/2011), n.10271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, e presso

di essa elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 51/30/05, depositata il 19 gennaio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto

disporsi la rinnovazione della notifica.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Novara, nei confronti della sentenza di accoglimento dell’impugnazione, proposta da P. V., medico convenzionato col S.s.n., del diniego di rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1999.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio del 17 novembre 2009.

Il Collegio, rilevato che il ricorso risulta notificato presso il domicilio eletto per il primo grado dal contribuente, rimasto contumace in appello, e ritenuta la nullità di tale notificazione, con ordinanza comunicata il 1 marzo 2010 ne ha disposto la rinnovazione nel termine di sessanta giorni.

Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 la Corte, ritenuto che nel processo tributario, alla luce della disciplina del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, l’elezione di domicilio, una volta effettuata dai contribuente, conserva efficacia anche nei successivi gradi di giudizio, con conseguente validità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto nel ricorso proposto innanzi al giudice di primo grado, e ciò anche nell’ipotesi in cui il contribuente sia rimasto contumace nel giudizio di secondo grado (Cass. n. 2882 del 2008, n. 15523 del 2009), revoca l’ordinanza di rinnovazione della notifica del ricorso.

Con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza per insufficiente motivazione in ordine all’insussistenza dell’autonoma organizzazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plermque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

L’inequivoco accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione non è oggetto di adeguata censura, costituendo, tra l’altro, la disponibilità di uno studio professionale – nella specie, in locazione – nel quale esercitare l’attività convenzionata elemento indispensabile ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria (cfr. D.P.R. 28 luglio 200, n. 270, art. 22, recante il regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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