Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10270 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17793 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

M. Real Estate s.r.l., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’Avv. Garzulino Marco per procura

speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via

dei Prefetti, n. 17, presso lo studio dell’Avv. Pandiscia Carlo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’Avv. Riccio Antonello per procura

speciale allegata al controricorso, presso il cui studio in Omegna,

via De Amicis, n. 44, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, n. 124/36/2014, depositata in data 23

gennaio 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 febbraio

2020 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

Che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata nonchè dagli atti difensivi delle parti si evince che: Equitalia Nord s.p.a. aveva notificato a M. Real Estate s.r.l. due cartelle di pagamento, per Iva e Irpeg anni dal 2002 al 2006, iscritte a ruolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento divenuti definitivi e notificati nei confronti della società scissa Fratelli M. s.r.l.; avverso le cartelle di pagamento la società M. Real Estate s.r.l. aveva proposto ricorso, deducendo l’illegittimità delle stesse in quanto nessun previo avviso di accertamento era stato ad essa notificato e che l’attribuzione ad essa della qualifica di responsabile solidale era priva di giustificazione; la Commissione tributaria provinciale di Verbania aveva accolto il ricorso, sulla base della considerazione che l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato anche alla società beneficiaria; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate e Equitalia Nord s.p.a. avevano proposto rispettivi appelli;

la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto gli appelli, in particolare, per quanto di interesse, ha ritenuto che: la previsione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, doveva essere interpretata nel senso che, laddove fa riferimento alle altre società beneficiarie alle quali si estende la solidarietà passiva nel pagamento delle imposte, si applica anche al caso di operazioni di scissione parziale, sicchè la pretesa fatta valere nei confronti della società ricorrente era legittima, non assumendo rilevanza la circostanza che l’avviso di accertamento era stato notificato alla sola società scissa; non sussisteva alcuna violazione del diritto di difesa della società contribuente;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società contribuente affidato a quattro motivi di censura, cui hanno resistito l’Agenzia delle entrate e Equitalia Nord s.p.a. depositando rispettivi controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa motivazione, e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non essersi pronunciata sulla questione del difetto di motivazione delle cartelle di pagamento, in quanto prive dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sulle quale si fondava l’attribuzione della responsabilità a titolo solidale della società, e per violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, in quanto la cartella di pagamento era priva di motivazione, poichè gli unici elementi di riferimento riguardavano i precedenti avvisi di accertamento mai notificati alla società;

il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;

il profilo di censura relativa al vizio di motivazione della sentenza, prospettata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è riferibile alla ragione di doglianza proposta che, invero, attiene all’omessa pronuncia sul dedotto vizio di motivazione della cartella di pagamento, censurabile, eventualmente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

il profilo di censura relativo al vizio di violazione di legge è privo di specificità, non avendo parte ricorrente riprodotto la cartella di pagamento, ma fatto solo generico richiamo all’allegazione, senza ulteriore specificazione, non consentendo, quindi, a questa Corte di apprezzare la ragione di doglianza, in particolare la carenza motivazionale del suddetto atto;

peraltro, dallo stesso ricorso si evince che la cartella conteneva il riferimento al previo avviso di accertamento, notificato alla società F.lli M. s.r.l., e che la stessa era stata notificata alla società M. Real Estate s.r.l. a titolo di responsabilità solidale, sicchè, sotto tale profilo, la stessa era motivata, avendo fatto riferimento ad una estensione a titolo di responsabilità solidale della pretesa già fatta valere nei confronti del responsabile principale;

inoltre, questa Corte (Cass. civ., 21 giugno 2019, n. 16710) ha precisato che nel caso in cui sia stato notificato l’avviso di accertamento nei confronti della società scissa o designata, anche in epoca successiva all’efficacia della scissione, non vi è necessità di rinnovare la notifica, nè di integrare il contenuto della cartella di pagamento nei confronti delle società beneficiarie suddette;

il suddetto principio si fonda su quanto stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, secondo cui i controlli ed i procedimenti accertativi sono svolti nei confronti della società scissa o, in caso di scissione totale, di quella designata, fermo restando che le altre società coobbligate “hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’amministrazione”;

a sua volta, la disposizione legislativa, volta a garantire un ruolo partecipativo in capo alle società solidalmente responsabili per i debiti della società scissa, risulta conforme alla natura stessa dell’operazione straordinaria in questione, nella quale la società beneficiaria, indipendentemente dalla sua distinta soggettività e personalità giuridica, ha modo di acquisire, attraverso i propri organi, piena contezza della situazione debitoria della società scissa, del resto normalmente descritta nel progetto di scissione e, in tale sfera di conoscenza, rientrano anche le pendenze tributarie già contestate alla società scissa con motivati avvisi di accertamento;

da ciò consegue che, proprio per effetto sia del suddetto ruolo partecipativo ed informativo, sia della ordinaria conoscenza della situazione debitoria acquisita o acquisibile dalla società beneficiaria, quest’ultima possa essere richiesta del pagamento dall’amministrazione finanziaria mediante la notificazione di una cartella facente riferimento essenziale alla pretesa e indicando il titolo della responsabilità solidale posto a fondamento, e pur in assenza di previa emissione di ruolo, ovvero notificazione diretta di atto impositivo riproduttivo di quello già emesso nei confronti della società scissa;

del resto, va rilevato che tale conclusione, differentemente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non pregiudicloi il diritto di difesa della società beneficiaria coobbligata, ben potendo quest’ultima dedurre in sede di opposizione alla cartella ogni argomentazione idonea ad eventualmente inficiare la ragione fondante la pretesa impositiva originariamente mossa nei confronti della società scissa (Cass. civ., 27189/14; Cass. civ., n. 20704/14; Cass. civ., n. 11228/07);

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, commi 12 e 13, per avere ritenuto che la suddetta previsione normativa non compie alcuna distinzione tra adempimenti, obblighi e responsabilità nei casi di scissione parziale o totale, e che, quindi, non vi sarebbe alcun obbligo di notifica degli avvisi di accertamento nei confronti della società beneficiaria già notificati alla società scissa;

il motivo è infondato;

questa Corte (Cass. civ., 21 giugno 2019, n. 16710; Cass. civ., n. 23342/16) ha precisato che i procedimenti riguardanti gli obblighi tributari concernenti periodi d’imposta anteriori alla scissione di società sono svolti nei confronti della società scissa, se si sia trattato di scissione parziale, e di quella designata, se la scissione sia stata totale, ma possono essere adottati i provvedimenti cautelari e compiute tutte le attività di riscossione anche nei confronti delle beneficiarie solidalmente responsabili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, “ratione temporis” vigente, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l’Amministrazione, salva la possibilità per quelle beneficiarie di partecipare ai relativi procedimenti e prendere visione degli atti;

tale linea interpretativa ha avuto conforto sul versante della giurisprudenza costituzionale che ha precisato che l’orientamento di questa Corte (già espresso con la pronuncia Cass. civ., 24 giugno 2015, n. 13059, e 3 novembre 2016, n. 22225), secondo cui la prevista responsabilità solidale riguardi qualsivoglia società “beneficiaria”, tale perchè assegnataria di quote del patrimonio sociale, sia in ipotesi di scissione totale (con assegnazione di tutto il patrimonio sociale, necessariamente a più società), sia di scissione parziale (con assegnazione solo di parte del patrimonio sociale, in tal caso anche ad una sola società) “non solo risponde al criterio di plausibilità al fine della loro rilevanza, tanto più perchè conforme al diritto vivente, ma appare anche corretto perchè orientato da ragioni di sistematicità. Sarebbe infatti priva di giustificazione una differenziazione tra società beneficiarie secondo che la scissione sia totale o parziale ai fini del citato art. 173, comma 13, quanto ai debiti tributari, mentre alcuna distinzione chiaramente non fa nè l’art. 15, citato, quanto alle sanzioni per inadempimento dei debiti tributari, nè più in generale la disciplina codicistica (art. 2506-bis, comma 3, e art. 2596-quater c.c., comma 3)”;

la pronuncia censurata è, dunque, conforme ai suddetti principi, avendo ritenuto che la solidarietà passiva potesse essere fatta valere anche nel caso, quale quello in esame, di scissione parziale della società;

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione dell’art. 24, Cost. per avere ritenuto che, essendo l’obbligazione tributaria sorta nei confronti della società scissa, la società ricorrente non aveva il potere di contestare la genesi dell’obbligazione tributaria, posto che tale affermazione ostacolerebbe l’applicazione del diritto costituzionale di difesa;

il motivo è infondato, per quanto di ragione;

si è già precisato, in sede di esame del primo motivo di ricorso, che la disposizione normativa di cui al D.P.R. n. 9127 del 1986, art. 173, commi 12 e 13, è intrinsecamente volta a garantire un ruolo partecipativo in capo alle società solidalmente responsabili per i debiti della società scissa, in conformità alla natura stessa dell’operazione straordinaria in questione, nella quale la società beneficiaria, indipendentemente dalla sua distinta soggettività e personalità giuridica, ha modo di acquisire, attraverso i propri organi, piena contezza della situazione debitoria della società scissa, del resto normalmente descritta nel progetto di scissione;

proprio da tale considerazione di fondo, si è fatto discendere che la configurazione della responsabilità solidale alle società beneficiarie, anche in caso di scissione parziale, non lede comunque il diritto di difesa di queste ultime, potendo le stesse dedurre in sede di opposizione alla cartella ogni argomentazione idonea ad eventualmente inficiare la ragione fondante la pretesa impositiva originariamente mossa nei confronti della società scissa;

non v’è, dunque, lesione del diritto difesa, ma per ragioni diverse da quelle affermate dalla pronuncia censurata, sicchè la stessa, pur essendo erroneamente motivata, in quanto la società beneficiaria può contestare la legittimità della cartella di pagamento alla stessa notificata, secondo quanto sopra precisato, è comunque conforme a diritto nel suo dispositivo, secondo quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 4;

la censura in esame, sotto tale profilo, si prospetta infondata, avendo parte ricorrente basato la lesione del proprio diritto di difesa sulla mera circostanza, non fondata, della mancanza di conoscenza dell’avviso di accertamento notificato alla società scissa, profilo non rilevante, secondo quanto osservato in sede di esame dei precedenti motivi di ricorso;

con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per errata e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, per violazione del litisconsorzio necessario;

il motivo è infondato;

il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, prevede unicamente la responsabilità solidale delle società beneficiarie, le quali possono, quindi, essere chiamate a pagare per intero il debito tributario, ma non configura una fattispecie riconducibile al litisconsorzio necessario, atteso che l’obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi (Cass. civ., 9 gennaio 2019, n. 303), tanto che, sul piano processuale, può essere azionata separata mente dal creditore, senza che sussista un litisconsorzio necessario tra i vari condebitori (Cass. civ., 27 settembre 2017, n. 22672; Cass. civ., 17 novembre n. 23422); in conclusione, il primo motivo è in parte inammissibile in parte infondato, gli altri motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore delle controricorrenti;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore delle controricorrenti che si liquidano in complessive Euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle entrate e in complessive Euro 13.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento e accessori, in favore di Equitalia Nord s.p.a..

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA