Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10270 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO CEDA SDR, M.M., CONC. EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 107/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 7.4.08, depositata il 05/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’stata depositata relazione, che emendata da errori materiali, di seguito di riproduce.

“Con sentenza del 5/5/2008 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Caserta nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta di accoglimento dell’opposizione proposta dalla societa’ C.E.D.A. s.d.f. nei confronti della cartella di pagamento emessa a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1986.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo;

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Pone al riguardo il seguente quesito: Dica la Corte se abbia violato l’art. 112 c.p.c. la c.t.r. allorche’, non attenendosi al principio di diritto secondo cui l’eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti, ha mancato di rilevare l’interruzione della prescrizione prodotta dalla notificazione dell’avviso di liquidazione allegato dall’Ufficio in appello.

Il motivo dovra’ essere ritenuto infondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato allorquando viene denunziato il vizio ex art. 112 c.p.c. va invero specificamente indicato anche l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualita’ e la tempestivita’, e, in secondo luogo, la decisivita’ (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

E’ infatti al riguardo noto che, pur divenendo nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimita’ giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere – dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilita’ del motivo in relazione ai termini in cui e’ stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilita’ diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicche’ esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di Cassazione puo’ e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Orbene, siffatte indicazioni non risultano nella specie contemplate nel quesito e nel motivo in considerazione, da cui per converso emerge che la notificazione dell’avviso di liquidazione che ha asseritamente determinato l’interruzione della prescrizione in argomento e’ stato allegato dall’Ufficio in appello.

A tale stregua, risulta invero altresi’ non osservato il principio affermato in giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, distinta dalla non omogenea eccezione di prescrizione, puo’ essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo. Detto potere, pero’, deve essere esercitato -come avviene in ogni caso di esercizio di poteri officiosi- sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonche’ di fatti anch’essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, e nel rispetto del principio della tempestivita’ di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nel momento difensivo successivo a quello in cui e’ stata sollevata l’eccezione di prescrizione. Ne consegue che e’ preclusa alla parte avente interesse la facolta’ di produrre per la prima volta in appello il documento attestante l’avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita ne’ il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado (v. Cass., 13/6/2007, n. 13783, che ha enunziato siffatto principio in controversia concernente un’opposizione avverso cartella esattoriale per il pagamento di contributi previdenziali nella gestione commercianti dei quali era stato omesso il regolare versamento per un periodo asseritamente prescritto, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 in assenza di validi atti interruttivi idoneamente depositati in primo grado ed allegati soltanto in appello)”;

atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il Collegio ha ritenuto doversi preliminarmente osservare che non risultano dalla ricorrente invero censurate tutte le rationes decidendi che sorreggono l’impugnata sentenza;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto rigettato;

considerato che non e’ peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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