Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10270 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22061/2010 R.G. proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele

Cantaro, con domicilio eletto in Roma, via Augusto Aubry, n. 2 int.

23, presso lo studio dell’Avv. Felice Cantaro;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, n. 133/21/09 depositata

il 15 giugno 2009.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 15/6/2009 la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, rigettava l’appello proposto da M.S. ritenendo legittimo l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio delle Entrate di Enna, a seguito di verifica, aveva rettificato il reddito d’impresa ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno d’imposta 2003, sulla base di rimanenze finali non dichiarate e di ricavi non contabilizzati ovvero contabilizzati ma non dichiarati.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente sulla base di tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. rigettato la riproposta eccezione di nullità dell’atto impositivo perchè motivato per relationem con acritico rinvio al p.v.c. redatto dai funzionari verificatori, peraltro con riferimento ad altro anno d’imposta, e senza farne allegazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto legittima la ricostruzione delle rimanenze finali relative all’anno 2003, operata dall’ufficio senza rispettare i criteri dettati dalla norma citata e senza considerare i maggiori costi corrispondenti ai presunti maggiori ricavi.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. omesso di motivare adeguatamente in merito alla rappresentata circostanza che la vendita di autovetture usate – fonte dei presunti ricavi non contabilizzati – era stata in realtà effettuata dall’impresa per conto terzi, in virtù di procura a vendere rilasciata dai proprietari delle autovetture.

4. Il primo motivo è inammissibile.

Infatti la doglianza, pur prospettata come violazione di norme di diritto, si risolve in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dalla Commissione tributaria regionale, senza la deduzione di specifici vizi di motivazione. Inoltre il quesito di diritto che illustra la censura, formulato ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.(applicabile alla fattispecie ratione temporis, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 15 giugno 2009), si risolve nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata dalla ricorrente, ma non contiene la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso della ricorrente stessa, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (v. ex aliis Cass. Sez. U. 05/02/2008, n. 2658; Cass. 17/07/2008, n. 19769; Cass. 30/09/2008, n. 4339).

La censura si appalesa comunque anche infondata.

Secondo pacifico indirizzo, infatti, non ricorre la violazione delle norme invocate ove copia del p.v.c., richiamato dall’avviso di accertamento, sia stata sottoscritta e consegnata al rappresentante legale della società contribuente (come nella specie è pacifico sia avvenuto) (v. ex multis Cass. 14/01/2015, n. 407; Cass. 02/07/2008, n. 18073).

Nè la denunciata violazione può discendere dal fatto che l’avviso di accertamento non si faccia carico di esplicitare le ragioni per cui l’Ufficio ritiene di aderire ai rilievi dei verificatori, posto che tali ragioni si ricavano già per l’appunto dall’atto richiamato e l’adesione è di per sè sufficiente a soddisfare lo scopo della norma, che è quello di rendere intellegibili al contribuente le ragioni in fatto e in diritto dell’atto impositivo o sanzionatorio.

5. E’ altresì infondato il secondo motivo.

Secondo quanto si trae dalla sentenza, alla stregua di accertamento in fatto non fatto segno di specifico motivi di censura, il dato delle rimanenze finali posto a fondamento dell’accertamento induttivo è, nel caso di specie, ricavato “sulla scorta dei dati contabili dichiarati dal contribuente medesimo nel modello unico e di quelle documentali riscontrati in sede di accertamento”.

Tali essendo gli elementi posti a base dell’accertamento, del tutto ininfluente si appalesa la mancata verifica del rispetto dei criteri dettati per il calcolo delle rimanenze finali, trattandosi di dato desunto direttamente dalle indicazioni offerte dallo stesso contribuente, attraverso la propria contabilità.

L’esclusione di costi deducibili “proporzionalmente correlabili ai maggiori ricavi accertati” è poi giustificata dal rilievo che “dal ricorrente nessuna specificazione ne è stata fatta e/o richiesta”.

Anche sul punto la motivazione si appalesa conforme al diritto e si sottrae alla censura svolta dal ricorrente.

Occorre al riguardo, infatti, rammentare che la norma di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, legittima la presunzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.. In presenza di tale presupposto la norma non impone altro onere all’amministrazione ma piuttosto faculta (e onera) il contribuente a offrire la prova contraria, in particolare, quella dell’esistenza di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi. Inoltre, poichè nei poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi (v. Cass. 25/02/2010, n. 4554; Cass. 30/07/2002, n. 11240).

6. E’ infine inammissibile il terzo motivo.

L’esistenza di procure a vendere rilasciate da terzi, richiamata in ricorso quale elemento idoneo, nella prospettiva della difesa, a giustificare la mancata fatturazione delle vendite di autovetture riscontrate dai verificatori, costituisce un dato espressamente considerato in sentenza e valutato come irrilevante.

Tale valutazione è espressione di una qualificazione giuridica e non di una ricognizione del fatto; come tale inconferente e comunque inammissibile è la censura di vizio motivazionale dedotta con il motivo in esame.

E’ noto infatti che non può configurarsi vizio di motivazione in relazione a questioni di mero diritto. Ciò in quanto il giudice di legittimità è investito, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che, se chiamato a valutare la conformità a diritto della decisione impugnata, la sua valutazione ben può prescindere dalla motivazione che, in punto di diritto, sia contenuta nella sentenza impugnata, restando del tutto irrilevante anche l’eventuale mancanza di questa, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass. 17/11/1999, n. 12753).

Nel caso di specie quest’ultima verifica è peraltro estranea all’oggetto del giudizio demandato a questa Corte, non avendo sul punto il ricorrente svolto alcuna specifica censura di violazione di legge.

7. Deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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