Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10270 del 18/05/2016


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 10270 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: FALABELLA MASSIMO

Pu

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23511-2011 proposto da:
MINISTERO

DELL’INTERNO

80185690585,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro

FRANCONE GIUSEPPE;
– intimato –

2016
587
i,

avverso la sentenza

n.

146/2011 del TRIBUNALE di

REGGIO CALABRIA, depositata il 02/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO

Data pubblicazione: 18/05/2016

FALABELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso ed in subordine rimessione

alle Sezione Unite e deposita brevi note c4te–,s4–

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato nell’agosto 2007
il Ministero dell’interno proponeva appello contro la

Calabria, emessa in data 20 novembre 2006, con la
quale, in accoglimento dell’opposizione proposta da
Giuseppe Francone, era stata annullata l’ordinanzaingiunzione prefettizia prot. N. 1399/W del 24 novembre
2005.
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella resistenza
dell’appellato, dichiarava improcedibile il gravame,
attribuendo rilievo al fatto che la causa di secondo
grado fosse stata iscritta a ruolo depositando una
copia dell’atto di appello priva della documentazione
della notifica alla controparte, mentre l’originale
della citazione notificata era stato depositato solo in
occasione della prima udienza.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso
per cassazione il Ministero dell’interno e lo ha basato
su un unico motivo.
Giuseppe Francone non ha svolto difese in questa
sede.
Con il motivo di ricorso il Ministero dell’interno
,

lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
156, 165, 347 e 348 c.p.c., in quanto la corte
3

sentenza n. 2100/2006 del Giudice di pace di Reggio

territoriale avrebbe errato nel ritenere improcedibile
l’appello solo perché, al momento della costituzione
dell’appellante, era stata depositata una copia

alla controparte.
Con ordinanza interlocutoria n. 25529 del 2015
della II sezione civile le Sezioni Unite di questa
Corte sono state investite delle seguenti questioni che
pone l’ipotesi della c.d. iscrizione con velina della
causa di appello: se la costituzione attuatasi con
detta modalità comporti di per sé l’improcedibilità del
giudizio di gravame, oppure dia luogo a una nullità
sanabile; se, in questa seconda ipotesi, per escludersi
l’improcedibilità, il deposito dell’originale dell’atto
di impugnazione debba necessariamente avvenire entro la
prima udienza, oppure possa essere utilmente effettuato
nel prosieguo del giudizio, oppure ancora se sia già di
per sé sufficiente la costituzione stessa in giudizio
dell’appellato, in quanto dimostrativa dell’avvenuto
raggiungimento dello scopo dell’atto.
Tenuto conto che il ricorso proposto verte proprio
sul tema degli effetti della costituzione attuatasi a
mezzo dei deposito di una copia dell’atto di appello
,

privo della relazione di notifica, reputa il Collegio
senz’altro opportuno che la causa sia rinviata a nuovo
4

dell’atto di citazione priva della relata di notifica

ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite
della Corte sulla questione di cui qui si controverte.
P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
della 2^ Sezione Civile, in data 15.3.2016.

La Corte

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