Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10270 del 12/05/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10270 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
SENTENZA
sul ricorso 12362-2008 proposto da:
COND LE TRE COOPERATIVE IN RAPALLO VIA F. BETTI 289,
P.I.83010380109,
IN
PERSONA
elettivamente domiciliato
GOLDONI 47, presso lo
DELL’AMM.RE
P.T.,
in ROMA, LARGO CARLO
studio dell’avvocato PUCCI
FABIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente-
2014
contro
326
TURRA ALBERTO C.F.TRRLRT71P18F205L,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso
lo
studio
dell’avvocato
PETRETTI
ALESSIO,
Data pubblicazione: 12/05/2014
rappresentato
e
difeso
dall’avvocato
QUEIROLO
SILVANO;
– controricorrente nonchè contro
GRONDONA ALFREDO;
sul ricorso 15245-2008 proposto da:
GRONDONA ALFREDO C.F.GRNLRD46H29H183V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso
lo studio dell’avvocato MELE CATERINA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PAPAGALLI MARCO;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro
COND LE TRE COOPERATIVE IN RAPALLO, IN PERSONA
DELL’AMM.RE P.T., TURRA ALBERTO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 316/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 20/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Francesca Fegatelli con delega
depositata in udienza dell’Avv. Queirolo Silvano
difensore del controricorrente che si riporta agli
atti depositati;
– intimato –
udito
l’Avv.
Mele
Caterina
difensore
del
controricorrente e ricorrente incidentale che si
riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
l’inammissibilità,
ricorso
principale,
in subordine, il rigetto del
l’assorbimento
incidentale condizionato.
del
ricorso
r
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alfredo Grondona, proprietario di un terreno in Rapallo Via
F.11i Betti n.293, convenne in giudizio avanti al Tribunale di
Chiavari il Condominio “Le Tre Cooperative ” in Rapallo Via F.11i
condanna in solido o in via alternativa all’esecuzione delle opere
necessarie alla riparazione del muro di contenimento del giardino del
Turra da tempo pericoloso ed instabile perchè crollato in varie parti e
i cui detriti finivano nel proprio terreno posto a confine ad un livello
inferiore. Richiese altresì il risarcimento del danno.
Il Condominio si oppose alla domanda, deducendo che la riparazione
del muro non era di sua competenza sul rilievo che il giardino era
di proprietà esclusiva del Turra. Quest’ultimo sostenne la natura
condominiale del muro in questione, sia in virtù dell’art.2.5 del
regolamento condominiale contrattuale, che includeva tra i beni comuni i
muri di recinzione, sia ai sensi dell’art.1117 cod. civ., essendo il
muro parte della struttura e della linea architettonica dell’edificio.
In corso i causa venne concesso a parte attrice provvedimento ex art. 700
c.p.c. per l’eliminazione della situazione di pericolo verificata
da una prima C.T.U.
Il Tribunale, con sentenza in data 11 dicembre 2001, ritenne il
Condominio, quale proprietario e custode ex art.2051 cod. civ’.
il soggetto responsabile.
Con sentenza dep. il 20 marzo 2007 la Corte di appello di Genova, in
parziale riforma della decisione, rigettava l’impugnazione principale
Betti n.289 ed uno dei condomini, Alberto Turra, chiedendone la
proposta dal
Condominio e, in accoglimento di quello incidentale
spiegato dal Turra, condannava il primo alla restituzione della somma
da quest’ultimo anticipata a titolo provvisorio per la ricostruzione del
muro.
tenuto conto :
–
della previsione del regolamento condominiale laddove erano
considerati comuni i muri di recinzione senza distinzione fra parti
comuni e parti di proprietà esclusiva;
–
delle plurime funzioni svolte dal muro anche nell’interesse
collettivo dei condomini ovvero di confine fra la proprietà del Turra e
quella del Condominio, di quelle statiche ed estetiche, attesa la
particolare conformazione e struttura del Condominio medesimo, nonchè
ancora di protezione delle fondazioni dagli agenti meteorici.
In mancanza di diverso accordo fra i condomini, le spese
relative alla manutenzione e conservazione del muro andavano ripartite in
base ai millesimi secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 1123
cod. civ.
Era quindi disposta la restituzione delle somme, anticipate
provvisoriamente dal Turra per la ricostruzione del muro, nella misura
di euro 14.519,86, oltre a quelle relative alle spese legali del decreto
monitorio e di precetto sostenute dal Condominio
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Condominio
“Le Tre Cooperative sulla base di sei motivi.
Resistono con controricorso il Turra
e il Grondona, quest’ultimo
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I Giudici ritenevano la natura condominiale del muro de quo,
proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno
riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso
la stessa sentenza.
RICORSO PRINCIPALE
1.1. – Il primo motivo (violazione e falsa applicazione
degli
artt.1362,1363 e 1369 cod. civ.) censura il procedimento seguito dalla
Corte nella interpretazione del regolamento condominiale in merito alla
natura comune dei muri di recinzione; i Giudici non avrebbero tenuto
conto di quanto era stata dedotto con il motivo di gravame laddove si era
fatto riferimento alle previsioni dello stesso regolamento circa i
presupposti dei muri e delle inferriate di recinzione comuni e
sull’esclusione dal novero delle parti comuni che nello stesso
regolamento era stato compiuto a proposito dei giardini annessi agli
appartamenti, che erano considerati di proprietà esclusiva. Il che
trovava conferma in quanto precisato dall’art. 12 in tema di ripartizione
delle spese secondo la tabella millesimale
1.2.- Il motivo va disatteso.
La sentenza, nel procedere all’interpretazione della clausola del
regolamento in merito alla natura comune dei muri di recinzione, non si è
limitata ad affermare che nel regolamento non era stata compiuta una
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MOTIVI DELLA DECISIONE
distinzione fra
muri di recinzione delle parti comuni e muri di
recinzione delle proprietà esclusiva ma ha verificato la natura comune
tenuto conto della attitudine del muro de quo a svolgere funzione di
interesse comune.
Il secondo motivo, lamentando omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia,
deduce che la sentenza non aveva esaminato le diverse questioni emerse
nel corso del giudizio e sottolineate dalla difesa del ricorrente.
In particolare, i Giudici non avevano considerato che :
–
la funzione primaria del muro era quella di delimitazione delle
proprietà private del Turra e del Grondona laddove quella di confine con
il Condominio era sussidiaria;
– il muro aveva la funzione di sostegno del terrapieno che forma il
giardino Turra secondo quanto descritto dal consulente di ufficio;
–
conseguentemente era escluso che il muro avesse funzione statica
rispetto al fabbricato;
–
priva di alcuna motivazione era la sentenza laddove aveva fatto
riferimento alla valenza anche estetica del muro.
2.2.- Il motivo va disatteso.
La sentenza ha tenuto conto della situazione dei luoghi alla stregua di
quanto accertato dal consulente di ufficio e, in particolare, in merito
alla funzione svolta dal muro in relazione al giardino Turra, peraltro
verificando una serie di plurime funzioni svolte nell’interesse
collettivo. Al riguardo, ha evidenziato la struttura del complesso
immobiliare de quo costitutivo del Condominio osservando che lo
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2.1. –
stesso “si caratterizzi per /e grandi opere di contenimento di terra che
si sono rese necessarie per la sua realizzazione, data l’orografia del
terreno, sito in zona collinare e scoscesa , sistemato a fasce e privo di
strada carrabile di accesso laddove le opere di contenimento e di
giardini e relativi muri
di conteniménto) che comuni (campi dà tennis,
camminamenti pedonali ecc.) appaiono legate da uno stretto rapporto
di
interdipendenza sotto il profilo statico e di uniformità architettonica”.
Ha quindi evidenziato non solo la funzione statica ma anche estetica di
protezione.
Orbene, le critiche formulate dal ricorrente non sono idonee a scalfire
la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla
sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico
della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere
attraverso la disamina, la discussione e una difforme valutazione degli
elementi di fatto emersi – l’erroneo apprezzamento delle risultanze
processuali compiuto dai giudici laddove la sentenza aveva affermato la
natura condominiale del muro. Al riguardo, va sottolineato che il
vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
deve
consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve
essere verificato in base al solo esame del contenuto
del provvedimento
impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della
valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito
rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti
pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 n. 5 citato, la ( dedotta
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sistemazione esterne tanto di proprietà esclusiva (quali appunto i
) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione
soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa
lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra
nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è
3.- Il terzo motivo, lamentando violazione o falsa applicazione degli
artt. 112 e 277 primo comma cod. proc. civ., denuncia in subordine
l’omesso esame della domanda con la quale era stata chiesta la
declaratoria dell’obbligo del Turra di contribuire alle spese del muro in
proporzione delle utilità che ne ricavava ai sensi del secondo e del
terzo comma dell’art. 1123 cod. civ. La Corte si era limitata ad
affermare che non esisteva alcun accordo in deroga alla previsioni della
citata norma, senza considerare l’accordo provvisorio concluso nel corso
di causa fra il Condominio e il Turra per la ripartizione delle spese
necessarie alla riparazione del muro.
4.- Il quarto motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un fatto controverso e decisivo) denuncia che, se anche si fosse
voluto ritenere implicito il rigetto della domanda subordinata di cui si
è detto, la sentenza non aveva comunque motivato, limitandosi a sostenere
che il muro rientrerebbe tra i beni comuni e svolgerebbe funzioni di
interesse comune, senza compiere alcuna comparazione fra le pretese
funzioni e il grado di utilità in favore del singolo condomino tenuto
conto di quanto in proposito era emerso dall’indagine del consulente.
5.- Il quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell’ art.1123
secondo e terzo comma cod. civ.) ribadisce l’illegittimità della
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sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.
decisione impugnata laddove non aveva considerato la
palese e
preponderante utilità del muro de quo a favore del giardino Turra
rispetto ai vantaggi riscontrabili a favore del Condominio, di guisa che
comunque avrebbero dovuto trovare applicazione le norme sopra citate che
comuni non sia uguale per tutti condomini essendo destinate a svolgere
una più intensa funzione per alcuni rispetto ad altri : pertanto, il
principio di ripartizione delle spese in base ai millesimi non poteva
operare.
Ove non si fosse ritenuto applicabile l’art. 1123 secondo e terzo coma
cod.civ., chiede che sia investita la Corte Costituzionale della
questione relativa alla illegittimità costituzionale dell’art. 1123
primo, secondo e terzo comma laddove non prevede l’applicazione del
criterio di proporzionalità quando la cosa comune arrechi a un condomino
maggiori utilità rispetto agli altri.
Richiama
quanto previsto dal regolamento condominiale che, nel
prevedere la ripartizione delle spese
secondi i millesimi, fa
riferimento ai beni comuni e a quelli di interesse condominiale, fra cui
non potevano rientrare quelli relative al muro de quo.
6..- Il terzo, il quarto e il quinto motivo – che, per la stretta
connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
Come si è già detto la sentenza, nel ritenere la comunanza del muro, ha
tenuto conto non soltanto della previsione letterale del regolamento
contenuta a proposito dei muri di recinzione ma, al fine si stabilire se
lo stesso potesse considerarsi rientrare fra i muri di cinta di natura
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sono dettare per regolare la ipotesi in cui la fruizione delle cose
condominiale, ha condotto l’indagine sulla sua funzione, verificando la
obiettiva attitudine a realizzare l’utilità in favore di tutti i
condomini.
esito di tali conclusioni, ha quindi affermato che trovava
proprio alla luce delle considerazioni prima sviluppate – che potessero
operare le previsioni di cui al secondo e terzo comma della citata norma
Qui occorre ricordare che, in tema di condominio negli edifici, le parti
dell’edificio che sono destinatg ad assolvere una funzione nell’interesse
di tutti condomini, rientrano, per la loro funzione,
fra le cose comuni,
le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in
misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai
sensi della prima parte dell’art. 1123 cod. civ., non rientrando, per
contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei
condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e
non di altri, di cui all’art. 1123, secondo comma e terzo comma cod. civ.
Ed invero la previsione dell’art. 1123, secondo comma, presuppone, in
relazione alla natura e alla destinazione, un
uso
differenziato della
cosa comune, per cui la relativa spesa deve essere sopportata dalle
proprietà esclusive che ne godono in proporzione del valore relativo,
mentre il terzo coma fa riferimento all’ipotesi in cui i beni siano al
servizio soltanto di alcune unità immobiliari.
Pertanto, una volta verificato che il muro realizzava l’interesse di
tutti condomini, la ripartizione delle spese doveva avvenire in base alla
compartecipazione al condominio espressa nei millesimi, essendo
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applicazione l’art. 1123 primo comma cod. civ., logicamente escludendo –
irrilevante
ulteriori
che lo stesso svolgesse
funzioni ed avesse utilità
al riguardo, va considerato che, non essendo possibile
determinare il diverso grado di utilità, la ripartizione va stabilita in
base al valore millesimale.
avvenire con il consenso di tutti i condomini.
La questione di incostituzionalità dell’art. 1123 primo comma cod. civ.
laddove non prevede il criterio di proporzionalità è inammissibile : a)
perché non è stato formulato il quesito di diritto previsto dall’art. 366
bis (S.U.1707/2013); b) perché comunque non sono stati indicati il
principio e la norma della Costituzione che sarebbero state violate.
7. Il sesto motivo ( violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.) denuncia
che la sentenza, nel condannare al rimborso delle spese sostenute dal
Turra, aveva accolto una domanda nuova proposta per la prima volta in
appello.
7.1. Il motivo è fondato.
– In base alle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado il
Turra aveva chiesto la condanna del Condominio al pagamento della
complessiva somma di lire 20.627.000, comprendente l’importo di lire
18.472.000, oltre gli interessi sui singoli pagamenti di
lire
5.000.000, lire 10.000.000 e di lire 5.627.000;
– la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta con
l’appello, ha condannato il Condominio al pagamento della complessiva
somma di lire 28.114.358(= 9.372.358 + 18.742.000), pari a euro 14.519,86
La sentenza, pur non ritenendo dovuti alcuni accessori, ha violato l’art.
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La deroga al criteri di cui al primo comma dell’art. 1123 cod. civ. deve
345 cod. proc. civ., incorrendo nella denunciata violazione per avere
accolto una domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado.
RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO
Il ricorso incidentale proposto dal Grondona nei confronti del Turra è
principale laddove fosse stata esclusa la responsabilità del Condominio
con la relativa condanna a favore del medesimo Grondona.
La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio,
anche per le spese della presente fase riferite al rapporto processuale
fra il Turra e il Condominio, ad altra sezione della Corte di appello
di Genova.
Per quanto concerne la posizione del Grondona, in relazione al
quale il processo è ormai definito, le spese processuali della presente
fase vanno compensate in considerazione dell’esito della lite.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi accoglie il sesto motivo del ricorso principale
rigetta gli altri assorbito l’incidentale condizionato cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese
della presente fase relativamente al rapporto processuale fra il Turra e
il Condominio, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Compensa le spese della presente fase relativamente al rapporto
processuale intercorso con il Grondona.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 gennaio 2014
Il Cons. estensore
oírtia
,
assorbito, in quanto condizionato all’accoglimento del ricorso