Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10270 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 10/05/2011), n.10270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.I. e B.I., rappresentati e difesi dall’avv.

ALLEGRO ENRICO e dall’avv. Fioravante Carletti, presso il quale sono

elettivamente domiciliati in Roma in via Lucrezio Caro n. 62;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 23/43/07, depositata il 5 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” A.I. e B.I., soci della srl STAR con quote, rispettivamente, del 90 e del 10%, propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 23/43/07, depositata il 5 aprile 2007, che, rigettandone l’appello, ha ritenuto la legittimità degli avvisi di accertamento, ai fini dell’IRPEF, dei redditi di partecipazione di ciascuno alla detta compagine per l’anno 2001, emessi a seguito dell’accertamento, a carico della società, di ricavi non contabilizzati per quello stesso periodo d’imposta, sul rilievo che per le società a ristretta base partecipativa a carattere familiare opera la presunzione semplice di attribuzione prò quota ai soci degli utili sociali non contabilizzati. Il giudice d’appello ha altresì escluso che l’istanza di condono presentata dalla srl STAR ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, produca effetto nei confronti dei soci, che non avevano presentato alcuna istanza.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, e art. 2967 c.c., censurano come illegittimo il ricorso alla presunzione quando ad un maggior reddito accertato presuntivamente in capo ad una società di capitali a ristretta base partecipativa segua l’ulteriore presunzione di ripartizione di tale maggior reddito in capo ai soci, in mancanza di altri elementi, come ad esempio l’accertamento bancario; con il secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, si dolgono sia stato considerato legittimo l’avviso di accertamento ai soci di una società a responsabilità limitata, la quale per lo stesso periodo d’imposta abbia effettuato il condono tombale, quando l’accertamento a carico dei primi consista nella semplice trasposizione degli utili accertati in capo alla società in proporzione delle quote di partecipazione; con il terzo motivo denunciano violazione del principio di capacità contributiva e del divieto di duplicazione dell’imposta.

In ordine ai primi due motivi di ricorso si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione “prò quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria (nella specie, quattro soci). Tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente e non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti” (Cass. n. 20851 del 2005, n. 1924 del 2008).

Quanto al terzo motivo, questa Corte ha affermato che in terra di accertamento delle imposte sui redditi, l’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell’IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell’IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni, quale si censura la sentenza impugnata per avere escluso la soggezione ad imposta dei buoni postali fruttiferi e dei relativi interessi, che sarebbero invece assoggettati al regime di tassazione di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 (Cass. n. 8351 del 2002).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni scritte mentre i ricorrenti hanno depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, anzitutto rileva che, per evidente errore, nel testo della relazione sono presenti passi estranei al giudizio, e segnatamente:

“il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede”, e, più avanti, al penultimo paragrafo, “quale si censura la sentenza impugnata per avere escluso la soggezione ad imposta dei buoni postali fruttiferi e dei relativi interessi, che sarebbero invece assoggettati al regime di tassazione di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17”;

che il Collegio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.600, ivi compresi Euro 100 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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