Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10269 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 23220 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Cinara s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Cantillo Oreste e Cantillo Guglielmo per procura

speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma,

via Lungotevere dei Mellini, n. 17;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Basilicata n. 90/1/2012, depositata in data 13

luglio 2012;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 febbraio

2020 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

Che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: a seguito di un avviso di accertamento per mancato pagamento Iva, Irpeg e Irap, divenuto definitivo per mancata impugnazione, l’Agenzia delle entrate, a mezzo del concessionario per la riscossione, aveva notificato una successiva cartella di pagamento; la società aveva quindi proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Potenza, contestando l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento nonchè la decadenza dalla pretesa impositiva; il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: non poteva ritenersi che la dichiarazione effettuata in udienza dalla ricorrente potesse essere qualificata quale atto formale di proposizione della querela di falso circa l’attestazione, contenute nelle relate di notifica dell’atto, della inesistenza della sede della società, mancando gli elementi e le prove della falsità; nel merito, le attestazioni dei pubblici ufficiali, che avevano accertato l’inesistenza della sede sociale nel fabbricato ove si erano recati, erano assistite da fede privilegiata, sicchè solo mediante querela di falso si sarebbe potuto contestare la valenza probatoria di quanto da essi attestato;

avverso la pronuncia ha proposto ricorso la società contribuente affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 112, c.p.c., per non avere pronunciato sulla questione dell’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, nonostante le prove documentali prodotte nel corso del giudizio circa l’esistenza della sede della società e, quindi, sulla questione della sussistenza, nella fattispecie, di una irreperibilità relativa o assoluta della società;

il motivo è infondato;

il giudice del gravame ha escluso che l’accertata inesistenza della sede legale della società da parte dei pubblici ufficiali notificatori potesse essere contrastata dalla prova -documentale da essa offerta, avendo ritenuto necessaria, in tal caso, la presentazione della querela di falso;

la pronuncia ha, quindi, accolto il motivo di appello proposto dall’Agenzia delle entrate che aveva censurato la pronuncia di primo grado, evidenziando che nella fattispecie dopo che si era verificata la mancata notifica per irreperibilità del destinatario si era proceduto ex art. 145 c.p.c. a notifica a mezzo messo comunale. Quest’ultimo, rilevata l’inesistenza della sede legale della società, aveva provveduto alla pubblicazione all’albo pretorio;

in tal modo, la pronuncia ha, quindi, accertato che, attese le attestazioni dei pubblici ufficiali circa l’inesistenza della sede della società, doveva ritenersi fondato il motivo di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, dunque ha specificamente pronunciato sulla questione della regolarità della procedura di notifica seguita una volta accertata l’irreperibilità assoluta della società, sicchè non sussiste alcuna violazione dell’art. 112, c.p.c., per omessa pronuncia sulla questione in esame;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, e art. 57, per avere controparte proposto in sede di appello domande o eccezioni nuove consistenti nella contestazione relativa alla mancata presentazione da parte della società della querela di falso al fine di far venire meno la rilevanza probatoria delle attestazioni dei pubblici ufficiali notificatori, sicchè il giudice del gravame avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello;

il motivo è infondato;

la contestazione compiuta dall’Agenzia delle entrate in sede di appello era conseguenza della statuizione della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, in quanto eseguita a seguito della irreperibilità assoluta del destinatario, avendo ritenuto fondata la linea difensiva della società secondo cui l’attestazione del notificatore perdeva rilevanza probatoria dinanzi alla documentazione probatoria offerta;

sicchè4 la ragione di doglianza prospettata con il motivo di appello, diretta a far valere la valenza di prova privilegiata delle attestazioni del pubblico ufficiale in sede di verifica dell’esistenza della sede della società, con conseguente obbligo di presentazione della querela di falso, trova ragione non solo sulla affermazione, già prospettata in sede di controdeduzioni di primo grado, circa la regolarità della notifica, ma anche quale ulteriore argomentazione difensiva, prospettata in sede di appello, diretta a censurare l’argomento decisorio seguito dal giudice del gravame;

non correttamente, dunque, parte ricorrente argomenta in ordine alla novità della questione, essendo la stessa riconducibile nell’ambito del thema decidendum, come configuratosi alla luce delle ragioni difensive delle parti e della statuizione del giudice del gravame;

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, per avere ritenuto che la dichiarazione effettuata in udienza dalla contribuente non poteva essere qualificata quale formale presentazione della querela di falso;

evidenzia, in particolare, la ricorrente che, quando è proposta querela di falso in via incidentale, il giudice deve valutare la rilevanza e ammissibilità della proposizione della stessa autorizzandone la presentazione innanzi al giudice competente all’esito di un procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti che ne giustifichino la proposizione;

il motivo è infondato;

il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, prevede che il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione della controversia rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per la questione in materia di querela di falso, ed il successivo art. 39, prevede, inoltre, che il processo è sospeso quando è presentata querela di falso;

sicchè, le suddette previsioni normative escludono che il giudice tributario possa decidere incidentalmente la questione sulla querela di falso, dovendo, inoltre, sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione;

ne consegue, in primo luogo, che, per consentire al giudice tributario di valutare la “pertinenza” e la “rilevanza” della iniziativa processuale volta alla presentazione della querela di falso, il richiedente deve depositare presso il giudice tributario la querela di falso già presentata in sede civile o penale;

in secondo luogo, ove la parte abbia assolto al suddetto onere, anche nel processo tributario il relativo giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione; nella fattispecie, la parte non ha allegato di avere presentato, presso altro giudice la querela di falso, ma si è limitato a dichiarare, dinanzi al giudice tributario, che intende proporre dinanzi al giudice competente querela di falso civile relativamente al contenuto della relata di notifica dell’avviso di accertamento n. RG03030200373/2006;

in sostanza, la parte non aveva assolto all’onere di allegare, dinanzi al giudice tributario, l’effettiva presentazione della querela di falso presso il giudice competente, ma aveva unicamente manifestato l’intenzione della suddetta presentazione, sicchè correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che tale dichiarazione non potesse essere valutata quale “formale” presentazione della querela di falso, idonea, per i suoi effetti, a comportare la sospensione del giudizio tributario;

non sussiste, dunque, alcuna violazione di legge come prospettata dalla ricorrente;

con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per motivazione contraddittoria e insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella valutazione dell’istanza presentata in udienza quale querela di falso;

con il quinto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, e della L. n. 69 del 2009, art. 59, per non avere sospeso il giudizio in conseguenza della presentazione della querela di falso da parte della ricorrente;

le considerazioni espresse con riferimento al terzo motivo di censura hanno valore assorbente dei presenti motivi;

in conclusione, sono infondati il primo, secondo e terzo motivo, assorbiti il quarto e il quinto, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA