Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10269 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26436/2008 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

KEROS PRIVATE RELAX CLUB (ente associativo non commerciale),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio

dell’avvocato LO GIUDICE BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DI FIORE Michele, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 23.4.07, depositata il 13/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza n. 235 del 13/8/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Nola nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di rigetto dell’opposizione spiegata dall’ente KEROS PRIVATE RELAX CLUB in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di I.V.A., I.R.P.E.G. ed I.R.A.P. per l’anno d’imposta 2001.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunziano violazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Resiste con controricorso l’ente KEROS PRIVATE RELAX CLUB. Il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), il quesito recato dal motivo di ricorso risulta formulato in termini tali da non consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;

Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che esso debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr.

Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza sottacersi che nella specie i motivi risultano altresì formulati in violazione del principio di autosufficienza, laddove viene fatto richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., al “pagamento … della locazione dei campi da tennis e/o la partecipazione ai corsi di nuoto anche di soggetti non soci”, all'”avviso di accertamento”, alle “pag. 2 e 3 del P.V.C.”, alla “motivazione dell’Avviso di accertamento”, al “libro dei soci”, al libro paga e matricola, alla “documentazione extracontabile rinvenuta”, al “prezzo della vendita di cuffie (Euro 10,00) e delle ciabatte (Euro 8,00)”, agli “elenchi nominativi degli iscritti ai corsi di nuoto con il realtivo orario”, ai “foglietti che riportano i prezzi per il fitto dei campi di tennis e di calcetto”, a “n. 21 schede relative a programmi individuali di ginnastica con pesi ed attrezzi vari”) senza invero debitamente riportarli nel ricorso.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate da quanto osservato dal difensore dei ricorrenti nella memoria, sostanziantesi nell’idoneità del formulato quesito di diritto, laddove il medesimo risulta non recare invero l’indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui il giudice lo ha deciso e della diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, appalesandosi altresì formulato in termini generici ed astratti, privo pertanto di specifico riferimento alla fattispecie concreta in esame;

atteso che – come esposto nella relazione – la mancata osservanza dello schema di relativa redazione delineato da questa Corte in particolare v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36) rende nel caso il quesito inidoneo a consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;

Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass., 7/4/2009, n. 8463), di evincere in termini esaustivi i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;

Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360) e di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), non essendo d’altro canto l’art. 366 bis c.p.c., suscettibile di essere interpretato nel senso che il quesito di diritto possa (e a fortiori debba) esumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258);

considerato che l’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide invero anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463;

Cass. Sez. Un., 25/11/2008. n. 28054; Cass. Sez. Un., 30/10/2008, n. 26020), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444);

considerato ulteriormente che il 2 motivo di cui, come, indicato nella suindicata memoria, consta il ricorso, e con il quale viene denunziato vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si appalesa del pari inammissibile, in quanto in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il medesimo non reca la “chiara indicazione secondo cui essa deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.) delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza, laddove viene fatto riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito senza invero debitamente riportarli nel ricorso (es., alla “documentazione extracontabile … reperita presso la sede dell’impresa”; alla “contabilità”; alla “ispezione”, alla “documentazione non obbligatoria”, alla “documentazione ufficiale”);

considerato ulteriormente che i ricorrenti deducono invero questioni che non risultano nemmeno consentanee con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza (mancato assolvimento dell’onere della prova;

inidoneità degli “indizi esposti dall’ufficio” ad “assurgere a prova della esistenza di una attività commerciale”;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre a spese generali, contributo unificato ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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