Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10269 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10269 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza CO,! nzotivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

BONOTTO Cesare (BNT CSR 34D22 I107E) e BALDISSERI IVO (BLD
VIO 40M13 I107C), rappresentati e difesi, per procura
speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Francesco
Barilà e Mario Barilà, e domiciliati in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema
di cassazione;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso

cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Data pubblicazione: 12/05/2014

– controricorrente Tedtmr0
avverso il decreto della Corte d’appello difeatanialemesso
il 6 novembre 2012 e depositato il 15 novembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di

Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 26 giugno 2012
presso la Corte d’appello di Trento, Bonotto Cesare e
Baldisseri Ivo hanno chiesto la condanna del Ministero
della giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali
derivanti dalla irragionevole durata di un giudizio penale
svoltosi davanti agli uffici giudiziari di Padova e
archiviato dal Gip in data 21 novembre 2010 con
provvedimento mai comunicato e conosciuto dalle parti in
data 12 aprile 2012;
che l’adita Corte d’appello, ai sensi dell’art. 4
della legge n. 89 del 2001, dichiarava irricevibile per
tardività il ricorso proposto dagli indagati, sottoposti
ad indagine per i reati di associazione a delinquere e
falso ideologico, oltre ad illeciti doganali;
che Bonotto Cesare e Baldisseri Ivo hanno proposto
ricorso per la cassazione di questo decreto, affidato ad
un solo motivo;
che il Ministero della giustizia ha resistito con
controricorso.

consiglio del 18 marzo 2014 dal Presidente relatore Dott.

Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che deve preliminarmente rilevarsi che non è di

presenza del pubblico ministero atteso che in tema
intervento del P.M. nel giudizio civile di cassazione, per
effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 75 e 81 del
d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013,
n. 98, la partecipazione del P.M. alle udienze che si
tengono presso la sesta sezione non è più obbligatoria,
impregiudicata la facoltà del P.M. di intervenirvi, ai
sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., ove
ravvisi un pubblico interesse (Cass. n. 1089 del 2014);
che con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti
lamentano la violazione dell’art.4 della legge n. 89 del
2001, rilevando che il termine lungo per l’impugnazione
non poteva che decorrere dal momento della conoscenza
effettiva del provvedimento di archiviazione e non, come
erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, dal
deposito dello stesso, non essendone stata data
comunicazione agli indagati;
che il motivo è fondato;
che secondo consolidato orientamento di questa Corte,
in tema di equa riparazione per violazione del termine

3

ostacolo alla trattazione del procedimento la mancata

ragionevole di durata delle indagini preliminari svolte a
carico di un soggetto, concluse con provvedimento di
archiviazione, il termine di decadenza dal diritto di
proporre la domanda di equa riparazione, di cui all’art. 4

deposito della ordinanza di archiviazione – della quale
non è prevista alcuna comunicazione all’interessato (cfr.
art. 409, comma l, cod. proc. pen.) – ma dalla data della
conoscenza effettiva che costui ne abbia avuto (cfr. Cass.
n. 8856 del 2005; Cass. n. 6722 del 2008);
che, nella specie, gli odierni ricorrenti hanno
affermato di non aver mai ricevuto comunicazione del
decreto di archiviazione, ciò che è pienamente attendibile
avuto riguardo alla disciplina concernente il decreto di
archiviazione, che non prevede né comunicazione né
notificazione alla persona sottoposta ad indagini, con la
conseguenza che sarebbe spettato al controricorrente
addurre circostanze tali da far ragionevolmente presumere
la conoscenza del provvedimento nello stesso giorno della
sua pubblicazione (21 novembre 2010);
che il ricorso deve quindi essere accolto con
conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio,
per nuovo esame della domanda di equa riparazione, alla
Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, la

4

della legge n. 89 del 2001, decorre non già dalla data di

quale provvederà altresì alla regolamentazione delle spese
del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

impugnato e

accoglie

rinvia,

il ricorso,

cassa

il decreto

anche per le spese del giudizio di

legittimità, alla Corte di appello di Trento in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta sezione civile – 2 della Corte suprema di
cassazione, il 18 marzo 2014.

La Corte

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