Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10268 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 23086 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

M.P., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasini Mario e

Scalone Lucia P. per procura speciale in calce al ricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo, n. 162,

presso lo studio di quest’ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n.

49/64/2013, depositata in data 5 marzo 2013;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 febbraio

2020 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

Che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a M.P. gli avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2004 e 2005, con i quali aveva determinato il reddito del contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38; avverso i suddetti atti impositivi il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, ritenendo corretta l’utilizzo al caso di specie dell’accertamento sintetico e i idonei gli elementi presuntivi posti dall’amministrazione finanziaria a fondamento della pretesa;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso il contribuente affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con atto depositato il 20 gennaio 2020, notificato all’Agenzia delle entrate il 16 gennaio 2020, parte ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso, avendo presentato, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, istanza di definizione agevolata anche relativamente alla pretesa oggetto del giudizio;

occorre, quindi, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., dichiarare l’estinzione del giudizio, compensando le spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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