Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10268 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10268
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ ENERGY SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 184/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 25.6.07, depositata il 13/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 13/9/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Albano Laziale nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente societa’ ENERGY s.r.l. in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di I.V.A., I.R.P.E.G. ed I.R.A.P. per l’anno d’imposta 1998.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per Cassazione, affidato a 4 motivi.
L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
Con il 1 MOTIVO la ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, art. 36, comma 1, n. 4, art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il motivo dovra’ essere accolto, in quanto si appalesa fondato.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimita’ che la sentenza e’ nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (da ultimo v. Cass., 8/1/2009, n. 161).
Orbene, laddove risulta affermato che L’appello non appare meritevole di accoglimento. Le considerazioni esposte nell’atto impugnato non sono suscettibili di travolgere le conclusioni cui e’ pervenuto il Giudice di primo grado allorche’ sostiene che l’attivita’ della ripresa dei maggiori ricavi non e’ fondata su elementi certi.
Legittima, invece, appare la motivazione dell’accertamento, effettuata per relationem, come ormai ammesso da una consolidata giurisprudenza della circolare costituiscono un’indicazione e non un’imposizione di conformarsi. Cio’ non toglie che il dosaggio delle bevande applicato e’ arbitrario in mancanza di riferimenti obiettivi come rilevato dalla CTP. Restano ingiustificate le rilevazioni dei ricavi per gli anni 1998, 1999 e 2000, per cui con il metodo applicato, mentre per il 1998 si accertano in modo sensibile maggiori ricavi, per gli anni successivi in misura minore, in modo altrettanto notevole. In ordine alla rettifica delle dichiarazioni non ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40 in quanto nulla e’ stato eccepito in proposito dall’Ufficio dalla lettera “a” alla “d”, del citato art. 40. Non appare, pertanto, congruo il riferimento all’inattendibilita’ delle scritture contabili. Stante l’inesistenza di irregolarita’ nella tenuta della contabilita’, l’Ufficio deve provare e non presumere le irregolarita’ sostanziali. Improprio il richiamo al D.P.R. n. 441 del 1997, perche’ tale normativa disciplina merci o beni acquistati ma non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attivita’, il suindicato principio appare invero disatteso dal giudice dell’appello.
Dell’impugnata sentenza – assorbiti i restanti motivi (con i quali si denunziano vizi di violazione di norme di diritto e vizi di motivazione) s’imporra’ pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, perche’ facendo del medesimo applicazione proceda a nuovo esame”;
atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che le parti non hanno presentato memoria ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che deve essere pertanto accolto il 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, facendo applicazione del principio richiamato nella relazione, procedera’ a nuovo esame, e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
LA CORTE Accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010