Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10268 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017),  n. 10268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22122/2012 R.G. proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato Via Ofanto n. 18,

presso lo Studio dell’Avv. Antonia Antezza, rappresentato e difeso

dall’Avv. Maddalena Merafina, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 70/11/11, depositata il 30 giugno 2011;

Udita la relazione svolta nella udienza camerale dell’11 aprile 2017

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con l’impugnata sentenza n. 70/11/11 depositata il 30 giugno 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia confermava la decisione n. 54/02/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che aveva dichiarato inammissibili perchè tardivamente proposti i riuniti ricorsi promossi da S.F. contro due avvisi di accertamento IVA IRPEF IRAP 2001 2002 basati sull’applicazione dello studio di settore di appartenenza. Peraltro la CTR – ritenuto comunque di dover “entrare nel merito della controversia” – rigettava i ridetti ricorsi perchè infondati.

2. In particolare la CTR respingeva la preliminare eccezione del contribuente – che aveva dedotto la nullità della notifica degli impugnati avvisi avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per non aver ricevuto la raccomandata contenente la notizia di avvenuto deposito della copia degli stessi presso la casa comunale statuendo che la raccomandata era stata spedita il 30 dicembre 2008 “di talchè la notifica si era perfezionata il 7/01/2009 o il 9/01/2009 con la conseguenza che il ricorso presentato in data 31/03/2009 era tardivo”.

3. Il contribuente ricorreva per due motivi, anche illustrati da memoria, ai quali resisteva l’Agenzia delle Entrate, dapprima fondatamente addebitando alla CTR di aver confuso la notifica degli avvisi, pacificamente avvenuta per temporanea sua assenza ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con quella diversa prevista per l’irreperibilità assoluta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) laddove in effetti è stabilito si perfezioni semplicemente decorsi otto giorni dall’affissione nell’albo comunale, cosicchè la CTR avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica degli avvisi in mancanza di produzione delle ricevute di spedizione delle raccomandate contenenti la notizia di avvenuto deposito presso la casa comunale, circostanza quest’ultima che invero risulta essere stata ammessa dallo stesso ufficio nei trascritti atti (Cass. sez. trib. n. 2598 del 2014; Cass. sez. trib. n. 21132 del 2009).

4. L’altro motivo con il quale il contribuente censura il rigetto nel merito dei due ricorsi è inammissibile, ciò alla luce della costante giurisprudenza della Corte per cui con la declaratoria di inammissibilità del ricorso il giudice perde la potestas iudicandi, con la conseguente mancanza di interesse della parte ad impugnare la statuizione di merito (Cass. sez. un. n. 24469 del 2013; Cass. sez. trib. n. 27049 del 2014).

5. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti, per es. in ordine alla eccepita decadenza dell’ufficio dal potere impositivo nonostante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. della nullità delle notifiche degli avvisi a seguito di costituzione (Cass. sez. trib. n. 11720 del 2016; Cass. sez. trib. n. 2197 del 2015).

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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