Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10268 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10268 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 29621-2011 proposto da:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA CAVALIERI DELL’APPIA
ANTICA 97151170582, in persona del Presidente pro-tempore Sig.
SANDRO BERNARDINI, e SANDRO BERNARDINI, in proprio,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GIUSEPPE
GUATTANI 14/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
PESIRI, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 20/05/2015

DI NICOLANTONIO FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI LINCEI 30, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
PAOLO DE NEGRI, che lo rappresenta e difende giusta procura a
margine del controricorso;

ROMA, -VIA DEI LINCEI 30, presso il suo studio, rappresentato e
difeso da sà” medesimo;

– controricorrenti nonchè contro
SASA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 2981/2011 della CORTE D’APPF.T1.0 di
ROMA, depositata il 06/07/2011 R.G.N. 8238/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato MICHELE PESIRI;
udito l’Avvocato GIORGIO PAOLO DE NEGRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del primo motivo
di ricorso, accoglimento del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2005, decidendo sulla domanda di risarcimento danni
proposta da Di Nicolantonio Fabio nei confronti dell’Associazione
Sportiva Cavalieri dell’Appia Antica e di Bernardini Sandro in proprio
per le lesioni riportate dall’attore a seguito di un sinistro occorso in
Roma in data 4 settembre 1999 quando, recatosi presso il maneggio
Cavalieri dell’Appia antica per prendere una lezione di equitazione, era
stato invitato dal titolare Bernardini a seguirlo a cavallo fuori dal
Ric. 2011 n. 29621
-2-

DE NEGRI GIORGIO PAOLO, elettivamente domiciliato in

maneggio, lungo uno sterrato dove era caduto rovinosamente a terra, il
Tribunale di Roma riteneva che la caduta era imputabile al non
corretto posizionamento dell’attrezzatura (sella e staffa) e che la
responsabilità civile andasse ascritta all’associazione sportiva e al
Bernardini quale istruttore e titolare della medesima associazione, ai

Bernardini in solido al pagamento di curo C 93.743,66 in favore di Di
Nicolantonio, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
dichiarava inammissibile la domanda di garanzia proposta
dall’associazione nei confronti di SASA S.p.A. per difetto,

nella

procura rilasciata al difensore dell’associazione, del conferimento dei
poteri di chiamare in causa un terzo.
Avverso tale decisione l’Associazione Sportiva Cavalieri dell’Appia
Antica e Bernardini Sandro in proprio proponevano appello chiedendo
il rigetto della domanda avanzata dall’attore e, in via subordinata, la
manleva da parte della predetta compagnia assicuratrice.
Il Di Nicolantonio chiedeva il rigetto del gravame e la compagnia
assicuratrice già indicata eccepiva l’improcedibilità dell’appello, la sua
infondatezza e, comunque, l’inesistenza e la sospensione della garanzia
assicurativa nonché la prescrizione annuale dei diritti assicurativi ai
sensi dell’art. 2952 c.c..
Reputando che, in fatto, non fosse stato dimostrato l’incarico per una
lezione di equitazione ma che fossero stati tuttavia riconosciuti dal
Bernardini il noleggio del cavallo, con la relativa attrezzatura per
cavalcare presso il maneggio dell’associazione sportiva ed il ruolo di
guida ed accompagnatore assunto dal medesimo Bernardini e che fosse
pacifico che il Di Nicolantonio si era recato per la prima volta presso il
maneggio, era stato guidato fuori dallo stesso ed era caduto durante
l’andatura al galoppo del cavallo che era stata attivata, con un urlo,
Ric. 2011 n. 29621
-3-

sensi dell’art. 2052 c.c.; condannava la predetta associazione e il

proprio dal Bernardini, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 6
luglio 2011, riteneva, alla stregua delle ricordate circostanze, che
l’attività di noleggio di cavalli e di guida dei relativi clienti era
configurabile come attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., in

esperienza e capacità, al di fuori dell’area attrezzata a maneggio e senza
limiti nella tipologia di andatura.
Affermava la Corte territoriale che, essendo indubbio il nesso di
causalità tra l’attività ippica e le lesioni personali patite dal Di
Nicolantonio, la responsabilità dell’Associazione sportiva e del
Bernarclini conseguiva al mancato assolvimento, da parte di essi,
dell’onere della prova liberatoria di cui all’art. 2050 c.c.; reputava
inoltre ammissibile la chiamata in causa del terzo in quanto l’espressa
formulazione in comparsa di risposta della volontà di convenire il
garante in giudizio, con la relativa istanza di autorizzazione alla
citazione, induceva a ritenere che la procura a margine della stessa
comparsa fosse implicitamente conferita anche per la domanda di
garanzia che tuttavia non accoglieva, in quanto, nonostante le
contestazioni sollevate in primo grado dalla SASA Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.A. in ordine all’esistenza e all’operatività della
copertura assicurativa, gli appellanti si erano limitati ad argomentare in
rito l’ammissibilità della domanda ma non avevano allegato alcunché in
ordine al rapporto assicurativo e agli elementi costitutivi dell’invocato
diritto di manleva.
La Corte di appello di Roma, quindi, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Roma, rigettava la domanda di manleva proposta
dall’Associazione sportiva e dal Bernardini nei confronti di SASA
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., confermava nel resto l’appellata
sentenza e condannava gli appellanti al rimborso delle spese
Ric. 2011 n. 29621
-4-

quanto svolta nei confronti di soggetti dei quali si ignorava l’effettiva

processuali in favore di Fabio Di Nicolantonio e di SASA
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con distrazione in favore

dell’avv. De Negri, antistatario
Avverso la sentenza della Corte di merito l’Associazione Sportiva
Cavalieri dell’Appia Antica e Bernardini Sandro in proprio hanno

due motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi il Di Nicolantonio e l’avv.
Giogio Paolo De Negri.
L’intimata SASA Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. non ha svolto
attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto nei confronti dell’avv. Giorgio Paolo De Negri
va dichiarato inammissibile alla luce del principio, già affermato da
questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui il
procuratore dis trattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con
il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono
specificamente e direttamente tale capo; egli pertanto è legittimato —
sia attivamente che passivamente – a partecipare in proprio al giudizio
di impugnazione soltanto se, con il gravarne, si attacca il capo di
pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale
censura (Cass. 12 gennaio 2006, n. 412; Cass. 30 luglio 2007, n. 14637;
v. anche Cass. 15 aprile 2010, n. 9062).
,

Ne consegue che allorché l’impugnazione riguardi invece l’adeguatezza
della liquidazione delle spese o, come nella specie, il merito della
controversia, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte
rappresentata.
2. Passando all’esame del ricorso così come proposto nei confronti
delle altre parti in causa, si osserva quanto segue.
Ric. 2011 n. 29621
-5-

proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di

3. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 2050 c.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.) ed insufficiente motivazione in
ordine primi due motivi di appello (att. 360 n. 5 c.p.c.).
Assumono i ricorrenti che il giudice d’appello non solo avrebbe
erroneamente applicato l’art. 2050 c.c. ma non avrebbe neppure

pericolosità dell’attività svolta dal Bernardini nei confronti del Di
Nicolantonio. Sostengono i predetti che l’attività di noleggio e di guida
svolta dal Bernardini non fosse di per sé un’attività pericolosa e
nessuna responsabilità fosse imputabile al ricorrente, dalla cui
disponibilità sia l’animale che le attrezzature erano fuoriuscite nel
momento in cui ne aveva preso possesso il Di Nicolantonio, il quale
aveva dichiarato di essere un cavaliere di esperienza, aveva
dimostratosi all’interno e fuori del maneggio di avere una buona
dimestichezza con l’animale nonché di riuscire a gestirlo
adeguatamente.
3.1. 11 motivo è infondato.
Va, anzitutto osservato che costituiscono attività pericolose ai sensi
dell’art. 2050 cc. non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di
pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la
loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate,
comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la
loro spiccata potenzialità offensiva.
,
.

L’accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente
qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno
essere considerata tale ai sensi dell’art. 2050 c.c. implica un
accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice del merito,
come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e
logicamente motivato (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1195; v. pure Cass. 30
Ric. 2011 n. 29621
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validamente e congruamente motivato in merito alla ritenuta

ottobre 2002, n. 15288, peraltro richiamata dagli stessi ricorrenti, e
Cass. 29 maggio 1998, n. 5341).
Inoltre/ ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 2050 cc. il
giudizio di pericolosità eventuale dell’attività deve essere dato secondo
una prognosi postuma sulla base dell’esame delle circostanze di fatto

aprile 1999, n. 3471; Cass. 30.8.1995, n. 9205).
Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di
tali principi e con motivazione immune da censure rilevabili in questa
sede di legittimità ha ritenuto che nel caso concreto l’attività di
noleggio di cavalli e di guida del cliente fosse configurabile come
attività pericolosa ex art. 2050 c.c., in quanto svolta nei riguardi di
soggetto del quale si ignorava l’effettiva esperienza e capacità, al di
fuori dell’area attrezzata a maneggio e senza limiti nella tipologia,
atteso che era pacifico che il Di Nicolantonio si era recato per la prima
volta presso quel maneggio, era stato guidato fuori dallo stesso ed era
caduto durante l’andatura al galoppo del cavallo che era stata
“attivata”, con un urlo proprio da Bernatdini.
4. Con il secondo motivo, rubricato “insufficiente motivazione in
merito al rigetto della domanda di garanzia”, i ricorrenti censurano la
sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito, pur ritenendo
ammissibile la chiamata del terzo, ha rigettato la domanda di garanzia
proposta nei confronti della società assicuratrice per non aver gli
appellanti allegato alcunché in relazione al rapporto assicurativo e agli
elementi costitutivi dell’invocato diritto alla manleva, senza supportare
tale rigetto con motivazione sufficiente, evidenziando di aver
argomentato in replica alle eccezioni sollevate dalla società assicuratrice
e di aver allegato alle note di replica l’intero fascicolo del primo grado.

Ric, 2011 n. 29621
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che si presentavano al momento dell’esercizio dell’attività (Cass. 9

4.1. Il motivo va disatteso per difetto di autosufficienza, non avendo i
ricorrenti riportato il testo integrale della documentazione richiamata
nel mezzo all’esame (in particolare missiva del 15 febbraio 2000,
documentazione – non meglio precisata — inerente all’afftliazione
dell’Associazione ricorrente alla F.I.T.E.C., distinta di versamento

Ed invero questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui
il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione
su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione
di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di
indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il
contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal
giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di
consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti
da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio
dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in
grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle
cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ex

plurimis, Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915).
5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti
dell’avv. Giorgio Paolo De Negri e va rigettato nei confronti delle altre
parti.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi é luogo a
provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata società
assicuratrice, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa
sede.
Le spese liquidate in favore di Di Nicolantonio Fabio vanno distratte
in favore del difensore antidpatario dello stesso, avv. Giorgio Paolo
Ric. 2011 n. 29621

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bancario, lettera della predetta Federazione).

De Negri, mentre non va disposta la chiesta distrazione in favore del
suo difensore proposta dal De Negri quale controricorrente, essendo
quest’ultimo rappresentato e difeso da sé medesimo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’avv.

parti; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore
dei controticorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida, in favore di ciascuno di essi, in complessivi euro 8.200,00, di
cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per
legge; dispone la distrazione delle spese liquidate in favore del
controricorrente Di Nicolantonio Fabio in favore dell’avv. Giorio
Paolo De Negri, anticipatati°.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte S re a di Cassazione, il 18 febbraio 2015.

Giorgio Paolo De Negri e rigetta lo stesso nei confronti delle altre

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