Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10267 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017),  n. 10267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16303/2012 R.G. proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberto

Caroncini n. 51, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Persico, che lo

rappresentata e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 550/14/11, depositata il 12 luglio 2011;

Udita la relazione svolta nella udienza camerale dell’11 aprile 2017

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con l’impugnata sentenza n. 550/14/11 depositata il 12 luglio 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pronunciando sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, in riforma della decisione n. 16/39/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, respingeva il ricorso promosso da R.R. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) IVA IRPEF IRAP 2003, fondato sullo studio di settore di appartenenza e con il quale avviso venivano recuperati a tassazione maggiori ricavi.

2. Secondo la CTR l’impugnato avviso doveva essere confermato perchè era da ritenersi irrilevante che il contribuente si fosse trasferito a Roma da soli cinque anni, perchè dell’allegata malattia l’ufficio aveva in effetti tenuto conto riducendo l’imponibile, perchè non era stato dimostrato che la ridetta malattia avesse comportato più severe perdite di guadagno, ciò anche tenuto conto che il contribuente aveva scelto di restare contumace nel giudizio d’appello, senza quindi produrre p.es. documenti a sostegno di quanto affermato.

2. La contribuente ricorreva sulla base di due motivi, anche illustrati da memoria, deducendo violazione di legge:

– sia per aver la CTR “invertito” l’onere della prova con violazione dell’art. 2697 c.c., ma all’evidenza infondatamente atteso che la CTR ha soltanto ritenuto che il contribuente non avesse dato una prova idonea a superare la presunzione derivata dalla applicazione dello studio di settore (Cass. sez. trib. n. 14288 del 2016; Cass. sez. trib. n. 3415 del 2015);

– sia per aver la CTR tratto dalla contumacia in grado d’appello elementi di prova sfavorevoli, quando invece in realtà il giudice regionale ha nella sostanza semplicemente osservato che la contumacia non aveva consentito al contribuente la dimostrazione di imponibili inferiori a quelli accertati, con il conseguente oggettivo “rafforzamento” delle tesi dell’ufficio.

3. In mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese.

PQM

la corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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