Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10266 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 4713 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

Cronostamp s.r.l., in concordato preventivo, in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Cappa e

Francesco Massimo Candreva per procura speciale a margine del

controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, n.

119, presso lo studio di quest’ultimo difensore;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, n. 50/26/2012, depositata in data 27 giugno

2012;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 febbraio

2020 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Cronostamp s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2005, per quanto ancora di interesse, aveva contestato la vendita di merce senza emissione di fatture, in quanto le rimanenze finali relative all’anno 2004, poi riportate quale rimanenze iniziali per l’anno 2005, non trovavano supporto giustificativo nella documentazione prodotta, in particolare le fatture esibite dalla società riguardavano vendite per ordinativi temporalmente successivi alla data di formazione delle rimanenze, quindi non potevano essere riferibili alla suddetta merce; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, limitando la legittimità dell’atto impositivo alla sola pretesa concernente la vendita senza fattura; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello principale e l’Agenzia delle entrate appello incidentale;

la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto sia l’appello principale che quello incidentale, in particolare, per quanto di interesse, ha ritenuto che la pretesa dell’amministrazione finanziaria si fondava su aspetti meramente formali, di per sè non idonei all’accertamento dell’evasione;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso, illustrato con successiva memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione dell’art. 2697, c.c., per avere ritenuta non fondata la pretesa dell’amministrazione finanziaria pur avendo rilevato l’insufficienza probatoria della documentazione della società contribuente in ordine alla riferibilità delle fatture alle rimanenze iniziali di magazzino, ponendo, in tal modo, l’onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria;

il motivo è infondato;

questa Corte (Cass. civ., 29 maggio 2018, n. 13395) ha più volte precisato che la violazione del precetto di cui all’art. 2697, c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

il motivo di ricorso in esame, in realtà, non illustra nè specifica su quali presupposti si fondava la corretta ripartizione dell’onere probatorio in relazione alla specifica fattispecie al fine di consentire a questa Corte di apprezzare sotto quale profilo sussista la ritenuta alterazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova;

invero, viene evidenziato che, avendo la pronuncia censurata rilevate sia la carenza documentale che l’approssimazione contabile-amministrativa della società, tale circostanza avrebbe dovuto condurre a ritenere fondata la pretesa dell’amministrazione finanziaria dell’evasione;

questi profili, tuttavia, attengono al piano della valutazione delle prove, non anche a quello, diverso e distinto, della ripartizione dell’onere probatorio, che presuppone l’esatta identificazione del fatto costitutivo della pretesa e, correlativamente, del soggetto a carico del quale è posto l’onere di fornire gli elementi di prova necessari;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella riferibilità delle fatture alle rimanenze iniziali di magazzino;

in particolare, parte ricorrente evidenzia la contraddittorietà della pronuncia per avere, da un lato, ritenuto inattendibile la documentazione prodotta dalla società e, dall’altro, accolto comunque l’appello, nonchè l’insufficienza della motivazione, non avendo esplicitato sulla base di quali elementi l’avviso di accertamento non era legittimo;

il motivo è infondato;

la sentenza censurata si struttura secondo due passaggi argomentativi;

in primo luogo, vi è un passaggio motivazionale che attiene, in realtà, ad un profilo meramente ricostruttivo degli elementi sulla cui base l’amministrazione finanziaria aveva ritenuto di dovere prospettare la pretesa, consistenti in una approssimazione contabile amministrativa che aveva indotto i verificatori ad escludere che le fatture prodotte dalla contribuente potessero essere riferibili alle rimanenze iniziali dell’anno 2005, pervenendo cosi a considerare cessioni in evasione le relative lavorazioni;

in secondo luogo, vi è l’ulteriore passaggio motivazionale nel quale risiede il nucleo decisorio della pronuncia in esame, in quanto attiene al profilo valutativo degli elementi presuntivi prospettati dall’amministrazione finanziaria, avendo il giudice del gravame ritenuto che la pretesa dell’amministrazione finanziaria non fosse legittima, in quanto fondata su ragioni meramente formali, di per sè non idonee all’accertamento della vendita della merce senza fattura;

sicchè, procedendo sulla base di tale prospettiva, deve ritenersi che il giudice del gravame, differentemente da quanto ritenuto da parte ricorrente, ha espresso una propria valutazione in ordine alla insufficienza probatoria degli elementi presuntivi addotti dall’amministrazione finanziaria a supporto della propria pretesa, precisando che, dinanzi al quadro formale prospettato dalla società contribuente, consistente nell’esibizione delle fatture riferibili alle rimanenze di magazzini al fine di giustificare la movimentazione operata, la stessa era onerata di produrre elementi di prova idonei a superare la postulazione della società di riferibilità della documentazione alle merci;

la pronuncia in esame, dunque, si è espressa in termini non contraddittori ed ha, peraltro, sufficientemente illustrato il ragionamento logico seguito al fine di pervenire alla considerazione finale della illegittimità della pretesa;

in conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 maggio 2020

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