Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10266 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017),  n. 10266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9283/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CAR CENTER S.A.S. DI A.F. & C., in persona del suo

legale rappresentante M.D., rappresentata e difesa,

dall’Avv. Alessandro Pianigiani, elettivamente domiciliata in Roma,

Lungotevere Flaminio n. 48, presso lo Studio dell’Avv. Luca

Fratello, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 21/17/11, depositata il 17 febbraio 2011;

Udita la relazione svolta nella udienza camerale dell’11 aprile 2017

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con l’impugnata sentenza n. 21/17/11 depositata il 17 febbraio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la decisione n. 33/03/08della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto che aveva accolto il ricorso promosso da Car Center S.a.s. di A.F. & C. contro l’avviso n. (OMISSIS), con il quale veniva recuperata IVA 2003 ritenuta indebitamente detratta in relazione ad una porzione di immobile in cat. A abitativa destinata a “guardiania” – e compresa in un unico stabile costruito dalla contribuente e destinato per il resto ad attività produttiva, con conseguente attribuzione della cat. D nonchè veniva recuperato un maggiore imponibile sia in relazione al non riconoscimento della quota di ammortamento della porzione di immobile destinato a “guardiania”, sia in relazione al non riconoscimento dell’ammortamento del terreno sul quale insisteva l’intero edificio e sia infine in relazione alla ripresa fondata sul “ricarico da applicare agli acquisti dei pezzi di ricambio” e sulle “ore lavorate dal personale”.

2. La CTR giustificava la decisione perchè riteneva:

a) che la previsione contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis1, lett. d) – che non ammette la detrazione IVA per i fabbricati o porzioni di fabbricato acquistati aventi destinazione abitativa – non era d’impedimento alla detrazione in quanto “l’alloggio costituiva un unico blocco con il capannone che è bene strumentale per l’esercizio dell’impresa classificato in cat. D”;

b) che la quota di ammortamento relativa alla “guardiania” doveva essere riconosciuta per la sua “qualificazione di bene strumentale”, che doveva essere riconosciuta anche la quota di ammortamento relativa al terreno perchè costituiva “un unico cespite con il fabbricato sovrastante”;

c) che, con riguardo alla merce venduta, i ricavi erano stati presunti “in base ad un campione di cui era sconosciuta la rappresentatività e facendo uso della media aritmetica semplice anzichè di quella ponderata”; e infine che i maggiori ricavi presunti sulla base della prestazione di mano d’opera erano stati determinati “in modo approssimativo ed in mancanza di contraddittorio con la società contribuente”.

3. L’ufficio ricorreva sulla base di cinque motivi, il secondo dei quali fondato e assorbente il primo, atteso che la CTR è in effetti incorsa nella violazione del cit. D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis1, lett. d) che, come già ha avuto modo di chiarire questa Corte, deve essere interpretato nel senso del carattere “oggettivo” della previsione del divieto di detrazione IVA per i fabbricati o per le porzioni di fabbricato con destinazione abitativa cat. A, trattandosi di una condizione che si aggiunge a quella della inerenza, con la quale perciò non deve essere confusa (Cass. sez. trib. n. 6883 del 2016). E con l’ulteriore precisazione, nella concreta fattispecie indispensabile, che deve ritenersi irrilevante che l’immobile dedotto in lite sia stato costruito, piuttosto che acquistato come ad verba soltanto stabilisce il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis1, lett. d) in quanto che la previsione del divieto di detrazione in caso di acquisto di un immobile con destinazione abitativa deve per forza comprendere anche la sua costruzione per l’evidente ragione che pure quest’ultima si risolve in un acquisto d’immobile.

4. Anche il terzo motivo è fondato, atteso che la CTR è incorsa nella denunciata violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art 67 applicabile ratione temporis che, come l’attuale D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, comma 1, ammetteva l’ammortamento solo di beni strumentali alla produzione, escludendo pertanto i terreni che in genere non hanno la caratteristica di essere consumabili e deperibili, tranne forse che in ipotesi del tutto eccezionali, nelle quali comunque non rientra la concreta fattispecie all’esame, in cui in effetti i ridetti terreni potrebbero venire sottratti alla loro naturale destinazione per divenire beni anch’essi consumabili e strumentali alla produzione (il dibattito, che come ricordato è qui irrilevante per le pacifiche caratteristiche di “inconsumabilità” del terreno sul quale insiste l’immobile, si è in Corte sviluppato con solo riguardo ai terreni sui quali insistono impianti di distribuzione di carburanti, Cass. sez. trib. n. 9068 del 2015; Cass. sez. trib. n. 16690 del 2013; Cass. sez. trib. n. 9497 del 2008).

5. Il quarto motivo, con il quale viene lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c. addebitando alla CTR di aver accolto il ricorso della contribuente “in merito alla ricostruzione induttiva” sulla base di “presunte irregolarità” della procedura di accertamento che “non avevano costituito oggetto di contenzioso”, sul piano dell’autosufficienza indicate “nella insufficienza della media aritmetica”, nonchè nella “mancanza di contraddittorio”, è fondato solo con riferimento al difetto di contraddittorio, mai in effetti eccepito dalla contribuente, mentre è infondato con riguardo al merito avendo la contribuente provveduto a contestare in modo ampio la correttezza della “ricostruzione” analitico induttiva.

6. E’ infine fondato il quinto motivo atteso che, in relazione alla affermazione contenuta nell’avviso, secondo cui l’ufficio avrebbe utilizzato una “media ponderata”, la CTR non ha in alcun modo spiegato l’apodittica affermazione per cui invece la media di ricalcolo dell’ufficio sarebbe stata meramente matematica, incorrendo così nel denunciato vizio di motivazione censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis.

7. Si dà atto che la contribuente ha depositato memoria.

8. Alla cassazione della sentenza deve seguire quindi il giudizio di rinvio, per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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