Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10266 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10266 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 19411-2011 proposto da:
NANNI NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PAOLO EMILIO 71, presso lo studio dell’avvocato ANGELO
ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO
MARCHETI I giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
DOVI’ MARIA e DEL PIZZO GASPARE elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO FIORELLI, che li rappresenta e difende

Data pubblicazione: 20/05/2015

unitamente all’avvocato MARCO TOSCHI giusta procura in calce al
controricorso;

– concoricortenti avverso la sentenza n. 2443/2010 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato ANGELO ROMANO per delega;
udito l’Avvocato STEFANO FIORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RICCARDO FUZIO che ha concluso per raccoglimento del quarto
motivo di ricorso e il rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2003, Dovì Maria e
Del Pizzo Gaspare, operatori di Polizia stradale, convenivano in
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Bologna, Bicchecchi Simona e
Nanni Nicola per sentirli condannale al risarcimento di tutti i danni
morali subiti per le offese rivolte da questi ultimi nei confronti degli
attori in occasione di un controllo di polizia.
Si costituiva la Bicchecchi che, a seguito di un accordo transattivo con
gli attori, veniva estromessa dalla causa.
Non si costituiva il Nanni che era dichiarato contumace.
Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza del 30 maggio 2006,
rigettava la domanda, poiché manifestamente infondata, non essendo
stato provato il fatto illecito invocato dagli attori.
Avverso la sentenza di primo grado Davi Maria e Del Pizzo Gaspare
proponevano gravame.

Ric. 2011 n. 19411
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depositata il 10/09/2010 R.G.N. 6420/2007;

Si costituiva in giudizio Nanni Nicola chiedendo il rigetto
dell’impugnazione.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 10 settembre 2010,
accoglieva l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava
Nanni Nicola al pagamento, in favore di ciascuno dei due appellanti,

Il Nanni ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna, sulla base di quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso la Dovì e il Del Pizzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e art. 360 n.3) c.p.c.”.
Il ricorrente deduce che il giudice di appello avrebbe applicato in
modo distorto o, comunque, violato i suddetti articoli, non avendo
indicato i fatti posti a fondamento della sua decisione, né le prove da
cui risulterebbe l’effettivo verificarsi di tali fatti.
Inoltre sostiene il Nanni di aver, nella propria comparsa di costituzione
e risposta in appello, contestato di aver mai proferito le frasi riportate
dagli attori sicché non si comprenderebbe come il Tribunale possa aver
sostenuto che l’appellato non abbia contestato i fatti che gli venivano
addebitati.
2. Con il secondo motivo, deducendo “insufficienza e contraddittoria
motivazione in punto di ricostruzione del fatto e dell’iter decisionale ex
art. 360 n. 5 c.p.c.”, il Nanni sostiene che il Tribunale di Bologna non
avrebbe indicato le ragioni di fatto e gli elementi probatori posti alla
base del ragionamento che ha determinato la decisione della causa.
3. I primi due motivi che, stante la loro stretta connessione, come
evidenziato dallo stesso ricorrente, possono essere esaminati
congiuntamente, vanno dis attesi.
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della somma di € 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi.

Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, dal cui
orientamento sul punto in questione non vi è motivo di discostarsi in
questa sede, in tema di valutazione delle risultanze istruttorie, in base al
principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli arti.
115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei

c.p.c. (v. tra le altre, Cass. 20 giugno 2007, 14267).
Va inoltre evidenziato che il vizio di motivazione che giustifica la
cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo
presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire
l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione
impugnata, restando escluso che la parte possa fax valere il contrasto
della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e
l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato
difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. 26
gennaio 2007, n. 1754).
Nella specie il Tribunale, con motivazione congrua e priva di
contraddizioni – peraltro neppure specificamente poste in rilievo dal
ricorrente con la trascrizione di proposizioni della sentenza ritenute tra
loro inconciliabili o tali da elidersi a vicenda (Cass. 2 marzo 2012, n.
3248) -, ha vagliato le risultanze processuali nel loro complesso,
evidenziando quelle poste a fondamento del suo convincimento, con
riferimento in particolare, tra l’altro, alla linea difensiva assunta
dall’attuale ricorrente che esamina dettagliatamente e che ha,
chiaramente, seppur implicitamente, ritenuto incompatibile con la
generica contestazione di cui alla frase, estrapolata dal contesto,
riportata dal Nanni in ricorso, e comunque con la negazione di aver
pronunciato le parole ritenute da quel giudice (v. sentenza p. 3)
“apertamente irriguardose” nei confronti degli attuali controricorrenti
Ric. 2011 n. 19411
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limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5,

”ed offensive nei confronti della Divinità” – parole, che come lo stesso
ricorrente a p. 21 del ricorso ricorda, il Giudice di pace aveva ritenuto,
sulla scorta dell’espleta.ta prova testimoniale, effettivamente proferite
dal Nanni – e ha indicato gli elementi su cui ha fondato il suo
convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi.

revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito,
ovvero ad una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla
natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.
4. Con il terzo motivo si lamenta “Violazione degli artt. 2059 c.c. e 594
c.p. ex art. 360 n. 3) c.p.c.”
Il ricorrente assume che, pur a voler ritenere che il Tribunale
bolognese abbia voluto far riferimento, nella sua motivazione, ai fatti
che il primo giudice aveva ritenuto provati, la sentenza sarebbe
comunque viziata per violazione di legge in relazione al disposto delle
norme richiamate nella rubrica del mezzo all’esame, atteso che le frasi
“incriminate” non potrebbero, a suo avviso, integrare un fatto illecito
legittimante raccoglimento delle domande di risarcimento dei danni
formulate dagli appellanti.
4.1. Il motivo é infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, poiché l’onore e la
reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente
garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a
domandare il ristoro del danno non patrimoniale quand’anche il fatto
illecito non integri gli estremi di alcun reato (Cass. 14 ottobre 2008, n.
25157; Cass. 20 ottobre 2009, n. 22190; Cass. 2 dicembre 2014, n.
25423) e di tali principi (v. sentenza p. 5 e 6) il Giudice del merito ha,
in sostanza, fatto corretta applicazione nella specie.

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Del resto le censure all’esame risultano, in sostanza, volte ad una

5. Con il quarto motivo si lamenta “Insufficiente, contraddittoria e
illogica motivazione in punto di qualificazione del risarcimento del
danno ex art. 360 n. 5) c.p.c.”.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizi motivazionali
anche in relazione alla determinazione del quantum debeatur.

a tale riguardo, manifestamente contraddittoria, frutto di evidenti
pregiudizi e priva di ogni razionalità.
5.1. Il motivo all’esame è infondato e va rigettato, non sussistendo i
lamentati vizi motivazionali, avendo il Tribunale dato conto, in modo
congruo e immune da vizi logici, del ragionamento seguito nel valutare
complessivamente la condotta del Nanni e le risultanze istruttorie, al
fine di addivenire ad una corretta e proporzionata quantificazione dei
danni:
6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in
favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00
per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Su rem di Cassazione, il 18 febbraio 2015.

Ad avviso del Nanni la motivazione della sentenza impugnata sarebbe,

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