Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10266 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 19/04/2021), n.10266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5920-2017 proposto da:

P.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SABRINA MAUTONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 5364/2016 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 01/09/2016 R.G.N. 35/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SABRINA MAUTONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sull’impugnazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di P.A., in riforma della decisione del Tribunale di Avellino, respingeva la domanda proposta dal P., dipendente della Ragioneria dello Stato di Avellino, già transitato dall’Agenzia del Demanio a seguito di opzione ai sensi del D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3, comma 4, come modificato dalla L. n. 326 del 2003, intesa ad ottenere la declaratoria del proprio diritto ad un trattamento economico retributivo non inferiore a quello già goduto alle dipendente dell’Agenzia del Demanio attraverso l’attribuzione di un assegno ad personam non riassorbibile pari alla differenza tra la retribuzione percepita presso l’Agenzia e quella goduta presso il Ministero.

2. Riteneva la Corte territoriale che la disciplina speciale prevista per l’Agenzia del Demanio dal D.Lgs. n. 173 del 2003, dalla L. n. 326 del 2003 e dalla successiva L. n. 43 del 2005 non escludesse quella generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30.

Precisava che, per effetto dell’opzione esercitata dal dipendente ai sensi del D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3, comma 5, non insorgesse un diritto di scelta dell’Amministrazione statale alle cui dipendenze transitare ma vi fosse solo il diritto a rimanere nell’ambito del lavoro dipendente da una Amministrazione statale.

L’opzione, quindi, riguardava solo la scelta di rimanere o meno dipendente di Amministrazione statale e non determinava ex se il passaggio ad una determinata Amministrazione, restando esso subordinato ad una decisione della P.A..

Riteneva che, a termini del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, comma 2-quinquies, come modificato dalla L. n. 246 del 2005, art. 16 al dipendente trasferito per mobilità si applicasse esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione.

Escludeva, pertanto, la sussistenza di una norma di salvaguardia del trattamento economico in godimento per il personale proveniente dall’Agenzia del Demanio.

Riteneva, altresì, che non potesse farsi applicazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202diposizione concernente solo i passaggi di carriera presso la stessa o anche diversa amministrazione e non riguardante, dunque, i passaggi nell’ambito di amministrazione non statale ovvero tra diverse amministrazioni non statali o da una di esse allo Stato o viceversa.

Evidenziava che nella specie il passaggio del P. era avvenuto nel 2006 quando l’Agenzia era già operativa come ente pubblico distinto dallo Stato e riteneva che la fattispecie non configurasse un passaggio di carriera.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.A. sulla base di un motivo.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

5. Il P. ha, altresì, depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, commi 57 e 58, del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 2020, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, dell’art. 112 c.p.c. nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost.” divieto di reformatio in peius, diritto ad una retribuzione proporzionale ed adeguata.

2. Il motivo è fondato nei termini di seguito illustrati.

3. Questa Corte, invero, si è già pronunciata, con le sentenze nn. 16849 del 2018 e n. 18299 del 2017, emesse con riferimento proprio ad ipotesi di passaggio dall’Agenzia del Demanio al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3.1. In tali precedenti si è innanzitutto chiarito – ed in questa sede va ribadito – che il principio della non riassorbibilità dell’assegno, contenuto nella L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, è riferibile alla diversa ipotesi, ormai residuale, dei passaggi di carriera presso la stessa Amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purchè statale, disciplinati dal D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 202, norma che, pertanto, non è espressione di un principio generale, applicabile indistintamente a tutti i dipendenti pubblici.

3.2. Per il resto si è osservato che la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 c.c.), regola confermata, per i dipendenti pubblici, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 246 del 2005, art. 16, comma 1, riconduce ormai in maniera espressa il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 c.c.), al cui schema dogmatico anche prima della modifica apportata nel 2005 questa Corte aveva riferito l’istituto della mobilità volontaria (Cass., Sez. Un., nn. 6420/2006 e 19250/2010; Cass. n. 2/2017; Cass. n. 24724/2014; Cass. n. 5949/2012), affermando il principio secondo cui al lavoratore trasferito spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza, salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, destinati, però, ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti della medesima Amministrazione cessionaria (Cass. n. 169/2017; Cass. n. 22782/2016; Cass. n. 20557/2016; Cass. n. 18850/2016; Cass. n. 101219/2014; Cass. n. 24949/2014; Cass. n. 2181/2013; Cass. n. 5959/2012; Cass. n. 21803/2014).

3.3. L’indicata L. n. 246 del 2005, art. 16, commi 1 e 2, al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, ha apportato al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 una specifica modifica, nel senso che: a) al comma 1, le parole: passaggio diretto sono sostituite dalle seguenti: cessione del contratto di lavoro e c) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente: “2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”.

L’espressione esclusivamente riferita al trattamento economico da riconoscersi e l’esplicito riferimento alla iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione porta, invero, a ritenere (ed è questa la tesi della Corte territoriale) che, a seguito della indicata modifica legislativa, sia riconoscibile solo tale trattamento economico senza alcun adeguamento in rapporto al pregresso percorso lavorativo del dipendente.

Che vi sia stato un cambiamento rispetto al sistema previgente risulta, implicitamente, dalle stesse decisioni di questa Corte sopra ricordate, nelle quali si è posto il problema della eventuale retroattività della disposizione introdotta dalla L. n. 246 del 2005 (problema che non avrebbe avuto alcuna rilevanza se il meccanismo dell’assegno ad personam riassorbibile fosse rimasto inalterato). Così è stato escluso che l’art. 16, comma 1, lett. a) abbia portata interpretativa (v. anche Cass. n. 160/2017; Cass. n. 25246/2014; Cass. n. 24724/2014). Ed infatti le modifiche al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, introdotte dalla indicata L. n. 246 del 2005 non risultano espressamente rivolte ad interpretare la normativa pregressa, atteso che esse sono chiaramente finalizzate a disciplinare, per il futuro, la fattispecie del passaggio di un dipendente da una pubblica amministrazione ad un’altra. Non a caso le suddette modifiche – che prevedono, fra l’altro, anche l’introduzione, nel citato art. 30, del comma 2-quinquies sono precedute da una specificazione delle finalità che con esse si vogliono perseguire, specificazione dalla quale si evince chiaramente l’intenzione di attribuire alle nuove norme una efficacia ex nunc.

3.4. Tale essendo la natura della disposizione introdotta nel 2005, non può considerarsi indifferente che l’opzione ai sensi del D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3, comma 5, per la permanenza nel comparto delle Agenzie fiscali o per il passaggio ad altra Pubblica amministrazione (prevista per il personale in servizio presso l’Agenzia del demanio proprio in relazione alla trasformazione di tale Agenzia in ente pubblico economico) sia stata manifestata prima ovvero dopo la sopra indicata modifica legislativa.

Ed infatti, se è vero che al momento dell’opzione l’Agenzia era pienamente operativa come ente pubblico distinto dallo Stato, essendo stata la stessa istituita già con il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57 come agenzia di diritto pubblico, quindi trasformata con l’indicato D.Lgs. n. 173 del 2003 in ente pubblico economico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a tale momento il dipendente, se non poteva far affidamento sul mantenimento del medesimo trattamento retributivo goduto fino all’opzione per effetto di un assegno ad personam non riassorbibile (come detto previsto solo per i passaggi di carriera all’interno di una stessa Amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purchè statale) certo poteva contare, in base alle previgenti disposizioni, sul diritto a conservare il trattamento economico attribuitogli presso l’amministrazione di provenienza mediante l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile.

Soprattutto poteva contare sul fatto che non esisteva, all’epoca dell’opzione, una disposizione che prevedesse espressamente che al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. Diversamente il dipendente avrebbe potuto valutare, ad esempio, di restare alle dipendenze dell’Agenzia del Demanio per conservare il trattamento economico goduto presso quest’ultima.

3.5. Nè evidentemente può rilevare, al fine di ritenere applicabili le modifiche introdotte dalla L. n. 246 del 2005, la circostanza che il concreto passaggio nei ruoli presso l’Agenzia del Demanio sia avvenuto in ritardo e cioè dopo l’entrata in vigore della legge medesima perchè ciò renderebbe l’opzione legislativamente disciplinata un atto del tutto svincolato dal contesto normativo di riferimento al momento del relativo esercizio. E’ del tutto evidente che l’espressione “a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione” di cui al sopra ricordato comma 2-quinquies fissa solo un momento temporale per l’attribuzione, nel caso di trasferimento per mobilità, del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione di destinazione ma non può avere un effetto di trascinamento a ritroso rispetto ad una opzione esercitata prima dell’entrata in vigore di tale disciplina.

Una interpretazione in tal senso, del resto, di fatto renderebbe le modifiche di cui alla L. n. 246 del 2005 retroattive, evenienza questa esclusa dalla ritenuta natura (non interpretativa ma) innovativa delle stesse.

3.6. Resta, dunque, valida la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione di destinazione, fatto salvo, però, l’assegno ad personam da attribuirsi al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, contemperandosi così l’esigenza d’irriducibilità del miglior trattamento con il principio di parità di tutti i dipendenti del medesimo soggetto, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

Tale regola, invocabile anche nel caso di passaggio dalle dipendenze dall’Agenzia del Demanio alle dipendenze di una Amministrazione inserita nel sistema burocratico dello Stato con le caratteristiche temporali di cui si è detto, comporta che il suddetto assegno ad personam è destinato ad essere riassorbito negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria.

4. Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione e, per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei principi sopra affermati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

5. Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA