Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10266 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 10/05/2011), n.10266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MEICHI srl, rappresentata e difesa dall’avv. Gibilisco Ruggero ed

elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio Aliffi in via

Leopardi Libero n. 34;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

MONTEPASCHI SERTI spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione 07, n. 182, depositata il 25 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La srl Melchi, in persona dell’amministratore unico C. A., propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione 07, n. 182, depositata il 25 gennaio 2007, che ne ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione che in primo grado aveva ritenuto tempestiva la notifica della cartella di pagamento relativa all’iscrizione a ruolo di IVA, IRPEG e IRAP per l’anno 2000, liquidate ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis.

La Commissione regionale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, non notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, non risultando provato il deposito della copia dell’appello stesso presso la segreteria della Commissione che aveva pronunciato la sentenza impugnata, come prescritto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, nel testo risultante dalla modifica recata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, comma 7, come convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

L’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’economia e delle finanze resistono con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, per aver dichiarato inammissibile l’appello pur avendo questo raggiunto lo scopo cui era destinato, essendosi costituita l’amministrazione appellata; con il secondo motivo, lamentando la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25 si duole che l’Agenzia delle entrate, in sede di liquidazione e di conseguente iscrizione a ruolo dell’imposta per l’anno 2000, non abbia portato in detrazione il credito IVA dell’anno precedente, benchè ne fosse stata espressamente richiesta.

I due motivi sono inammissibili in quanto, pur deducendosi violazione di norme di diritto, essi non vengono corredati dal quesito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375, comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.600, ivi compreso Euro 100 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA