Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10265 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2171-2009 proposto da:

D.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale ad litem in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 46/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 26.6.07, depositata il 27/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Claudio Lucisano che si riporta ai

motivi di ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giancarlo Caselli (per

l’Avvocatura) che si riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Piemonte ha rigettato l’appello di D.M.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Torino ed Equitalia Nomos s.p.a.. Ha motivato la decisione per quello che ancora interessa ritenendo che alla fattispecie, cartella esattoriale notificata nel novembre 2003 rispetto a accertamento divenuto definitivo a seguito di giudicato nel 1998, non fosse applicabile il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 che si riferiva agli accertamenti dell’ufficio, mentre nella specie era applicabile la prescrizione decennale essendo il titolo costituito dalla sentenza.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la D. M., si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate, non si è costituita Equitalia.

Con i primi due motivi che si trattano congiuntamente perchè connessi la contribuente lamenta, proponendo idonei quesiti, la violazione del D.L. n. 106 del 2006, art. 25, lett. c come convertito con L. n. 156 del 2005.

Le censure sono fondate. La questioni che la causa pone è se sia applicabile agli accertamenti divenuti definitivi il D.P.R. n. 602 del 1973, novellato art. 25 ovvero il previgente art. 17, come ritenuto in sentenza, del medesimo decreto e quindi se la norma si riferisca anche agli accertamenti divenuti definitivi per sentenza.

La prima questione è irrilevante in quanto i termini: del 31 dicembre dell’anno successivo alla definitività dell’accertamento dell’art. 17 e il 31 dicembre del secondo successivo dell’art. 25, sono entrambi ampiamente decorsi. Sulla seconda questione in riferimento all’art. 17, ma la questione è identica per l’art. 25 essendo identica l’espressione sopra trascritta in corsivo, ha precisato Cass. n. 5765/2000. A norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, u.c. divenuto definitivo l’atto con il quale sono stati accertati maggiori redditi, l’ufficio deve, a pena di decadenza, iscrivere a ruolo le maggiori imposte del caso entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento stesso è divenuto definitivo. Ove, peraltro, l’ufficio incorra nella decadenza in questione, la circostanza è irrilevante, con riguardo alle iscrizioni provvisorie (fino alla metà dell’imponibile accertato dopo la decisione di 1^ grado, e fino a due terzi dello stesso imponibile dopo la decisione di secondo grado) avvenute nel corso del giudizio con il rispetto dei termini di legge, le quali rimangono ferme, una volta accertata, con sentenza passata in cosa giudicata, la debenza del tributo.

Gli altri motivi sono assorbiti”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite; che l’Agenzia delle Entrate ha presentato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata;

i rilievi contenuti nella memoria, secondo i quali il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, u.c. si riferirebbe solo agli accertamenti divenuti definitivi perchè non impugnati dal contribuente sono smentiti da Cass. n. 13333/09 (che ha precisato: In tema di riscossione delle imposte sul reddito, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, applicabile “ratione temporis”, nel prevedere che le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all’Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, non si riferisce soltanto agli avvisi di accertamento non impugnati dal contribuente, ma riguarda anche la riscossione conseguente a decisioni delle commissioni tributarie sull’impugnazione dell’avviso di accertamento divenute definitive, con la conseguente inapplicabilità del termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., riferibile all’actio iudicati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

In ordine alle spese si stima compensare quelle dei gradi merito e porre a carico delle soccombenti in solido quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito e accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito – e condanna le soccombenti in solido le spese del giudizio di cassazione che liquida in e Euro 3.000,00 per onorario, 100,00 per spese vive oltre contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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