Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10265 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10265 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 17333-2011 proposto da:
FUSTLLO CARLO FSLCRL42B02L124S, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 1, presso lo studio dell’avvocato
MAURO MELLINI, che Io rappresenta e difende giusta procura in

2:of.5

calce al ricorso;
– ricorrente contro

MHUM MIRYAM MELMIVIRM 55D 47 Z 112W, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO N. 23/A, presso lo
studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 20/05/2015

• AI

difende unitamente all’avvocato SIMONE PIETRO EMILIANI giusta
procura a margine del controricorso;

– contraticorrente avverso la sentenza n. 4443/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato MAURO PETRASSI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 agosto 2006, il Tribunale di Civitavecchia sezione distaccata di Bracciano condannava Muhm Miryarn al
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di Fusillo
Carlo, della somma di curo 30.000,00, per il pregiudizio arrecato al
prestigio e alla reputazione di quest’ultimo con accuse ingiuste e
calunniose, contenute nella “denuncia – querela” presentata dalla
Muhm il 31 luglio 1997 all’autorità giudiziaria.
Avverso tale decisione la Muhm proponeva appello, cui resisteva
l’appellato che eccepiva l’inammissibilità per tardività del gravame di
cui chiedeva, comunque, il rigett,- e proponeva, a sua volta,
impugnazione incidentale in relazione alla mancata liquidazione del
danno morale da parte del Tribunale.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 ottobre 2010,
riteneva che, non essendo stata ritualmente notificata alla parte
soccombente la sentenza di primo grado e dovendosi, pertanto,
applicare il termine lungo per l’impugnazione, il gravame proposto era
tempestivo.
Ric. 2011 n. 17333
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ROMA, depositata il 29/10/2010 R.G.N. 7219/06;

un

Evidenziava la Corte di merito che la sentenza di primo grado era stata
notificata alla Muhm “domiciliata in Bracciano c/o avv. Simone Pietro
Emiliani (“Studio legale Marchesi”) alla via Traversini 7 (v. relata di
notifica)” e tale notifica doveva essere considerata inesistente non
avendo mai la Muhm eletto domicilio presso lo studio legale Marchesi
in quanto il recapito Bracciano, via Traversini 7, presso lo stesso stabile
era stato utilizzato per la domiciliazione della medesima ma presso lo
studio dell’avvocato Silvia Mongardini, soggetto diverso dallo studio
legale Marchesi e che, comunque, alla data della notifica risultava
trasferita in Bracciano, via Principe di Napoli 23.
Nel merito la Corte di appello riteneva fondato il gravame, rilevando
l’insussistenza della prova che l’appellante volesse effettivamente
coinvolgere il Fusillo, pur sapendolo innocente, in una indagine penale
cui lo stesso era del tutto estraneo, sicché il delitto presupposto di
calunnia, messo a fondamento della sentenza impugnata, doveva
ritenersi inesistente; accoglieva l’appello principale e, pertanto, rigettava
la domanda risarcitoria del Fusillo, assorbito l’appello incidentale di
quest’ultimo, rigettava la domanda dell’appellante di restituzione delle
somme versate in forza della sentenza impugnata e compensava per
intero le spese del doppio grado fra le parti.
Avverso la sentenza della Corte di merito Fusillo Carlo ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di due motivi (sì evidenzia che a p. 13
del ricorso, all’indicazione “III motivo” non segue né la rubrica né
l’illustrazione dello stesso).
Muhm Miryam ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato testualmente “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 325 c.p.c. in relazione alla’art. 285 30 c.p.c., il
tutto in relazione all’art. 360 2 com. c.p.c.”, il ricorrente sostiene che la
Ric. 2011 m 17333
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.

notifica della sentenza di primo grado sarebbe stata eseguita come
previsto dall’art. 235 c.p.c. al procuratore costituito, avv. Simone Pietro
Emiliani, il quale aveva eletto domicilio presso l’avvocato Silvia
Mong-ardini con studio in Bracciano alla via Traversini n. 7 e in tale

studio Virginia Leoni, come tale qualificatasi.
Assume il Fusillo che la ritenuta irritualità della notifica effettuata nel
domicilio eletto dal nuovo procuratore nominato dalla parte nel corso
del giudizio di primo grado sarebbe erronea così come erronea sarebbe
l’affermazione della mancata decorrenza del termine breve di cui all’art.
325 c.p.c., sicché sarebbe inammissibile l’appello proposto e nulla la
sentenza impugnata di accoglimento dello stesso.
2. Con il secondo motivo si lamenta “Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione sul fatto controverso, della regolarità della
notifica della sentenza di primo grado, decisivo per il giudizio. Art. 360
n 5 c.p.c.”.
Sostiene il ricorrente che la motivazione della sentenza della Corte di
merito, che ha affermato l’irritualità della notifica della sentenza di
primo grado, sarebbe contraddittoria non avendo tenuto conto dei
seguenti fatti: 1) la sentenza di primo grado sarebbe stata regolarmente
notificata nel domicilio eletto dal nuovo procuratore della Muhm,
come dichiarato nell’atto della sua costituzione; 2) la contestazione
della controparte riguardo alla regolarità della notifica (presunto
mutamento nel domicilio eletto non del procuratore della convenuta
appellante, avv. Emiliani, ma del collega di questi, avv. Silvia
Moscardini nel cui studio il procuratore dell’appellante aveva dichiarato
di eleggere domicilio), sarebbero inconsistenti, non essendovi stato un
cambiamento nel domicilio eletto dal procuratore della parte.

Ric. 2011 n. 17333
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domicilio la sentenza sarebbe stata ricevuta dalla collaboratrice dello

Ad avviso del Fusillo, l’atto sarebbe stato consegnato nel domicilio
eletto dal procuratore della Mhum, in via Traversini n. 7, alla
collaboratrice dello studio, Virginia Leoni, come tale qualificatasi,
sicché la sentenza di primo grado sarebbe stata regolarmente ricevuta
dal destinatario.

trattati unitariamente, sono infondati.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, che richiama
espressamente la relata di notifica, la Muhm non aveva eletto domicilio
presso lo studio legale Marchesi con sede in Bracciano, via Traversini
7, ove il detto Giudice ha accertato essere stata effettuata, senza che
tanto sia specificamente contestato, invece, la notifica – sicché a tale
studio sembra doversi riferire il soggetto che ha ritirato l’atto, come
peraltro dedotto dalla controricorrente (v. p. 15 del controricorso) -,
essendo tale recapito, presso lo stesso stabile, stato indicato per la
domiciliazione della Mhum e del suo difensore presso però lo studio
dell’avv. Silvia Mongardini, soggetto diverso dallo studio Marchesi e
che, nel frattempo, risultava trasferita in Bracciano, alla via Principe di
Napoli, 23.
É pur vero che, come affermato da questa Corte, la notifica dell’atto di
impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione
cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell’art. 82, del r.d. 22
gennaio 1934, n. 37, presso un altro procuratore, assegnato alla
circoscrizione del tribunale adito – come nel caso all’esame -, va
effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt.
330 e 141 cod. proc. civ., senza che al notificante sia fatto onere di
riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale
albo professionale perché è onere della parte che ha eletto domicilio

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3. 1 due motivi, che, essendo strettamente connessi, possono essere

comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti (Cass., ord. 18
novembre 2014, n. 24359).
Tuttavia, nella specie, non risulta rispettato il cd. criterio topografico
che nel caso, come quello all’esame, di elezione di domicilio autonomo
(che prescinde dal conferimento dello ius postulandi e dalla qualifica

questa Corte, prevale sul criterio personale (Cass. 10 aprile 2014, n.
8411).
Ed invero, come evidenziato dalla Corte di merito, con motivazione
sintetica, ma congrua e immune da vizi logici e giuridici, sicché sono
infondate le censure proposte riferite a vizi motivazionali, la notifica
della sentenza risulta effettuata sì nel medesimo stabile indicato nella
elezione di domicilio ma a studio del tutto diverso da quello indicato
nella domiciliazione, evidenziandosi che il ricorrente in questa sede
neppure ha dedotto alcun collegamento tra lo studio Marchesi e il
dotniciliatatio.
Peraltro, la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al
fatto che il domiciliatario non difensore avesse trasferito il proprio
studio professionale senza dame avviso alla controparte del
domiciliante, avrebbe legittimato la controparte medesima a notificare
la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione,
presso la cancelleria del giudice “a quo”, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n.
37 del 1934 (Cass. 30 ottobre 2012, n. 18663).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, M
favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di
Ric. 2011 n. 17333
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professionale rivestita dal dorniciliatario), secondo la giurisprudenza di

legittimità, che liquida in complessivi curo 5.400,00, di cui euro 200,00
per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
di Cassazione, il 18 febbraio 2015.

Civile della Corte Su

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