Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10264 del 29/05/2020
Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 25240-2015 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’Avvocato ANTONINO G. DISTEFANO giusta procura speciale estesa a
margine del controricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 863/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 4.3.2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11.2.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
per carenza di interesse;
udito per la controricorrente l’Avvocato dello Stato BACOSI GIULIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 4.3.2015 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 530/8/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto da G.A. avverso la cartella esattoriale con la quale era stato disposto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43, il recupero di somme relative all’annualità 2004, erroneamente sgravate.
La CTR ha riformato la sentenza di primo grado affermando che, essendo la cartella relativa a provvedimento di sgravio di precedente cartella, impugnata ed annullata con provvedimento giudiziario, l’Ufficio aveva legittimamente provveduto a nuova iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 43 cit., in quanto procedura utilizzabile non solo per il recupero di somme erroneamente rimborsate ma anche per i provvedimenti di sgravio.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorrente ha infine depositato memoria difensiva contenente rinuncia al ricorso per adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A seguito della rinuncia espressa dal ricorrente il ricorso va conseguentemente dichiarato estinto essendo venuto meno l’interesse del ricorrente all’accoglimento dell’impugnazione in oggetto.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate stante le modalità di definizione della lite.
3. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020